Per quanto concerne il contratto di viaggio trova spazio operativo la disciplina di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, ratificata con L. n. 1084/1977. Alla luce di tale normativa, applicabile in ambito interno solo per i contratti di viaggio internazionali (art. 10), possono desumersi spunti di riflessione per quanto concerne la regolamentazione cui tale materia è assoggettabile.
In primo luogo, come si evince dal testo della Convenzione, nell’ambito dell’ampia nozione di “contratti di viaggio” in ambito nazionale deve operarsi una distinzione[1]tra:
- contratto di organizzazione di viaggio (tour operator)
- e contratto di intermediario di viaggio.
Contratto di organizzazione di viaggio. Il primo costituisce una fattispecie riconducibile all’appalto di servizi ed obbliga a procurare un insieme di prestazioni, comprendenti il trasporto, il soggiorno (separato dal trasporto) o qualunque altro servizio che ad essi si riferisca.
Contratto di intermediario di viaggio. Il secondo, invece, integra un’ipotesi di mandato che obbliga l’intermediario a procurare un contratto di organizzazione di viaggio ovvero uno o più servizi separati (quali il biglietto di viaggio, l’alloggio in albergo, il noleggio del veicolo).
In particolare, deve porsi l’attenzione sui c.d. “pacchetti turistici” [2] che, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n.79/2011, hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque, ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico[3].
Sul punto deve rilevarsi che la disciplina normativa espressa è intervenuta nel 2011 (con l’adozione del Codice del turismo), ragione per cui in epoca precedente all’entrata in vigore dello stesso, con riferimento alla fattispecie concreta da ultimo citata, molteplici sono stati gli aspetti problematici emersi e sottolineati sia dalla dottrina che in sede giurisprudenziale.
La causa del contratto
Il primo di tali aspetti attiene alla causa sottesa alla conclusione di un contratto siffatto. A questo proposito, si rileva che il contratto di viaggio in esame, sostanziandosi in un “pacchetto” turistico la cui vendita è volta al soddisfacimento di molteplici finalità (svago, riposo, interesse culturale), implica il sorgere di un obbligo – a carico dell’organizzatore/venditore – avente ad oggetto una prestazione complessa.
Ne discende che la finalità “turistica”, lungi dall’integrare mero motivo sotteso alla conclusione di tale contratto, costituisce causa dello stesso assurgendo, dunque, ad elemento essenziale ex art. 1325 c.c..
Ciò è possibile intendendo la causa del contratto quale causa “concreta” e, cioè, come scopo economico-individuale oggettivatosi, anche tacitamente, nello schema contrattuale; ne deriva di conseguenza che la prestazione complessa di cui si è detto si rivela strumentale al perseguimento dello scopo così individuato[4]. La considerazione svolta non è di scarso rilievo laddove si consideri che la causa, oltre ad essere elemento “statico” afferente al momento genetico del contratto, è anche elemento “dinamico” che si riverbera sul momento funzionale e, cioè, sullo svolgimento del rapporto che dal contratto deriva.
Pertanto, la finalità “turistica”, individuata quale causa concreta del contratto, concretandosi nell’interesse alla cui realizzazione la stipula del contratto è finalizzata, si riverbera sul rapporto obbligatorio discendente dal contratto assumendo rilievo anche ai fini della valutazione dell’inadempimento dell’organizzatore, laddove gli sia imputabile la mancata realizzazione dello scopo perseguito con la stipula del contratto (cui gli obblighi che ne discendono sono strumentali).
Tale impostazione teorica è quella accolta dal legislatore del 2011 e rifluita nella formulazione della norma di cui all’art. 34 cit., ove si fa espresso riferimento alle esigenze ricreative del turista.
Il contenuto del contratto
Quanto al contenuto del contratto che obbliga le parti si osserva in via generale che, ai sensi dell’art. 1374 c.c., questo è individuabile in quanto in esso espresso, ed in quanto integrato anche dai cc.dd. dépliant (cataloghi illustrativi).
Pertanto, posto che in base al contenuto del contratto è parametrato l’esatto adempimento, sussisterà inadempimento contrattuale nei confronti dell’utente (turista/acquirente) anche allorché non siano esattamente adempiute, sotto il profilo quantitativo ma anche qualitativo, le obbligazioni sorte in forza del catalogo illustrativo, integrante il contratto (cfr., al riguardo, Cass.,n°5189/2010).
Anche tale profilo è stato recepito dalla normativa sopra citata, ove è fatto esplicito riferimento all’opuscolo informativo (art. 38), stabilendo che il contenuto dello stesso deve essere chiaro e preciso e che le informazioni ivi contenute vincolano l’organizzatore e l’intermediario, ameno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto.
La natura della responsabilità
Anche in tema di responsabilità civile è opportuno tenere distinte le fattispecie sopra individuate.
Per quanto attiene ai contratti di viaggio di cui alla convenzione di Bruxelles:
- in caso di contratto di organizzazione di viaggio, l’organizzatore di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell’esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni;
- così come l’intermediario di viaggi risponde degli atti e delle omissioni dei suoi impiegati e agenti, qualora agiscano nell’esercizio delle loro funzioni, come se fossero suoi propri atti o sue proprie omissioni.
Ciò posto si rileva che se, di regola la responsabilità ha natura contrattuale, quando il pregiudizio causato dall’inadempimento totale o parziale di un obbligo regolato dalla presente Convenzione, può dar luogo ad un reclamo extra-contrattuale, l’organizzatore di viaggi e l’intermediario di viaggi possono avvalersi delle disposizioni della presente Convenzione che escludono la loro responsabilità o che determinano o limitano le indennità da loro dovute.
Per quanto concerne, invece, la responsabilità del venditore di pacchetti turistici, prima dell’intervento del Codice del Turismo si riteneva, in via interpretativa, che anche in tale caso la responsabilità civile che ne deriva ha natura contrattuale, ex art. 1218 c.c.; infatti l’organizzatore e il venditore (che sono soggetti distinti, pur costituendo parte contrattuale unica, ove l‘organizzatore si avvalga di un intermediario) rispondono per il mancato o inesatto adempimento, che non dipenda dal fatto del turista o da fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile.
Ciò non esclude l’operatività dell’azione per il risarcimento dei danni alla persona (responsabilità aquiliana) che si prescrive in tre anni decorrenti dal rientro del turista.
Il risarcimento del danno da vacanza rovinata
Restando nell’ambito della responsabilità aquiliana è opportuno soffermarsi sulla risarcibilità di danni diversi da quelli alla persona, consistenti nell’assenza delle utilità promesse, nella sistemazione in alberghi scadenti o sporti ed in mezzi di trasporto inadeguati: si tratta, nella specie, del c.d. danno da vacanza rovinata (del quale è disponibile un approfondimento su tutta la giurisprudenza di merito e legittimità sul tema).
Il risarcimento del danno “da vacanza rovinata” – di natura extracontrattuale- sarà dovuto, in ordine all’an, a fronte di una lesione di natura contrattuale cui consegue un pregiudizio di natura patrimoniale. Infatti, il debitore/organizzatore sarà tenuto a risarcire detto pregiudizio, indipendentemente dall’indagine circa il dolo o la colpa potendo, tuttavia, fornire adeguata prova (liberatoria) circa l’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile; il creditore/utente avrà, invece, l’onere di allegare il fatto storico- inadempimento e di provarne l’entità.
Con riferimento al quantum debeatur a titolo di risarcimento del danno patrimoniale opereranno gli artt. 1223 e 1225 c.c..
Tuttavia, si rende opportuna una precisazione ulteriore nel senso della configurabilità del risarcimento di un danno non patrimoniale conseguente ad una lesione di natura contrattuale; tale apertura, di portata generale, è riscontrabile – con riferimento alla fattispecie in esame – alla luce della sentenza n°24044/2009, pronunciata dalla S.C..
La sentenza citata, riguardante la responsabilità civile del vettore straniero, statuisce espressamente che il danno non patrimoniale si configura anche se la lesione deriva da inadempimento contrattuale oltre che da fatto illecito. Pertanto, l’agenzia di viaggio sarà tenuta anche all’eventuale risarcimento del danno non patrimoniale.
È fondamentale sottolineare come tale voce di danno (“da vacanza rovinata”) sia considerata una voce di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., ulteriore rispetto a quella di danno morale; pertanto, dato il carattere tipico del danno non patrimoniale, in assenza di un’espressa previsione di legge, la risarcibilità della suddetta voce di danno era configurabile allorché la lesione di natura – si ricordi – contrattuale – sia stata idonea a provocare un danno tale da compromettere un diritto della persona protetto dalla Costituzione e, dunque, tipizzato per questa via (nel caso sottoposto al vaglio della III° Sez. civ. della S.C., che ha occasionato la pronuncia della cit. sentenza, il diritto in questione era quello alla salute, compromesso a seguito di un inadempimento di obblighi contrattuali).
Oltre alla lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito, ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, è necessario (come precisato dalla S.C. con sentenza n°5237/2011) che il suddetto diritto sia inciso oltre una soglia minima e che non sia, dunque, un pregiudizio futile.
Ad oggi tali considerazioni vanno rapportate con le previsioni contenute nel codice del turismo, ove la responsabilità civile nell’ambito del turismo organizzato è scandita come segue:
- Responsabilità precontrattuale ex art. 37, in tema di obblighi informativi in fase di trattative e precedenti la conclusione del contratto.
- Responsabilità contrattuale per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico (art. 43); al riguardo si considerano “inesatto adempimento” le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
- Responsabilità extracontrattuale (derivante da lesione contrattuale e, cioè, dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico):
- Per danni alla persona. In tal caso il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo dipartenza.
- Per danni diversi da quelli alla persona.
- Per danno da vacanza rovinata, espressamente contemplato dall’art. 47 d.lgs. cit.
In particolare: il danno da vacanza rovinata
All’art. 47 Codice del turismo è previsto che nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere (oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto) un risarcimento del danno correlato la tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Al riguardo giova precisare che, da ultimo, la S.C.[5] ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata è riconosciuto purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dal danneggiato, al fine di accertarne la compatibilità con il principio di tolleranza delle lesioni minime (rifluente nel più ampio principio fondamentale di solidarietà ex art. 2 Cost.).
Infine, in materia di pacchetti turistici e relativo danno da vacanza rovinata, non può non guardarsi alla normativa sovranazionale; in particolare, la direttiva 90/314/CEE del Consiglio conferisce una serie d’importanti diritti ai consumatori in materia di pacchetti turistici, in particolare riguardo all’obbligo d’informazione, alla responsabilità dei professionisti per l’esecuzione di un pacchetto e alla protezione in caso d’insolvenza di un organizzatore o di un venditore.
Si è reso, tuttavia, necessario adattare agli sviluppi del settore il quadro legislativo al fine di renderlo più adeguato al mercato interno, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative; ciò in quanto il turismo svolge un ruolo preponderante nell’economia dell’Unione e i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (pacchetti) rappresentano una porzione significativa del mercato del turismo.
Inoltre, deve considerarsi che i servizi turistici possono essere combinati in molti modi diversi, e dunque è opportuno considerare pacchetti tutte le combinazioni di servizi turistici che presentano le caratteristiche solitamente associate dai viaggiatori ai pacchetti, in particolare quando servizi turistici distinti, della cui corretta esecuzione l’organizzatore si assume la piena responsabilità, sono combinati in un unico prodotto turistico.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea non dovrebbe fare alcuna differenza il fatto che i servizi turistici siano combinati prima di qualunque contatto con il viaggiatore o su sua richiesta oppure in base a una selezione da questi operata. Dovrebbero applicarsi gli stessi principi a prescindere dal fatto che la prenotazione avvenga attraverso un professionista tradizionale oppure online.
Sulla scorta di tali rilievi è stata adottata, la direttiva UE 2015/2302 la quale prevede che la direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze, ed i circuiti tutto compreso, è abrogata con effetto dal 10 luglio 2018, data a decorrere dalla quale vi sarà l’equiparazione dei pacchetti turistici acquistati on line (che attualmente sono assoggettati alla disciplina del d.lgs. n. 70/2003) a quelli acquistati secondo la procedura tradizionale.
[1] Cfr. F.Gazzoni, Manuale di diritto privato, p.1157, XV ed.
[2] Prevista dagli artt. 32ss., d.lgs. n.79/2011 (c.d. Codice del turismo), adottato in attuazione della direttiva 2008/12/CE..
[3]Cass. n.10651/2008.
[4] Cass.,n°16315/2007.
[5] Cass. civ., sez. VI-3, sentenza del 6 marzo 2017, n.6830.