La locuzione “illecito endofamiliare” si riferisce a tutte le violazioni che si verificano all’interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine.
Gli illeciti endofamiliari possono riferirsi sia al rapporto fra i coniugi che a quello fra genitori e figli; inoltre, a seguito delle aperture della giurisprudenza nei confronti delle unioni di fatto e, a maggior ragione, dopo l’emanazione della L. n. 76/2016 sulle unioni civili e le convivenze di fatto, è altamente probabile che il discorso sugli illeciti endofamiliari verrà esteso anche a queste neonate (rectius: neoriconosciute) formazioni sociali.
La cornice normativa di riferimento dell’illecito endofamiliare muta a seconda che ci si riferisca al rapporto fra coniugi, fra parti delle unioni civili o delle unioni di fatto o, ancora, a quello fra genitori e figli (o fra genitori per questioni inerenti la prole).
Risarcimento per illeciti endofamiliari: l’evoluzione
Per lungo tempo dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non potesse essere foriera di alcun tipo di risarcimento, stante la particolarità del rapporto in questione ed in considerazione che si trattasse di “doveri” e non di “obblighi” e che dunque non potesse essere configurabile un vero e proprio inadempimento.
L’unica possibilità per ottenere un eventuale “rimedio” a seguito della violazione dei doveri da parte del coniuge era quella di ottenere una separazione con addebito.
A seguito dell’evoluzione legislativa, giurisprudenziale ed, in primis, dei costumi sociali, la famiglia, da struttura chiusa e dai connotati quasi pubblicistici, si è man mano trasformata in quel nucleo sociale riconosciuto e tutelato dallo Stato ma che è, innanzitutto, una compagine costituita da persone, soggetti di diritto, e titolari di quelli inviolabili che spettano loro in quanto uomo/donna, prima che come marito/moglie.
A seguito di ciò, è stata aperta la strada alla risarcibilità del danno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio (ex art. 143 c.c. – fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione, contribuzione ai bisogni della famiglia) utilizzando lo schema della responsabilità aquiliana, ex art. 2043 e 2059 c.c.
Sul punto, appare illuminante richiamare la sent. Cass. Civ. n. 9801/2005, la quale ha chiarito innanzitutto che il comportamento di un coniuge che abbia costituito causa della separazione o del divorzio non esclude che esso possa integrare anche gli estremi di un illecito civile. La Suprema Corte, però, ha tracciato anche dei limiti, precisando che “non vengono (…) in rilievo i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all’interno della famiglia in forza di quello spirito di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona”.
Gli illeciti endofamiliari e le unioni civili
Per quanto riguarda le formazioni sociali para-familiari, diverse dalla famiglia basata sul matrimonio, la giurisprudenza di legittimità e costituzionale, in diverse pronunce, già prima dell’introduzione della L. 76/2016 aveva riconosciuto alle stesse rilevanza costituzionale.
Per di più, la Suprema Corte di Cassazione, già nel 2013 aveva affermato che “La violazione dei diritti fondamentali della persona è configurabile anche all’interno di un’unione di fatto, purché avente le caratteristiche di serietà e stabilità, in considerazione dell’irrinunciabilità del nucleo essenziale di tali diritti, riconosciuti, ai sensi dell’art. 2 Cost., in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo” (Cass. Civ. n. 15481/2013).
La L. 76/2016, che ha introdotto nel nostro ordinamento le figure dell’unione civile fra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto, ha consacrato le stesse come specifiche formazioni sociali ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, positivizzando molte delle conclusioni a cui la giurisprudenza era già giunta.
Ai sensi dell’art. 1 comma 11 della L. n. 76/2016, l’unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso comporta che le parti di tale consorzio sociale siano obbligate reciprocamente all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla contribuzione ai bisogni comuni, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. A differenza che nel matrimonio, non sussiste per le parti dell’unione civile alcun obbligo di fedeltà.
I primi commentatori della legge hanno ritenuto che la violazione dei doveri espressamente previsti, che, analogamente a quanto avviene nel rapporto matrimoniale, configurino una violazione delle situazioni giuridiche soggettive fondamentali, sono riconducibili alla figura dell’illecito endofamiliare e dunque idonee a cagionare un danno risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.
Il rapporto genitori figli
Differenti sono i riferimenti normativi laddove ci si riferisca all’illecito endofamiliare nel rapporto genitori – figli o fra genitori per questioni inerenti la prole. In questo caso, infatti, vi è nel nostro ordinamento una specifica disposizione, l’art. 709 ter c.p.c., che disciplina queste due ipotesi.
L’art. 2, comma 2, della legge 8 febbraio 2006 n. 54 (rubricato “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”) ha introdotto, nell’ordinamento processualistico, l’art. 709-ter c.p.c. (rubricato, a sua volta, “Soluzioni delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”) che ha, innanzitutto, individuato le concrete modalità per risolvere le controversie “insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento”[1].
Inoltre, nel caso in cui si siano verificate “gravi inadempienze” o altri atti “che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento” il giudice ha il potere di modificare i provvedimenti e, arrivando al fulcro del discorso, di adottare una serie di provvedimenti coercitivi volti ad ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore o nei confronti dell’altro genitore; infine, il giudice può condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Per entrambe le fattispecie previste dall’art. 709-ter c.p.c., il fondamento dei poteri di intervento attribuiti al giudice è da individuarsi negli artt. 2 e 30 della Costituzione, che collegano il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità ai doveri che ineriscono all’esercizio della potestà genitoriale ed al corretto esplicarsi delle modalità dell’affidamento[2].
Natura giuridica dell’illecito endofamiliare: l’avvento dei danni punitivi nel nostro ordinamento?
La svolta giurisprudenziale del 2005 ha affermato la risarcibilità del danno derivante da illecito endofamiliare secondo uno schema abbastanza lineare: se il coniuge, violando uno dei doveri di cui agli artt. 143 c.c. e ss., lede un diritto costituzionalmente garantito dell’altro questi può essere responsabile civilmente nei confronti di costui per i danni cagionati ex artt. 2043 e 2059 c.c.
Lo schema della responsabilità aquiliana ha però destato qualche malumore nella platea degli accademici, in particolare per il richiamo alla violazione dei doveri derivanti dal matrimonio che appare superfluo nello schema della responsabilità extracontrattuale.
Se, infatti, oggetto di tutela sono i diritti fondamentali dell’individuo tutelati dalla Carta costituzionale, questi dovrebbero ricevere adeguata tutela a prescindere dalle norme del codice civile; il coniuge, in caso di violazione di un diritto fondamentale dell’altro coniuge, sarebbe da parificare ad un qualsiasi altro estraneo e punibile secondo lo schema del neminem laedere[3].
Secondo alcuni autori il richiamo alla violazione dei doveri coniugali dovrebbe essere inteso soltanto come l’occasione in cui si è verificata la lesione della posizione del coniuge, non in quanto tale, ma in quanto persona[4] e che quindi sarebbe ammissibile lo schema tipico della responsabilità aquiliana previsto dall’art. 2043 c.c.
Anche l’introduzione dell’art. 709 ter c.p.c. ha dato adito ad un vivace dibattito in merito alla sua natura giuridica.
Sul punto è necessario menzionare una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 9978 del 16/05/2016 che ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, per dirimere il precedente contrasto sorto sul tema della riconoscibilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi.
Approssimativamente, i danni punitivi (punitive damages) sono un istituto di origine anglosassone in virtù del quale, in caso di responsabilità extracontrattuale, è riconosciuto al danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per compensare il danno subito se si prova che il danneggiante ha agito con dolo o colpa grave.
L’ordinanza del 2016 si è chiesta se davvero nel nostro ordinamento il risarcimento del danno abbia – ancora – solo la funzione riparatoria-compensativa e se quindi il riconoscimento di una sentenza straniera che commina i punitive damages violi l’ordine pubblico interno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 della L. n. 218/1995.
L’ordinanza ha osservato che, in realtà, nel nostro ordinamento è in atto un’evoluzione, testimoniata dalla già avvenuta introduzione di rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria.
Tra questi indica, per l’appunto, l’art. 709 ter c.p.c.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 16601/2017 che, in merito al risarcimento del danno, hanno così statuito:
“in sintesi estrema può dirsi che accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell’istituto (che immancabilmente lambisce la deterrenza) è emersa una natura polifunzionale che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva. Indispensabile riscontro di questa descrizione è il panorama normativo che si è venuto componendo”.
In questa sentenza, così come nell’ordinanza di rimessione, l’art. 709 ter cod. proc. civ. viene richiamato come ipotesi di apertura del nostro ordinamento nei confronti dei danni punitivi.
Casistica
Le condotte costituenti illecito endofamiliare fra coniugi sono –più o meno- agevolmente rintracciabili mettendo a sistema i doveri derivanti dal matrimonio (art. 143 cod. civ.) con l’art. 2043 cod. civ. Stessa cosa può dirsi per le unioni civili e le convivenze di fatto e i doveri derivanti dalla creazione del vincolo.
A titolo esemplificativo, rientrano nella fattispecie del danno endofamiliare risarcibile fra coniugi quella pluralità di
- comportamenti lesivi della dignità e dell’onore o della reputazione di un coniuge (es. la violazione dell’obbligo di fedeltà quando sia così grave da offendere la dignità e la rispettabilità del consorte[5]);
- i comportamenti violenti, discriminatori o sleali lesivi dell’integrità psicofisica della persona[6] (es. il tenere all’oscuro il coniuge circa la propria impotenza[7] o lo stato di gravidanza causato da altri[8]);
- i casi di mancata assistenza materiale (es. abbandono in stato di bisogno del coniuge)
Queste situazioni, oltre che sorreggere una richiesta di addebito in sede di separazione personale dei coniugi, giustificano una richiesta risarcitoria in quanto, incidendo sui beni essenziali della vita, producono un danno ingiusto.
Le maglie dell’art. 709 ter cod. civ. appaiono più larghe, in quanto non sono previsti specifici doveri in positivo da osservare, ma la valutazione del giudice dovrà appuntarsi su quali siano le “gravi inadempienze” o “atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento” idonee a cagionare un danno risarcibile.
Le ipotesi che più di frequente avvengono nella prassi sono quelle inerenti
- la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento tale da far mancare ai figli i mezzi di sussistenza[9],
- la violazione del calendario predisposto per garantire il diritto di visita,
- il disaccordo su decisioni inerenti l’istruzione e la salute dei figli,
- ostruzionismo circa decisioni fondamentali per la vita della prole,
- episodi di violenza,
- disinteresse morale e materiale da parte di uno o di entrambi i genitori,
- privazione del contatto con l’altro genitore.
Queste sono solo alcune ipotesi, al verificarsi delle quali il giudice dovrà comunque verificare la produzione del danno e, dal punto di vista squisitamente processuale, l’assolvimento degli oneri probatori da parte di chi richiede il risarcimento.
[1] Cfr. art. 709 ter, co.1, cod. proc. civ.
[2] Cfr. Corte cost. n. 132/1992, in www.cortecostituzionale.it, secondo cui la potestà dei genitori nei confronti del bambino è riconosciuta dall’art. 30 Cost., non come loro libertà personale, ma come diritto-dovere che trova nell’interesse del figlio la sua funzione ed il suo limite.
[3] Così PARADISO M.: Famiglia e responsabilità civile endofamiliare, cit., 18. In Cass. 10 maggio 2005 n. 9801, la Corte opina correttamente in premessa affermando che “il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, così come da parte del terzo costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all’interno di un contesto familiare”; ma poi, nel passaggio successivo, ritiene necessaria, ai fini del risarcimento, la violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio.
[4] Si esprime in questi termini DI ROSA G.: Violazione dei doveri coniugali e risarcimento del danno, in Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato, a cura di MAUGERI M. e ZOPPINI A., Bologna (2009), p. 417 ss..
[5] Corte d’App. Brescia 5 giugno 2007; Tribunale di Brescia, 14 ottobre 2006; Tribunale di Milano, 7 marzo 2002.
[6] Tribunale di Milano, 7 marzo 2002.
[7] Cass. Civ. 10 maggio 2005 n. 9801.
[8] Corte d’App. Milano, 12 aprile 2006.
[9] Ex multis: Trib. Modena, 29 gennaio 2007, in Fam. e Dir., 2007, p. 823, con nota di C. Onniboni, Ammonizione e altre sanzioni al genitore inadempiente: prime applicazioni dell’art. 709 ter c.p.c..