
La Cassazione, con l’ordinanza n. 9775/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito i presupposti di legittimità del provvedimento di revoca dell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie, adottato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle attività di contrasto alle frodi IVA e, in particolare, alle società cd. “cartiere”.
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Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Introduzione e inquadramento normativo
In tema di accertamenti tributari, l’art. 27 del D.l. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009, costituisce il fondamento normativo anche dei poteri di verifica riconducibili alle attività in materia di lotta antifrode, disciplinata dall’art. 83, commi 5 e ss. D.l. n. 112/2008, che, sul piano organizzativo territoriale, trovano collocazione presso l’Ufficio Antifrode Regionale presso le Direzioni Regionali più grandi e presso gli Uffici Controlli fiscali presenti nelle Direzioni Regionali meno grandi, così come disposto e organizzato con Circolare 13/E del 2009 della Agenzia delle Entrate.
I fatti di causa
L’ordinanza in commento trae origine dal ricorso proposto dalla società Alfa avverso il provvedimento di revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie ex art. 35 D.p.r. n. 633/1972 emesso, a seguito di controlli, dall’Agenzia delle Entrate nelle attività di contrasto all’insorgenza delle società cd. “cartiere”, quali entità fittizie istituite al solo fine di realizzare operazioni fraudolente ai fini Iva.
In particolare, nel provvedimento veniva riscontrato il coinvolgimento della società Alfa in rapporti con società cartiere per la realizzazione di operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti.
La società impugnava l’atto e la Commissione tributaria provinciale ne accoglieva le ragioni, annullando l’atto.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’Amministrazione finanziaria e la Commissione tributaria regionale, ritenendo fondate le censure esposte nel PVC redatto dai verificatori e riconoscendo la competenza dell’Ufficio antifrode all’esecuzione del controllo (negando che l’atto fosse invalido per mancata sottoscrizione da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate), riformava le statuizioni di prime cure.
La società contribuente, quindi, proponeva ricorso per Cassazione, cui resisteva l’Agenzia delle Entrate.
I motivi del ricorso
La contribuente proponeva ricorso per la cassazione della sentenza tributaria d’appello, articolando le proprie doglianze in quattro motivi.
Con il primo motivo, veniva denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, in relazione all’art. 24 Cost. In particolare, il giudice regionale avrebbe erroneamente ritenuto motivato il provvedimento di revoca, senza avvedersi che a tal fine esso richiamava il prodromico PVC, depositato solo in grado d’appello dall’Ufficio.
Con il secondo motivo, deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 3 D.l. n. 185/2008 nonché dell’art. 83, comma 5 D.l. n. 112/2008 e della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E e dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Nel dettaglio, l’avviso sarebbe nullo per incompetenza funzionale della Direzione Regionale – Ufficio Antifrode, vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Con il terzo motivo, veniva dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 D.p.r. n. 633/1972, in relazione agli artt. 22 e 23 del Regolamento UE n. 904/2010, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. Nello specifico, veniva denunciato un eccesso di potere del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in quanto, con l’atto di revoca, l’Ufficio avrebbe inciso/condizionato l’attività economica e commerciale della contribuente, diritto costituzionalmente garantito dall’art. 41 Cost.
Infine, con il quarto motivo, veniva censurata la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, commi 1 e 2 D.p.r. n. 600/1973, dell’art. 56, comma 1 D.p.r. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. In particolare, la Commissione regionale avrebbe erroneamente ritenuto che l’atto di revoca, sottoscritto non dal Direttore provinciale ma da soggetto a lui delegato, fosse valido per essere una sottoscrizione riconducibile non solo ad una delega di funzioni, bensì anche di poteri.
Il principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione
I motivi di impugnazione eccepiti dalla contribuente Alfa sono stati integralmente respinti dalla Corte.
I Giudici, invero, stabilendo preliminarmente che il provvedimento di revoca dell’autorizzazione ha natura cautelare e non sanzionatoria, dunque esperibile in tutti i casi in cui rilevino circostanze gravi-precise-concordanti capaci di metter in evidenza l’attitudine “fiscalmente pericolosa” di un soggetto, legittimando che la delega di firma è una prassi organizzativa prettamente interna, hanno confermato la piena competenza degli Uffici Antifrode delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate a svolgere indagini complesse, al fine di rendere concreto il contrasto alle frodi su larga scala.
Concludono, affermando che ”in tema di accertamenti tributari, l’art. 27 D.l. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009, con cui si è inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all’attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza a favore della Direzione Regionale in relazione alla rilevanza economico fiscale dei grandi contribuenti, costituisce il fondamento normativo anche dei poteri di verifica riconducibili alle attività in materia di lotta antifrode, disciplinata dall’art. 83, commi 5 ss. D.l. n. 112/2008, che, sul piano organizzativo territoriale, trovano collocazione presso l’Ufficio Antifrode Regionale presso le Direzioni Regionali più grandi e presso gli Uffici Controlli fiscali presenti nelle Direzioni Regionali meno grandi, così come disposto e organizzato con Circolare n.13/E del 2009 della Agenzia delle Entrate“.











