TFR nel fondo pensione: quando spetta all’ex coniuge

La Cassazione, con l’ordinanza n. 14454/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito quando il TFR conferito in un fondo di previdenza complementare può rilevare ai fini della quota spettante all’ex coniuge titolare di assegno divorzile, ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 898/1970. Il criterio decisivo non è la sola destinazione previdenziale delle somme, ma il momento in cui il conferimento è stato effettuato rispetto alla domanda di divorzio.

Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

Il nuovo processo di famiglia

La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.

Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 € 79.80 €

Analisi del caso

La vicenda riguardava una controversia tra ex coniugi sorta nell’ambito di un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio. L’ex coniuge obbligato chiedeva la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile, deducendo il peggioramento della propria situazione economica a seguito del pensionamento. L’altra parte, costituitasi in giudizio, chiedeva invece il riconoscimento della quota del 40% dell’indennità di fine rapporto e degli ulteriori importi collegati alla cessazione del rapporto lavorativo, per gli anni in cui il rapporto di lavoro coincideva con il matrimonio.

Il Tribunale riconosceva la quota del TFR e anche una somma relativa agli importi confluiti in un fondo di previdenza complementare. La Corte d’appello, invece, escludeva quest’ultima voce, ritenendo che le somme accantonate nel fondo avessero natura previdenziale e non potessero rientrare nell’ambito dell’art. 12-bis l. div. La questione arrivava quindi in Cassazione, con ricorso dell’ex coniuge che contestava l’esclusione della quota riferita al TFR conferito nel fondo pensione.

Potrebbero interessarti anche:

Il nodo interpretativo: TFR e fondo pensione

La Corte ha distinto due profili: da un lato, il TFR come retribuzione differita; dall’altro, la prestazione di previdenza complementare erogata dal fondo.

Il TFR, secondo l’impostazione richiamata dalla Cassazione, ha natura retributiva e matura progressivamente durante il rapporto di lavoro. La cessazione del rapporto ne determina l’esigibilità. Diversa è invece la prestazione previdenziale complementare, che trova titolo nel rapporto con il fondo pensione e non nel rapporto diretto di lavoro.

Questa distinzione è centrale: l’art. 12-bis l. n. 898/1970 non si estende alla prestazione previdenziale complementare in quanto tale, neppure se erogata in forma capitale. Si tratta infatti di un credito diverso, verso un soggetto diverso, fondato su un titolo negoziale autonomo.

Il momento del conferimento come criterio decisivo

La Cassazione ha però precisato che la questione non può essere risolta affermando in modo assoluto che tutto ciò che confluisce nel fondo pensione resta fuori dall’art. 12-bis.

Occorre verificare quando il TFR maturato durante il matrimonio è stato conferito nel fondo. Se il conferimento è avvenuto prima della domanda di divorzio, l’ex coniuge titolare dell’assegno non può vantare alcun diritto su quelle somme. Il conferimento produce infatti effetti analoghi alla percezione di un’anticipazione del TFR prima della domanda di divorzio: il lavoratore dispone del proprio credito e il datore di lavoro non è più tenuto a corrispondergli quella quota di TFR.

Se invece il conferimento è avvenuto dopo la proposizione della domanda di divorzio, il TFR maturato durante il matrimonio resta rilevante ai fini dell’art. 12-bis. In tale ipotesi, l’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile può avere diritto alla quota di legge.

Il rilievo sull’assegno divorzile

La Corte ha aggiunto un ulteriore chiarimento pratico. Anche quando la prestazione di previdenza complementare non rientra direttamente nell’art. 12-bis, essa può comunque assumere rilievo nella valutazione delle condizioni economiche delle parti.

In particolare, la percezione di una rendita o di una prestazione previdenziale complementare può incidere sulla quantificazione dell’assegno divorzile o giustificare, ricorrendone i presupposti, una modifica delle condizioni di divorzio. Non si tratta però della quota di TFR prevista dall’art. 12-bis, bensì di una valutazione diversa, relativa alla capacità economica dell’obbligato.

Esito della decisione e principio ricavabile

La Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione, ritenendo che la Corte d’appello avesse esposto una motivazione esistente e comprensibile. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo, cassando il decreto impugnato e rinviando alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché accerti se il conferimento del TFR nel fondo pensione sia avvenuto prima o dopo la domanda di divorzio.

Il diritto dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile alla quota dell’indennità di fine rapporto, ai sensi dell’art. 12-bis l. n. 898/1970, non si applica al TFR maturato durante il matrimonio e conferito in un fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio; si applica, invece, al TFR maturato durante il matrimonio e conferito nel fondo dopo la proposizione della domanda di divorzio.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

dieci − 2 =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.