
Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2025 (Decreto-legge Giustizia 2025: misure straordinarie per organici, processo civile e obiettivi PNRR) introduce proroghe destinate a posticipare l’entrata in vigore di alcune riforme già calendarizzate in materia di organizzazione giudiziaria e professioni regolamentate.
L’intervento, concentrato principalmente nell’articolo 6 (clicca qui per consultare lo schema del decreto), è giustificato dall’esigenza di evitare che l’attuazione di riforme strutturali sottragga risorse e personale alla priorità assoluta fissata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: raggiungere entro il 30 giugno 2026 gli obiettivi di riduzione dei tempi della giustizia e abbattimento dell’arretrato civile.
Le proroghe riguardano settori diversi — dal nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, alla riforma delle competenze del giudice di pace, fino alla gestione della magistratura onoraria e al mantenimento in attività di tribunali e sezioni distaccate in territori particolari. Per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il volume “Formulario commentato del processo civile innanzi al giudice di pace”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie: slitta l’avvio della riforma Cartabia
Uno dei rinvii più rilevanti riguarda la piena operatività del nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, previsto dalla riforma Cartabia.
La scadenza originaria, fissata a tre anni dall’entrata in vigore del decreto istitutivo (art. 49, D.lgs. 149/2022), viene ora posticipata a quattro.
Il differimento rinvia l’unificazione di competenze oggi distribuite tra tribunali ordinari, tribunali per i minorenni e sezioni specializzate, spostando in avanti un riassetto che comporta un impatto organizzativo significativo.
Sul piano politico, la proroga alimenta un doppio fronte di lettura: per alcuni rappresenta una misura tecnica necessaria per garantire una transizione ordinata senza pregiudicare le scadenze PNRR; per altri, è il segnale di un possibile ripensamento della riforma, con l’ipotesi di sostituire il nuovo organismo con sezioni specializzate interne ai tribunali già esistenti.
Giudice di pace e magistratura onoraria: proroga al 2026 e continuità di organico
Il decreto posticipa al 31 ottobre 2026 l’entrata in vigore delle modifiche alle competenze del giudice di pace e del riordino della magistratura onoraria (art. 32, D.lgs. 116/2017).
Questo significa che per un anno in più resteranno validi gli attuali limiti di competenza e continuerà ad applicarsi la disciplina transitoria che regola l’attività di giudici onorari e di pace.
Collegata a questo slittamento vi è la proroga del servizio per i magistrati ausiliari in Corte d’appello, già destinatari di estensioni precedenti: resteranno in attività fino al completamento del riordino e comunque non oltre la stessa data del 31 ottobre 2026.
La misura è finalizzata a mantenere costante la capacità operativa delle corti, in un momento in cui lo smaltimento dell’arretrato civile costituisce una priorità strategica. Per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo “I nuovi procedimenti di famiglia”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, e il volume “Formulario commentato del processo civile innanzi al giudice di pace”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Tribunali e sezioni distaccate: continuità per i presidi territoriali
L’articolo 6 interviene anche sulla geografia giudiziaria. Slitta di un anno, al 1° gennaio 2027, l’entrata in vigore della modifica delle circoscrizioni giudiziarie di L’Aquila e Chieti prevista dal D.lgs. 155/2012.
Il rinvio mantiene in attività, per tutto il 2026, i tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto.
Analoga proroga riguarda le sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, che resteranno operative fino al 31 dicembre 2026, con ulteriore slittamento al 1° gennaio 2027 per talune funzioni: l’obiettivo è evitare vuoti di presidio in territori dove la domanda di giustizia è elevata e non facilmente redistribuibile ad altri uffici.
Professioni pedagogiche: più tempo per l’iscrizione all’albo
Il decreto differisce infine al 31 marzo 2026 il termine entro il quale i professionisti dell’educazione dovranno presentare domanda di iscrizione all’albo istituito dalla legge n. 55/2024.
Il rinvio consente di completare l’iter di adozione delle norme attuative, di organizzare le procedure elettorali e di rendere pienamente operativi gli organi rappresentativi della categoria.
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