
La Cassazione, con la sentenza n. 22902/2026, ha chiarito che la successiva conferma dell’atto nullo per mancanza della dichiarazione di conformità catastale non esclude la responsabilità disciplinare del notaio che abbia ricevuto l’atto in violazione dell’art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile. La sanatoria rileva sul piano privatistico, ma non cancella l’illecito disciplinare già consumato al momento del rogito.
Il caso: atto immobiliare privo della dichiarazione catastale
La vicenda traeva origine da un procedimento disciplinare promosso nei confronti di un notaio al quale era stata contestata la violazione dell’art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile, per avere ricevuto un atto di vendita immobiliare privo della dichiarazione di conformità catastale richiesta dall’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985, a pena di nullità.
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I contratti di compravendita immobiliare
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Flaviano Peluso
Avvocato del Foro di Roma specializzato nell’assistenza alle imprese e nel diritto delle nuove tecnologie. Professore a contratto presso l’Università La Sapienza e l’Università della Tuscia. È autore di numerosi volumi e pubblicazioni scientifiche.
Gabriele Pacifici Nucci
Avvocato cassazionista, svolge la propria attività al fianco di imprese. Già legal counselor presso studi legali all’estero, è docente a contratto presso l’Università La Sapienza e l’Università di Teramo e autore di numerosi volumi e scritti scientifici.
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Flaviano Peluso, Gabriele Pacifici Nucci, 2024, Maggioli Editore
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Flaviano Peluso
Avvocato del Foro di Roma specializzato nell’assistenza alle imprese e nel diritto delle nuove tecnologie. Professore a contratto presso l’Università La Sapienza e l’Università della Tuscia. È autore di numerosi volumi e pubblicazioni scientifiche.
Gabriele Pacifici Nucci
Avvocato cassazionista, svolge la propria attività al fianco di imprese. Già legal counselor presso studi legali all’estero, è docente a contratto presso l’Università La Sapienza e l’Università di Teramo e autore di numerosi volumi e scritti scientifici.
La Commissione amministrativa regionale di disciplina proscioglieva il professionista. Successivamente, l’Archivio notarile distrettuale e il Ministero della Giustizia proponevano reclamo, ma la Corte d’appello di Milano respingeva l’impugnazione, ritenendo decisivo il fatto che l’atto originariamente nullo fosse stato poi confermato con successivo atto.
Secondo i giudici di merito, la conferma dell’atto determinava il recupero dell’atto nullo e comportava, in presenza della prova della conformità catastale al momento della stipula originaria, il venir meno ex post della responsabilità disciplinare del notaio. La Corte d’appello escludeva inoltre la configurabilità della violazione dell’art. 147, comma 1, lett. a), della legge notarile, valorizzando l’unicità della condotta contestata.
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Il controllo notarile rileva al momento della stipula
La Suprema Corte ha accolto la censura dei ricorrenti, muovendo dalla funzione dell’art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile, che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico.
La Cassazione ha ricordato che tale divieto riguarda gli atti affetti da nullità assoluta, con esclusione dei vizi che determinano soltanto annullabilità, inefficacia o nullità relativa. La ratio della disposizione è impedire al notaio di ricevere atti che l’ordinamento non riconosce, in ragione della tutela di interessi sottratti alla disponibilità delle parti.
Nel caso in esame, la mancanza della dichiarazione di conformità catastale integrava un vizio rilevante ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985. Per la Corte, ciò che assume rilievo è l’incompletezza dell’atto al momento della sua ricezione, poiché il controllo affidato al notaio ha natura preventiva e deve essere svolto ex ante, al momento del perfezionamento del rogito.
La conferma dell’atto non estingue l’illecito disciplinare
Il passaggio centrale della decisione riguarda il rapporto tra conferma dell’atto nullo e responsabilità disciplinare. La Cassazione ha affermato che l’illecito di cui all’art. 28, comma 1, n. 1, legge notarile ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui il notaio riceve l’atto affetto da nullità.
La successiva conferma dell’atto, prevista dall’art. 29, comma 1-ter, della legge n. 52/1985, può rilevare ai fini della conservazione dell’atto sul piano civilistico, ma non ha efficacia sanante o estintiva rispetto alla responsabilità disciplinare.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui i rimedi predisposti dal legislatore per conservare l’atto ai fini privatistici non incidono sul momento consumativo dell’illecito disciplinare. La nullità, anche quando successivamente rimossa o superata, segna comunque il momento in cui il notaio ha ricevuto un atto non conforme alle prescrizioni di legge.
Nullità sanabile e responsabilità del notaio
La sentenza ha precisato che la natura sanabile della nullità non conduce a una diversa valutazione della responsabilità disciplinare. Il fatto che, dopo l’introduzione dell’art. 29, comma 1-ter, l’atto privo della dichiarazione catastale possa essere confermato non significa che il notaio sia esonerato dalla responsabilità derivante dalla ricezione dell’atto nullo.
Secondo la Cassazione, la disciplina sopravvenuta ha inciso sui caratteri della nullità, trasformando una nullità originariamente assoluta, formale e insanabile in una nullità sanabile. Tuttavia, l’illecito disciplinare resta calibrato sul momento della sua consumazione, cioè sul momento del rogito.
La successiva eliminazione della causa di nullità può assumere rilievo solo nella valutazione della gravità della condotta e, quindi, sul piano del trattamento sanzionatorio. Non incide, invece, sull’esistenza dell’illecito.
Il confronto con le nullità urbanistiche
La Corte ha escluso anche il dubbio di legittimità costituzionale prospettato in relazione al diverso trattamento previsto per alcune nullità urbanistiche. Secondo la Cassazione, le due discipline rispondono a finalità differenti: la normativa edilizia mira a limitare la circolazione degli immobili abusivi, mentre l’art. 29 della legge n. 52/1985 persegue finalità di contrasto all’evasione fiscale.
Proprio la mancanza, per le violazioni catastali, di una disposizione analoga a quella prevista in materia urbanistica conferma, secondo la Corte, l’irrilevanza della conferma dell’atto ai fini disciplinari. La responsabilità del notaio non può quindi essere esclusa in assenza di una previsione normativa espressa.
Esito della decisione e principio ricavabile
La Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’Archivio notarile distrettuale e dal Ministero della Giustizia, cassando la sentenza impugnata.
Di seguito il principio ricavabile:
In tema di responsabilità disciplinare del notaio, la ricezione di un atto immobiliare privo della dichiarazione di conformità catastale prevista dall’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985 integra violazione dell’art. 28, comma 1, n. 1, della legge notarile, anche quando l’atto sia successivamente confermato ai sensi del comma 1-ter della medesima disposizione. L’illecito disciplinare ha natura istantanea e si consuma al momento del rogito, mentre la successiva conferma dell’atto rileva sul piano privatistico e, al più, ai fini della valutazione della gravità della condotta, ma non ha efficacia sanante o estintiva della responsabilità disciplinare.











