
L’ordinanza n. 18764/2026 della Corte Suprema di Cassazione chiarisce i limiti delle prestazioni contabili svolte da soggetti non abilitati. Se le attività rientrano tra quelle riservate, il contratto è nullo e il compenso non è dovuto. La decisione riapre il giudizio davanti alla Corte d’Appello. Il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
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Per approfondire: in allegato è disponibile il testo integrale dell’ordinanza Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2026, n. 18764.
[Leggi e scarica l’ordinanza in PDF]
Il caso: contabilità e compensi contestati
Si inserisce nel solco del contenzioso in ambito di responsabilità professionale la nuova ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, II° sezione civile, pubblicata il 9 giugno 2026 relativa a un ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello.
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Al centro della vicenda vi è un rapporto contrattuale tra due società, in cui una prestatrice d’opera aveva svolto attività di elaborazione dati, tenuta delle scritture contabili, redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali per l’intervallo temporale tra il 2009 e il 2013. Tali prestazioni erano state oggetto di fatturazione, per un importo complessivo superiore a 39 mila euro, che la cliente aveva però contestato.
La controversia origina, più precisamente, dall’opposizione a un decreto ingiuntivo richiesto per il pagamento delle fatture, a cui si affiancava un’ulteriore disputa relativa alla restituzione della documentazione contabile. In primo grado il Tribunale aveva respinto l’opposizione della cliente, ma la vicenda si è evoluta in appello, con una parziale riforma della decisione.
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Il nodo giuridico: attività professionali e iscrizione all’albo
Il punto centrale della controversia riguarda la validità del contratto di prestazione d’opera, in relazione alla qualificazione delle attività svolte. La società cliente ha infatti sostenuto che le prestazioni erano state rese da un soggetto non iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, chiedendo per questo la nullità del contratto.
La Corte d’Appello aveva respinto tale impostazione, ritenendo che le attività svolte, quali la tenuta della contabilità o la redazione delle dichiarazioni fiscali, non rientrassero necessariamente tra quelle riservate in via esclusiva ai professionisti iscritti a un ordine. Tale ermeneutica si basava su precedenti giurisprudenziali che distinguevano tra attività tipiche e attività accessorie. Ma la Cassazione ha ritenuto valutazione siffatta insufficiente e parziale.
Per i giudici di legittimità la Corte territoriale non ha adeguatamente verificato se le prestazioni, nel loro complesso, potessero rientrare tra quelle che la legge riserva agli iscritti all’albo, specie alla luce della disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 139/2005.
Contratto nullo se la prestazione è abusiva
La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che quando una prestazione professionale rientra tra quelle riservate a certe categorie, l’esercizio da parte di soggetti non abilitati comporta la nullità del contratto.
La Corte ha richiamato il combinato disposto degli articoli 1418 e 2231 del codice civile, secondo cui il contratto è nullo se la prestazione è resa da chi non possiede i requisiti previsti dalla legge. In tali ipotesi il professionista abusivo perde ogni diritto al compenso, anche sotto forma di arricchimento senza causa.
La decisione evidenzia inoltre l’importanza del carattere continuativo e organizzato dell’attività: se le prestazioni vengono svolte in modo abituale e con struttura professionale, si può configurare finanche il reato di esercizio abusivo della professione, con conseguenze sia penali sia civili.
Rinvio e nuova valutazione del caso
La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda valutando nel dettaglio la natura delle singole attività svolte e verificando se le stesse richiedessero o meno l’iscrizione all’albo.
Restano quindi assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso, inclusi quelli relativi alla ripartizione dell’onere della prova, alla legittimità del decreto ingiuntivo e alla liquidazione delle spese processuali. Tali questioni potranno essere di nuovo affrontate solamente a seguito della ridefinizione del quadro principale, ossia la validità del contratto.
Un precedente destinato a incidere
L’ordinanza si inserisce in un trend giurisprudenziale sempre più rigoroso in materia di esercizio delle professioni regolamentate. Il riferimento alla normativa vigente e alla giurisprudenza penale e civile ribadisce che la tutela del mercato e degli utenti passa anche tramite il rispetto delle qualificazioni professionali.
Per imprese e professionisti la decisione rappresenta un monito importante: l’affidamento di attività contabili e fiscali a soggetti non abilitati può comportare non solo irregolarità formali, bensì pure conseguenze patrimoniali rilevanti, tra cui la perdita del diritto al compenso e la nullità del rapporto contrattuale.
La Cassazione riafferma il ruolo centrale dell’iscrizione all’albo quale garanzia di competenza e legalità, contribuendo a delimitare con maggiore precisione i confini tra attività lecite e esercizio abusivo della professione.












