Consenso informato e responsabilità sanitaria: risarcibile anche la scelta della struttura diversa negata

La Cassazione, con l’ordinanza n. 13660/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha precisato che, in tema di consenso informato e responsabilità sanitaria, l’informazione incompleta non rileva soltanto quando il paziente avrebbe rifiutato l’intervento, ma anche quando gli avrebbe impedito di scegliere consapevolmente dove sottoporsi alle cure, specie in presenza di una patologia complessa e di opzioni organizzative diverse.

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Manuale pratico operativo della responsabilità medica

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La quinta edizione del volume ripercorre le più dibattute e recenti questioni giuridiche relative alla malpractice medica sorte, nelle aule di giustizia, all’indomani dell’entrata in vigore (5 marzo 2025) della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, il cui termine per adeguarsi era fissato al 16 marzo 2026.
L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione.
Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chance, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando e al danno erariale nel comparto sanitario.

Francesco Angelini,
Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Francesco Barucco,
Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Bruno Tassone,
Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.

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Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
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Analisi del caso

La vicenda riguardava una domanda risarcitoria proposta nei confronti di un medico e di una struttura sanitaria, a seguito di un errore diagnostico intervenuto nell’esecuzione di un esame specialistico. La paziente deduceva che, a causa dell’errata diagnosi iniziale, veniva sottoposta a un primo intervento chirurgico sulla base di un quadro clinico non correttamente individuato.

Solo in un momento successivo emergeva la presenza di una patologia oncologica, che conduceva a un secondo intervento, più invasivo, eseguito presso altra struttura. La paziente lamentava, oltre al danno alla salute, anche la violazione del diritto all’autodeterminazione, sostenendo che, se fosse stata informata correttamente sin dall’inizio, si sarebbe rivolta immediatamente a un centro più specializzato.

Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda risarcitoria, escludendo il danno da mancato consenso informato. La Corte d’appello confermava, per quanto qui rileva, che vi era stato un errore diagnostico, ma riteneva che gli esiti permanenti non fossero causalmente riconducibili a tale errore, poiché l’intervento radicale eseguito in seguito era comunque quello indicato secondo la migliore scienza medica. I giudici di merito riconoscevano, quindi, soltanto il danno temporaneo collegato alla duplicazione degli interventi, negando un autonomo pregiudizio da lesione dell’autodeterminazione.

Gli eredi della paziente proponevano ricorso per cassazione, articolando tre motivi. I primi due riguardavano il nesso causale tra errore diagnostico, secondo intervento e danno biologico permanente. Il terzo investiva specificamente la violazione del diritto della paziente a essere informata in modo completo, così da poter scegliere consapevolmente la struttura presso cui eseguire l’intervento.

Errore diagnostico e danno biologico permanente

La Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati.

La Corte ha dato atto che la sentenza d’appello aveva accertato l’errore diagnostico e l’incompletezza dell’esame istologico eseguito in occasione del primo intervento. Tali elementi avevano determinato la necessità di procedere a un secondo intervento, volto a completare e verificare quanto necessario rispetto alla patologia effettivamente presente.

Tuttavia, secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, il danno biologico permanente non era causalmente imputabile all’errore diagnostico. L’intervento chirurgico radicale, infatti, era risultato comunque necessario secondo la migliore scienza medica del momento e non erano emerse, in concreto, alternative meno invasive praticabili nel caso specifico.

La Cassazione ha quindi confermato la distinzione tra causalità materiale dell’errore, che aveva inciso sulla duplicazione degli interventi, e danno conseguenza risarcibile. La responsabilità civile ha funzione compensativa, non sanzionatoria, e impone di risarcire solo le conseguenze pregiudizievoli concretamente riconducibili alla condotta colposa. Per questa ragione, una volta escluso che gli esiti permanenti sarebbero stati evitabili, è rimasto risarcibile il solo danno da inabilità temporanea collegato alla prima operazione.

Il consenso informato non riguarda solo il rifiuto delle cure

Il passaggio più rilevante dell’ordinanza riguarda il terzo motivo, che la Cassazione ha ritenuto fondato.

La Corte ha precisato che la lesione del diritto all’autodeterminazione non si esaurisce nell’ipotesi in cui il paziente dimostri che, se correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento sanitario. Il consenso informato tutela anche la possibilità di compiere scelte diverse sulle modalità, sui tempi e sul luogo di esecuzione dell’intervento.

Nel caso concreto, la paziente non aveva sostenuto che avrebbe rifiutato l’intervento, ritenuto comunque necessario. Aveva invece allegato che, se fosse stata informata della reale natura della patologia, avrebbe scelto sin da subito una struttura maggiormente specializzata, come poi effettivamente avvenuto in occasione del secondo intervento.

Secondo la Cassazione, tale allegazione non poteva essere liquidata come irrilevante. L’informazione corretta sul quadro clinico avrebbe consentito alla paziente di orientare tempestivamente la propria scelta terapeutica e organizzativa, individuando la struttura ritenuta più adeguata alla complessità della patologia.

La libertà di scegliere dove curarsi come contenuto dell’autodeterminazione

La Cassazione ha collegato il difetto informativo alla compressione della libertà di disporre di sé in ambito sanitario.

La Corte d’appello aveva accertato che i marker tumorali avrebbero imposto ulteriori approfondimenti diagnostici. Proprio per questa ragione, secondo la Cassazione, anche l’informazione da fornire alla paziente avrebbe dovuto riguardare tale profilo, così da permetterle di valutare, in modo consapevole, presso quale struttura procedere.

Il punto decisivo non è stato, quindi, la possibilità di evitare l’intervento, ma la possibilità di scegliere per tempo il percorso sanitario più appropriato. L’eventuale accettazione del secondo intervento non ha escluso il danno, perché quella scelta era ormai condizionata dalla situazione venutasi a creare e non rimediava alla perdita della possibilità di orientarsi sin dall’inizio verso una struttura specializzata.

Ne consegue che il danno da lesione dell’autodeterminazione può assumere autonoma rilevanza non patrimoniale anche quando non vi sia un maggior danno biologico permanente. Si tratta di un pregiudizio diverso dal danno alla salute, collegato alla privazione di una scelta consapevole sulla gestione della propria integrità fisica.

Esito della decisione e principio ricavabile

La Cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo di ricorso, relativi al danno biologico permanente e alla dedotta inutilità del secondo intervento, ma ha accolto, per quanto di ragione, il terzo motivo, concernente la lesione del diritto all’autodeterminazione.

Di seguito il principio ricavabile:

La violazione del consenso informato può integrare un autonomo danno non patrimoniale da lesione del diritto all’autodeterminazione anche quando il paziente non alleghi che avrebbe rifiutato l’intervento, purché risulti che, se adeguatamente informato sulla reale situazione clinica, avrebbe potuto orientare diversamente le proprie scelte terapeutiche e organizzative, compresa la scelta di rivolgersi tempestivamente a una struttura sanitaria più specializzata.

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