
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1386/2026, ha chiarito i limiti procedurali dell’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del sanitario, soffermandosi in particolare sull’obbligo di tempestiva comunicazione dell’avvio delle trattative stragiudiziali previsto dalla legge Gelli-Bianco. La decisione ribadisce che il rispetto di tale adempimento non ha natura meramente formale, ma costituisce una garanzia sostanziale per il sanitario, la cui violazione determina l’inammissibilità dell’azione di rivalsa, anche in presenza degli altri presupposti di legge.
Consiglio: il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del volume ripercorre le più dibattute e recenti questioni giuridiche relative alla malpractice medica sorte, nelle aule di giustizia, all’indomani dell’entrata in vigore (5 marzo 2025) della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, il cui termine per adeguarsi era fissato al 16 marzo 2026.
L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione.
Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chance, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando e al danno erariale nel comparto sanitario.
Francesco Angelini,
Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Francesco Barucco,
Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Bruno Tassone,
Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.
Leggi descrizione
Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
61.00 €
57.95 €
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del volume ripercorre le più dibattute e recenti questioni giuridiche relative alla malpractice medica sorte, nelle aule di giustizia, all’indomani dell’entrata in vigore (5 marzo 2025) della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, il cui termine per adeguarsi era fissato al 16 marzo 2026.
L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione.
Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chance, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando e al danno erariale nel comparto sanitario.
Francesco Angelini,
Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Francesco Barucco,
Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Bruno Tassone,
Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.
I fatti
Nel luglio del 2018, una paziente si sottoponeva ad un taglio cesareo presso una struttura sanitaria romana, all’esito del quale veniva dimenticata nell’addome della paziente una garza laparotomica utilizzata dai sanitari che avevano eseguito l’intervento. Nei giorni successivi la paziente subiva un grave ascesso addominale che la costringeva a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico per rimuovere l’ascesso e il corpo estraneo presente nell’addome.
Dopo circa un anno dagli eventi di cui sopra, la paziente formulava una richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno nei confronti della struttura sanitaria, derivante dall’omessa rimozione della garza durante il taglio cesareo.
La struttura sanitaria provvedeva, già il giorno successivo, a comunicare la richiesta risarcitoria della paziente alla dottoressa che aveva eseguito l’intervento di taglio cesareo.
Dopo di ché la struttura sanitaria disponeva una visita medico legale della paziente, al fine di accertare la sussistenza di una propria responsabilità nella causazione del danno lamentato nonché di quantificare il danno biologico eventualmente subito. In particolare, all’esito della visita medico legale, la struttura sanitaria accertata la sussistenza di un danno biologico permanente a carico della paziente pari all’8% (dovuto agli esiti cicatriziali dell’intervento e alla distasi dei muscoli retti e laparocele) nonché un danno biologico temporaneo pari a 20 giorni di invalidità totale e a 20 giorni di invalidità parziale al 50%.
All’esito della visita medico legale, nel corso dell’ottobre 2019, la struttura sanitaria e la paziente avviavano delle trattative vuote alla definizione bonaria della controversia.
In data 12 novembre 2019, poi, la struttura sanitaria comunicava alla dottoressa che aveva eseguito il taglio cesareo che era stato raggiunto un accordo transattivo con la paziente e che dette parti avrebbero proceduto alla stipula di detto accordo e la conseguente pagamento della somma di euro 23.000 concordata titolo di risarcimento del danno; la struttura sanitaria, inoltre, comunicava alla dottoressa che restava salvo il proprio diritto di regresso nei confronti del sanitario.
Il giorno successivo alla predetta comunicazione, la struttura sanitaria e la paziente sottoscrivevano l’atto di transazione che prevedeva il suddetto risarcimento del danno e circa un mese dopo la somma di euro 23.000 veniva effettivamente corrisposta dalla struttura sanitaria alla paziente.
Entro il successivo anno dall’avvenuto pagamento di cui sopra, la struttura sanitaria si rivolgeva al tribunale di Roma esercitando l’azione di rivalsa nei confronti della dottoressa che aveva eseguito l’intervento chirurgico di taglio necessario, al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al rimborso a favore della struttura di quanto corrisposto alla paziente a titolo di risarcimento del danno in virtù dell’atto transattivo sottoscritto. In particolare, la struttura riteneva sussistente una colpa grave della dottoressa nella causazione del danno subito dalla paziente, in quanto non aveva controllato il conteggio del materiale utilizzato durante l’intervento chirurgico.
La Dottoressa si costituiva in giudizio, eccependo l’inammissibilità della domanda di rivalsa formulata nei suoi confronti dalla struttura sanitaria in quanto quest’ultima aveva avviato condotto le trattative con la paziente nonché definito il relativo accordo transattivo senza aver comunicato alla sanitaria l’avvio delle trattative (ciò in quanto, la comunicazione avvenuta ventiquattr’ore prima della sottoscrizione dell’accordo transattivo con la paziente non riguardava delle trattative, ma era una semplice presa d’atto della ormai intervenuta definizione delle trattative medesime.
Le valutazioni del Tribunale
Il tribunale romano, dopo aver evidenziato che al caso di specie è applicabile la legge Gelli-bianco, ha ricordato come, da un lato, la struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, risponde delle condotte dolose o colpose dei sanitari di cui si è avvalsa per eseguire la propria prestazione, anche qualora i medesimi siano stati scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura sanitaria. Dall’altro lato, il tribunale ha ricordato che la struttura sanitaria ha un’azione di rivalsa nei confronti dei predetti sanitari di cui la medesima si è avvalsa per l’esecuzione della prestazione, ma che tale azione è sottoposta a dei limiti sostanziali e procedurali.
In particolare, l’azione di rivalsa nei confronti dei sanitari è esperibile da parte della struttura se sussistono le seguenti condizioni:
- il sanitario ha agito con dolo o colpa grave;
- la struttura sanitaria ha già provveduto al risarcimento a favore del paziente sulla base di un titolo giudiziale o stragiudiziale;
- non è passato un anno dall’avvenuto pagamento del risarcimento (si tratta di un termine decadenziale);
- la struttura abbia comunicato al sanitario, entro 45 giorni, l’instaurazione del giudizio da parte del paziente nei suoi confronti oppure l’avvio delle trattative stragiudiziali, con invito al sanitario a partecipare.
Inoltre, il tribunale ha evidenziato come la mancanza della predetta comunicazione al sanitario oppure il suo ritardo oppure ancora l’incompletezza della comunicazione rende inammissibile l’azione di rivalsa.
Si tratta di una forma di tutela nei confronti dell’operatore sanitario, che riguarda anche i professionisti operanti nel settore privato indipendentemente dal rapporto di lavoro subordinato.
La decisione del Tribunale
Nel caso di specie, il giudice ha evidenziato come la struttura sanitaria di rispettare il termine di decadenza di un anno, in quanto in giudizio è stato introdotto entro un anno da quando la struttura aveva effettuato il pagamento a favore della paziente. Tuttavia, l’azione di rivalsa è comunque inammissibile, causa della tardiva comunicazione di avvio delle trattative nei confronti del sanitario convenuto.
Secondo il giudice, la disposizione normativa che prevede la comunicazione, entro 45 giorni, a favore del sanitario dell’avvio delle trattative essere utilizzati dalla struttura e il paziente danneggiato, serve per garantire al sanitario medesimo di tutelare i propri diritti e interessi sin dalla fase stragiudiziale o giudiziale che intercorre tra il paziente la struttura. Ciò in quanto, il sanitario è esposto all’azione di rivalsa da parte della struttura medesima oppure all’azione di surrogazione dell’assicuratore oppure all’azione di responsabilità amministrativa.
Attraverso detta comunicazione, infatti, il sanitario ha la possibilità di intervenire volontariamente nel giudizio introdotto dal paziente nei confronti della struttura sanitaria oppure di prendere parte alle trattative tra le suddette parti.
Secondo il giudice, la ricostruzione cronologica degli eventi fa emergere in maniera inequivocabile che sono stati lesi i diritti della dottoressa così come riconosciuti dalla predetta disposizione. Infatti, la struttura sanitaria ha comunicato alla dottoressa immediatamente soltanto la richiesta di risarcimento dei danni che aveva avanzato la paziente, ma non ha comunicato tempestivamente l’avvio delle trattative volte ad una definizione della controversia. Infatti, soltanto con PEC del 12 novembre 2019 la struttura ha comunicato alla dottoressa la definizione delle trattative iniziate con la prima proposta formulata alla paziente in data 9 ottobre 2019 (quindi nel rispetto del termine di 45 giorni prevista dalla legge), ma già il giorno successivo (cioè 13 novembre 2019) la struttura sanitaria e la paziente hanno stipulato l’atto di transazione.
È irrilevante il fatto che la comunicazione del 12 novembre sia stata trasmessa entro il termine di 45 giorni da quando sono iniziate le trattative, in quanto detta comunicazione informava la sanitaria soltanto del fatto che era stato raggiunto un accordo per la paziente per il risarcimento del danno con il pagamento dell’importo di euro 23.000.
Attraverso detta comunicazione, quindi, la dottoressa non è stata messa in grado di partecipare alle trattative tra la struttura sanitaria della paziente che hanno portato alla definizione della controversia, con ciò è stato eluso lo scopo della norma e difeso il diritto della sanitaria di partecipare attivamente alle trattative.
Conseguentemente, il tribunale ha ritenuto inammissibile l’azione di rivalsa proposta dalla struttura sanitaria nei confronti della dottoressa che aveva eseguito l’intervento chirurgico dannoso.











