Responsabilità sanitaria: l’errore dell’infermiere non basta senza prova del nesso causale

Il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 1131/2025 (puoi leggerla cliccando qui), ha escluso la responsabilità della struttura sanitaria e dell’infermiere per il decesso di un paziente soccorso durante un malore. Pur ritenendo imprudente la somministrazione di glucosio senza previa misurazione della glicemia, il giudice ha rigettato la domanda risarcitoria per mancata prova del nesso causale tra la condotta sanitaria e l’evento mortale.

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I fatti

Un anziano signore avvertiva un malore durante un pranzo di famiglia e pertanto i parenti richiedevano l’intervento dell’ambulanza per soccorrere il proprio congiunto. Arrivata sul posto un’ambulanza, l’infermiere presente sulla vettura, informato dai parenti che il paziente era affetto da diabete, cecità e grave polineuropatia, procedeva alla misurazione della glicemia e, nonostante non potesse verificare il relativo valore a causa del mal funzionamento dell’apparecchio, faceva assumere al paziente abbondanti acqua con zucchero ed effettuava un accesso venoso iniettando soluzione glucosata al paziente.

Quest’ultimo veniva poi trasportato presso il pronto soccorso della locale struttura sanitaria, dove il medico di turno esprimeva il proprio disappunto in ordine alla somministrazione del glucosio, in quanto riscontrava una grave condizione iper glicemica e provvedeva immediatamente a rimuovere la glucosata.

Il paziente veniva poi trasferito dopo un paio di giorni presso il reparto di medicina generale dell’ospedale e decedeva dopo oltre tre anni dall’episodio di cui sopra.

La richiesta di risarcimento

I parenti del paziente si rivolgevano quindi al tribunale di Cassino, chiedendo la condanna della struttura sanitaria nonché dell’infermiere che aveva fatto assumere al paziente il glucosio, in quanto riteneva sussistente una condotta colposa per aver fatto assumere al paziente il glucosio senza avere effettuato un precedente accertamento sulle sue condizioni e senza autorizzazione medica. Secondo gli attori, infatti, a causa di detta somministrazione di glucosio, lo stato di salute del paziente si era a mano a mano aggravato fino a causarne la morte.

Gli attori lamentavano, a causa del decesso del paziente, un danno subito direttamente per la perdita del rapporto parentale ed un danno tanatologico derivato in via ereditaria dal congiunto deceduto.

Le valutazioni del Tribunale

Il Tribunale di Cassino ha evidenziato come le domande risarcitorie avanzate dagli attori presupponessero due distinte responsabilità a carico della struttura sanitaria:

  • da un lato, la responsabilità contrattuale per il danno da morte subito dal paziente;
  • dall’altro lato, la responsabilità extracontrattuale per il danno da perdita del rapporto parentale subito direttamente dai congiunti del paziente. Mentre, la responsabilità dell’infermiere è da inquadrarsi esclusivamente nella categoria extracontrattuale.

La domanda risarcitoria per la perdita del rapporto parentale

In considerazione di ciò, il Tribunale ha precisato che, per quanto concerne la domanda risarcitoria da perdita del rapporto parentale, devono essere applicati i principi generali in materia di onere della prova previsti per il fatto illecito.

In altri termini, l’attore che assume di essere stato danneggiato deve provare non soltanto la condotta posta in essere dal danneggiante, il danno subito e il nesso di causalità tra condotta e danno, ma anche la sussistenza dell’elemento soggettivo e cioè del dolo o della colpa in capo al soggetto ritenuto responsabile.

La domanda risarcitoria per la morte del paziente

Quanto alla domanda di risarcimento del danno da morte del paziente, occorre considerare la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria.

In questo caso, l’attore danneggiato deve provare soltanto due elementi: l’esistenza del contratto e il nesso di causalità.

In particolare, deve dimostrare che la condotta del sanitario, astrattamente idonea a determinare l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, sia causalmente collegata alla patologia stessa.

Una volta fornita tale prova, l’onere probatorio si sposta sulla struttura sanitaria convenuta.

Sarà quindi quest’ultima a dover dimostrare che non vi è stato alcun inadempimento della prestazione sanitaria.

In alternativa, dovrà provare che l’eventuale inesatto adempimento non ha avuto alcuna incidenza causale nella produzione dell’evento dannoso.

La prova che il paziente danneggiato dovrà fornire per dimostrare l’esistenza del nesso di causalità tra condotta e patologia si sostanzia nella dimostrazione che la condotta è stata a causa del danno secondo il criterio del più probabile che non.

La decisione del Tribunale

Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto provata, da parte degli attori, l’esistenza del rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria convenuta. Ha inoltre accertato che l’infermiere convenuto era effettivamente intervenuto presso il domicilio del paziente e, dopo aver tentato senza esito di misurargli la glicemia, gli aveva somministrato una soluzione glucosata.

Nonostante la suddetta prova, però, il tribunale ha ritenuto che gli attori non avessero fornito la prova della sussistenza del nesso di causalità fra la condotta posta in essere dall’infermiere e l’evento mortale del paziente.

Le risultanze all’esito della CTU

Anche all’esito della consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio, è emerso che la condotta dell’infermiere doveva ritenersi certamente imprudente. In assenza di una misurazione della glicemia e a fronte di un quadro clinico non connotato da urgenza, egli aveva infatti scelto di somministrare glucosio, anziché limitarsi a posizionare un catetere venoso periferico e a trasportare il paziente in pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Tuttavia, pur rilevando tale profilo di imprudenza, i c.t.u. hanno escluso che la somministrazione di glucosio avesse determinato un peggioramento delle condizioni del paziente, o che potesse essere posta in rapporto causale con il decesso, avvenuto a tre anni di distanza.

Il valore probatorio delle testimonianze rese

Inoltre, secondo il giudice, le testimonianze rese nel corso del giudizio non potevano considerarsi prove idonee a dimostrare la sussistenza del nesso causale. Esse, infatti, riguardavano le condizioni cliniche del paziente successive alla somministrazione del glucosio e finivano per esprimere valutazioni di carattere tecnico-scientifico, come tali non demandabili ai testimoni.

L’esito del giudizio

Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha ritenuto che gli attori non avessero assolto l’onere probatorio su di essi gravante.

Ciò valeva sia per la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sia per la domanda di risarcimento del danno da morte. Entrambe, infatti, richiedevano la prova del nesso causale tra la condotta dell’infermiere e l’evento dannoso subito dal paziente.

Di conseguenza, il giudice ha rigettato le domande attoree.

Ha inoltre condannato i parenti del paziente deceduto al rimborso delle spese di lite. La condanna è stata pronunciata sia in favore della struttura sanitaria e dell’infermiere convenuti, sia in favore delle rispettive compagnie assicurative, chiamate in causa dagli stessi convenuti.

Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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