Alloggio del portiere, quando spetta l’indennizzo al condomino

La Cassazione, con l’ordinanza n. 23005 del 10 luglio 2026, ha chiarito come debba essere determinato l’eventuale indennizzo spettante al condomino comproprietario di un immobile utilizzato gratuitamente dal condominio come alloggio del portiere. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Come rendere semplici le delibere e la vita del condominio”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

Come rendere semplici le delibere e la vita del condominio

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Contenuti principali
Il volume affronta, tra gli altri, i seguenti argomenti:

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  • art. 1117-ter c.c. e tutela della destinazione d’uso dei beni comuni;
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  • novazioni e innovazioni gravose o voluttuarie;
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Punti di forza
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Luca Santarelli, 2026, Maggioli Editore
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Il caso: l’utilizzo dell’appartamento comune come alloggio del portiere

La controversia traeva origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una condomina nei confronti del condominio.

Nel corso del giudizio, la condomina proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo il riconoscimento di un indennizzo per l’utilizzazione, da parte del condominio, di un appartamento adibito ad alloggio del portiere, del quale la stessa sosteneva di essere comproprietaria per la quota di un decimo.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda riconvenzionale. La Corte d’appello rideterminava le somme dovute dalla condomina al condominio, ma confermava il rigetto della richiesta di indennizzo.

La controversia giungeva una prima volta dinanzi alla Cassazione, che cassava la decisione limitatamente al mancato riconoscimento dell’indennizzo e rinviava la causa alla Corte d’appello.

Nel giudizio di rinvio, la condomina chiedeva che il condominio fosse condannato al pagamento di una somma corrispondente al valore economico dell’utilizzo dell’immobile, proporzionata alla propria quota di comproprietà.

La Corte territoriale rigettava nuovamente la domanda, ritenendo che l’interessata non avesse prodotto le tabelle millesimali, il regolamento condominiale o altri elementi utili a individuare la misura della propria partecipazione alle spese comuni.

Quota di comproprietà e millesimi non sono criteri sovrapponibili

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso.

Il punto centrale della decisione riguarda la distinzione tra due diversi criteri di calcolo.

  • Il primo criterio attiene alla quota di comproprietà dell’alloggio del portiere. Tale quota individua la misura del diritto del singolo partecipante sul bene e, conseguentemente, la parte del valore locativo dell’immobile astrattamente riferibile al condomino che non ne ha potuto beneficiare.
  • Il secondo criterio riguarda invece la partecipazione alle spese condominiali, comprese quelle relative al servizio di portierato. Tali oneri devono essere ripartiti secondo le regole dell’art. 1123 c.c., dunque in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino, salvo diversa convenzione.

I due parametri non coincidono necessariamente. Il fatto che una condomina fosse comproprietaria per un decimo dell’appartamento non implicava che fosse titolare anche di un decimo dei millesimi condominiali.

La Corte d’appello ha quindi errato nel subordinare il riconoscimento dell’intera pretesa alla produzione delle tabelle millesimali. La mancata indicazione dei millesimi non impediva di verificare il valore della quota di comproprietà dell’immobile, né di accertare il vantaggio conseguito dal condominio attraverso il suo utilizzo gratuito.

Il rapporto tra vantaggio del condominio e risparmio del condomino

La Suprema Corte ha precisato che l’indennizzo non può essere determinato considerando soltanto il valore locativo dell’appartamento.

L’utilizzo dell’immobile come alloggio del portiere aveva infatti prodotto due effetti economici distinti.

  • Da un lato, il condominio aveva conseguito un vantaggio, poiché aveva potuto destinare gratuitamente l’immobile al servizio comune senza sostenere il costo di locazione dell’alloggio.
  • Dall’altro lato, anche la condomina aveva potuto beneficiare di un risparmio, in quanto la concessione gratuita dell’appartamento al portiere aveva inciso sul complessivo costo del servizio e, quindi, sugli oneri condominiali posti a suo carico.

Il giudice di rinvio avrebbe pertanto dovuto ricostruire il rapporto di dare e avere tra le parti, verificando l’esistenza di un saldo attivo in favore della condomina.

La posta attiva deve essere calcolata in base al valore locativo dell’immobile, rapportato alla quota di comproprietà del bene. Da tale importo deve essere sottratto il risparmio di spesa conseguito dalla stessa condomina in relazione agli oneri del servizio di portierato, determinato secondo il diverso criterio millesimale previsto dall’art. 1123 c.c.

I millesimi costituiscono un criterio legale accertabile dal giudice

La Cassazione ha inoltre escluso che la mancata produzione delle tabelle millesimali potesse condurre automaticamente al rigetto della domanda.

La misura della partecipazione alle spese comuni deriva infatti dall’applicazione di un criterio legale e può essere accertata nel corso del giudizio sulla base degli elementi acquisiti.

La Corte territoriale non avrebbe quindi dovuto arrestare la propria valutazione al difetto di produzione documentale, ma avrebbe dovuto determinare, anche attraverso gli strumenti istruttori disponibili, sia il valore economico dell’utilizzo dell’immobile, sia la quota di risparmio imputabile alla condomina.

In particolare, l’accertamento richiesto non consisteva nel riconoscimento automatico dell’intero valore locativo pro quota, ma nella verifica dell’eventuale differenza positiva tra il mancato introito derivante dall’utilizzo dell’appartamento e il risparmio ottenuto sugli oneri condominiali.

Esito della decisione e principio ricavabile

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Di seguito il principio ricavabile:

In caso di utilizzazione gratuita, da parte del condominio, di un immobile destinato ad alloggio del portiere e appartenente pro quota a un singolo condomino, l’eventuale credito di quest’ultimo deve essere determinato calcolando il valore locativo dell’immobile in proporzione alla quota di comproprietà e sottraendo il risparmio di spesa conseguito dal medesimo condomino sugli oneri di portierato, da quantificare secondo il criterio di ripartizione previsto dall’art. 1123 c.c. La mancata produzione delle tabelle millesimali non giustifica, di per sé, il rigetto della domanda, trattandosi di un criterio legale accertabile in giudizio.

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