La struttura non comunica ai parenti lo stato di salute del paziente: nessuna responsabilità se i parenti non hanno lasciato il recapito

La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 624/2026, ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria per l’omessa comunicazione ai familiari dell’aggravamento e del decesso del paziente, in assenza di prova che i congiunti avessero fornito recapiti utili o si fossero attivati per ricevere informazioni. Il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
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I fatti

Un signore veniva trasportato con ambulanza al pronto soccorso di un ospedale catanese, in quanto affetto da febbre. Dopo una notte in osservazione, poiché la temperatura corporea continuava a rimanere alta, il paziente veniva trasferito in un altro ospedale catanese e successivamente presso il policlinico locale per essere sottoposto a dialisi. Purtroppo, però, cinque giorni dopo il ricovero, il paziente decedeva.

I figli di quest’ultimo si rivolgevano al tribunale di Catania per ottenere la condanna della locale Asl al risarcimento dei danni subiti. In particolare, gli attori sostenevano di aver incontrato stato di salute del padre, contattando telefonicamente gli infermieri, e di essere stati tranquillizzati del fatto che la gara si stava svolgendo in maniera regolare. Inoltre, aggiungevano gli attori, da un lato, che, un giorno prima della morte, un infermiere di una delle strutture sanitarie dove il padre era stato ricoverato li aveva informati della possibilità che il paziente venisse sottoposto all’amputazione della gamba; dall’altro lato, che il giorno della morte, uno dei figli si era recato presso la seconda struttura sanitaria dove era stato ricoverato il paziente, ma non gli era stato permesso di entrare perché arrivato oltre l’orario di visita. Infine, gli attori lamentavano di aver appreso della morte del proprio congiunto soltanto due giorni dopo, grazie alla telefonata di un’impiegata della seconda struttura sanitaria dove era stato ricoverato il padre, nonché che i medesimi erano stati costretti a girare numerosi ospedali di Catania prima di poter individuare la salma del padre.

Secondo gli attori, la condotta delle strutture sanitarie aveva determinato la morte del paziente nonché la lesione del loro bene salute. In particolare, il danno diretto ai congiunti del paziente era stato determinato dalla mancata tempestiva comunicazione del decesso del proprio familiare, dall’assenza di informazione sull’aggravamento delle sue condizioni di salute nonché dallo sgomento determinato dalla ricerca della salma presso tutti gli ospedali di Catania.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda formulata dagli attori e condannava a rimborsare le spese di lite, quantificate inoltre erano 14.000, a favore della struttura sanitaria convenuta. Secondo il tribunale di Catania, infatti, i testi indicati dagli attori ed escussi in giudizio non erano attendibili, mentre dalle dichiarazioni rese dai testi della struttura sanitaria era emerso che gli attori non avevano indicato alcun familiare di riferimento all’ospedale, né avevano fornito alcun loro numero di telefono da contattare.

Non soddisfatti della decisione, gli attori si rivolgeva alla corte di appello di Catania, impugnando la decisione di primo grado nella parte in cui riteneva attendibili i testimoni indicati dalla convenuta.

Le valutazioni della Corte d’appello

I giudici di secondo grado ha evidenziato come dal giudizio sia emerso che i figli del paziente non avevano effettivamente mai fornito al personale sanitario alcun recapito dove poter essere contattati per ricevere informazioni sul proprio congiunto. Inoltre, è altresì emerso che gli attori non avevano provato di essersi recati presso l’ospedale dove era ricoverato il padre per acquisire le informazioni sul suo stato di salute e non avevano neanche provato di aver chiamato il reparto di detta struttura sanitaria per avere dette informazioni.

Anzi, secondo la corte d’appello, dal giudizio è emerso che i figli del paziente si sono recati per la prima volta presso una delle strutture sanitarie solo dopo cinque giorni dal ricovero del proprio congiunto e peraltro in orario non consentito e non hanno neanche dimostrato che, in tale occasione, avessero chiesto di parlare con i medici per ricevere informazioni sullo stato di salute del padre. Inoltre, gli appellati non hanno dimostrato di essersi attivati diligentemente per conoscere le condizioni del padre neanche dopo il mancato accesso presso la struttura sanitaria (avendo i medesimi ricevuta la notizia della morte soltanto due giorni dopo detto mancato accesso).

Secondo la corte d’appello di Catania, quindi, la suddetta condotta posta in essere dai congiunti del paziente permette di ritenere non provata la sussistenza di dolore, ansia e patema d’animo che sarebbero derivati dalle omissioni informative asseritamente posta in essere dalla struttura sanitaria circa l’aggravamento delle condizioni di salute del paziente e circa la comunicazione del suo decesso e la conseguente irreperibilità della salma.

Per quanto concerne le dichiarazioni dei testimoni, i giudici di appello hanno ritenuto che le medesime fossero comunque irrilevanti, a prescindere dalla loro eventuale attendibilità.

La decisione della Corte d’Appello

In considerazione di quanto sopra, i giudici della corte d’appello di Catania hanno ritenuto che gli appellati non abbiano provato di aver lasciato i loro recapiti alla struttura sanitaria dove il padre era stato ricoverato, al fine di essere informati su un peggioramento delle condizioni di salute di quest’ultimo poco sul suo decesso.

La mancata prova di ciò, per i giudici di secondo grado, porta ad escludere la sussistenza di un comportamento colposo dell’azienda sanitaria convenuta, in quanto quest’ultima non era certamente in grado di poter avvisare i familiari del paziente circa l’aggravamento delle condizioni e il decesso del congiunto nonché circa il luogo di avvenuto decesso e la conseguente ubicazione della salma.

Pertanto, i giudici hanno rigettato l’appello proposto dai congiunti del paziente deceduto, confermando la decisione di prime cure ivi compreso il capo con cui questi ultimi erano stati condannati al pagamento delle spese di lite del primo grado.

In conclusione, la corte d’appello di Catania ha condannato i parenti del paziente deceduto al pagamento anche delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che sono state quantificate in circa €. 10.000.

Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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