Foto dell’investigatore: niente assegno al coniuge infedele

La Cassazione, con l’ordinanza n. 11956/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), ha ribadito che la relazione extraconiugale, quando precede la crisi matrimoniale ed è provata anche tramite indagini investigative, può giustificare l’addebito della separazione ed escludere il diritto all’assegno di mantenimento. Per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

Il nuovo processo di famiglia

La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.

Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
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Analisi del caso

La vicenda traeva origine da un giudizio di separazione personale tra coniugi. Il tribunale pronunciava l’addebito a carico della moglie, escludendo il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore e determinando il contributo per i figli.

La corte d’appello, investita dell’impugnazione, confermava l’addebito. Riteneva che la relazione extraconiugale intrapresa dalla donna avesse inciso causalmente sulla crisi del matrimonio. Escludeva quindi il diritto all’assegno di mantenimento. Rideterminava, inoltre, il riparto delle spese straordinarie per i figli, ponendole per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre.

La moglie proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, l’erronea valutazione della prova, l’utilizzo di una relazione investigativa e la mancata considerazione di una crisi coniugale già in atto.

Relazione investigativa e accertamento dell’addebito

L’aspetto più interessante dell’ordinanza riguarda la rilevanza della relazione extraconiugale ai fini dell’addebito. La Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione, da parte dei giudici di merito, della relazione investigativa, utilizzata quale elemento indiziario nel contesto complessivo delle prove.

In particolare, le risultanze fotografiche e gli accertamenti svolti hanno consentito di collocare temporalmente la relazione in epoca antecedente alla formalizzazione della separazione, escludendo che essa fosse una mera conseguenza di una crisi già irreversibile.

Ne è derivata la conferma del giudizio di merito secondo cui la condotta violativa dei doveri coniugali aveva inciso causalmente sulla rottura del rapporto.

Addebito e conseguenze sull’assegno di mantenimento

Dall’accertamento dell’addebito sono derivate le conseguenze patrimoniali tipiche, tra cui l’esclusione del diritto all’assegno di mantenimento in favore del coniuge cui la separazione è stata addebitata.

La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure relative al mancato riconoscimento dell’assegno e alla determinazione dei contributi economici, evidenziando che tali questioni risultavano strettamente dipendenti dall’accertamento della responsabilità nella crisi coniugale.

Esito della decisione e conclusioni

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della corte d’appello.

La relazione extraconiugale del coniuge, ove accertata come antecedente alla crisi matrimoniale e causalmente rilevante nella rottura del rapporto, giustifica l’addebito della separazione ed esclude il diritto all’assegno di mantenimento, anche quando la prova derivi da elementi indiziari quali le risultanze di indagini investigative.

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