
La Cassazione, con l’ordinanza n. 11299/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito chi risponde dei danni quando un’automobile urta un cinghiale comparso improvvisamente sulla carreggiata. Il caso riguardava un sinistro avvenuto su una strada comunale priva di illuminazione e di segnaletica di pericolo, nel quale il proprietario del veicolo aveva chiesto il risarcimento alla Regione. La Corte ha ribadito che la responsabilità per i danni causati da fauna selvatica va ricondotta all’art. 2052 c.c., non all’art. 2043 c.c., con conseguenze rilevanti sull’onere della prova.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il “Manuale pratico di infortunistica stradale”, a cura di Maurizio De Giorgi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Manuale pratico di infortunistica stradale
Un manuale dal taglio pratico e operativo che attraverso il formulario e la giurisprudenza più utile offre un valido strumento ai professionisti quotidianamente alle prese con la complessa disciplina della responsabilità da circolazione stradale e le procedure per assicurare alla vittima il risarcimento del danno.
La parte generale, partendo dalla rilevazione del sinistro e dalla precostituzione della prova, esamina la procedura stragiudiziale e la fase giudiziale per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale anche con riguardo alle questioni connesse alla prescrizione.
Particolare attenzione è dedicata ai profili assicurativi, alla tutela del terzo trasportato e ai veicoli a guida autonoma, mettendo in luce le nuove opportunità e le questioni problematiche che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale comporta.
La seconda parte propone l’analisi di alcune fattispecie, tra cui il sinistro occorso all’estero o in cui sia coinvolto in Italia un veicolo estero, le ipotesi di intervento del FGVS e i risvolti penali e processual-penalistici connessi alla circolazione stradale.
Tutte le formule sono disponibili anche online in formato editabile e stampabile.
Maurizio De Giorgi
Avvocato autore di saggi giuridici e note di approfondimento. Curatore di opere collettanee ed autore di monografie per i principali Editori giuridici.
Leggi descrizione
Maurizio De Giorgi, 2024, Maggioli Editore
52.00 €
49.40 €
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Maurizio De Giorgi
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Il caso: sinistro stradale e responsabilità della Regione
La vicenda prendeva le mosse da un incidente stradale provocato dall’improvviso attraversamento di un cinghiale su una strada comunale, priva di illuminazione e segnaletica di pericolo. Il proprietario del veicolo conveniva in giudizio la Regione, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
In primo grado, il giudice di pace accoglieva la domanda, ritenendo la Regione responsabile per l’accaduto. In appello, invece, il Tribunale riformava integralmente la decisione, escludendo la responsabilità dell’ente. Il giudice territoriale qualificava infatti la fattispecie ai sensi dell’art. 2043 c.c., richiedendo la prova della colpa dell’amministrazione nella gestione della fauna selvatica, prova che riteneva non raggiunta. Inoltre, valorizzava la dinamica del sinistro, ritenuta inevitabile, configurando una situazione assimilabile al caso fortuito.
Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erronea applicazione del criterio di imputazione della responsabilità.
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Il superamento definitivo della responsabilità aquiliana
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, censurando l’impostazione del giudice di merito. In particolare, ha ribadito che il danno cagionato da fauna selvatica deve essere ricondotto all’art. 2052 c.c., e non all’art. 2043 c.c.
La pronuncia aderisce a un orientamento ormai consolidato, inaugurato nel 2020, secondo cui la Regione, quale ente titolare della gestione del patrimonio faunistico, risponde a titolo oggettivo dei danni causati dagli animali selvatici. Non è quindi richiesto l’accertamento di una colpa specifica nella gestione o nel controllo della fauna.
Il Tribunale, insistendo sul paradigma aquiliano, ha dunque operato una falsa applicazione di legge, imponendo al danneggiato un onere probatorio più gravoso rispetto a quello previsto dal sistema vigente.
Il corretto riparto dell’onere della prova
La Cassazione ha tuttavia precisato che l’applicazione dell’art. 2052 c.c. non comporta un automatismo risarcitorio.
Il danneggiato deve comunque fornire prova rigorosa della dinamica del sinistro, dimostrando che il comportamento dell’animale abbia costituito causa, almeno concorrente, dell’evento dannoso. In particolare, egli deve provare il nesso eziologico e l’assenza di incidenza causale della propria condotta di guida.
Per contro, spetta alla Regione provare il caso fortuito, ossia un fattore idoneo a interrompere il nesso causale, oppure dimostrare che la condotta del conducente abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno.
La Corte ha quindi ribadito un modello probatorio equilibrato, che, pur fondato su responsabilità oggettiva, non esonera il danneggiato dall’onere di una puntuale ricostruzione dei fatti.
Il rilievo della dinamica del sinistro
Un ulteriore profilo di interesse riguarda la valutazione della dinamica dell’incidente.
Il giudice di appello aveva ritenuto l’impatto inevitabile, configurando una sorta di caso fortuito. La Cassazione ha osservato che tale valutazione era stata effettuata sulla base di un presupposto giuridico errato, ossia la necessità di accertare la colpa dell’ente.
Nel giudizio di rinvio, la dinamica del sinistro dovrà essere riesaminata alla luce del corretto criterio di imputazione della responsabilità e del diverso riparto dell’onere della prova, verificando concretamente il nesso causale tra comportamento dell’animale ed evento dannoso.
Esito della decisione e principio ricavabile
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale in diversa composizione per un nuovo esame della controversia.
Principio di diritto ricavabile:
In materia di danni causati da fauna selvatica, la responsabilità dell’ente pubblico competente va ricondotta all’art. 2052 c.c., con conseguente applicazione di un criterio di imputazione oggettiva; il danneggiato deve provare il nesso causale tra comportamento dell’animale ed evento e la dinamica del sinistro, mentre spetta all’ente dimostrare il caso fortuito o l’incidenza esclusiva della condotta del conducente.











