Come stabilito dall’art. 30 Cost. e dall’art. 315-bis c.c., i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. È diritto di tutti i figli infatti, indipendentemente dalla sussistenza di un vincolo coniugale in capo ai genitori, essere mantenuti dagli stessi sino al conseguimento di un’autosufficienza economica che consenta loro di costruire agevolmente una vita indipendente.
Tale dovere deve essere adempiuto dai genitori proporzionalmente rispetto alle sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascuno di essi.
L’obbligo di mantenimento dei figli può essere assolto in via diretta o in via indiretta ed il prezioso strumento dell’assegno periodico di mantenimento assicura al figlio il diritto ad essere sostenuto economicamente anche nella fase di disgregazione e crisi della famiglia, per via di un’intervenuta separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il versamento dell’assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso cui un genitore adempie al proprio obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi. La misura di tale contribuzione, se non concordata, è giudizialmente quantificata in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell’obbligato, al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell’altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita assicurandogli tendenzialmente il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori.
Cosa accade se i genitori non dispongono dei mezzi idonei al mantenimento della prole non adempiendo a quanto disposto dal Giudice?
Sempre più assiduamente ci giungono notizie circa casi di inosservanza dell’obbligo di mantenimento dei figli da parte di uno o di entrambi i genitori.
Una delle soluzioni più proficue è quella di invocare l’intervento dei nonni in ausilio dei figli impossibilitati ad adempiere.
A tal proposito, attraverso il d.lgs. 28 dicembre 2013, n.154 è stato introdotto dal legislatore, all’interno del Codice Civile, l’art. 316 bis, il quale, ricalcando quanto già previsto dall’art. 148 c.c., configura una speciale tutela monitoria per l’ipotesi di inadempimento da parte del soggetto obbligato al mantenimento, stabilendo che in tal caso chiunque ne abbia interesse, dunque il genitore, l’ascendente adempiente o lo stesso figlio se maggiorenne, possa rivolgersi al Presidente del Tribunale competente al fine di ottenere che parte dei redditi del soggetto obbligato, in proporzione all’obbligo su di lui gravante, sia versata direttamente in favore di chi sostiene materialmente le spese per il mantenimento della prole.
L’articolo in esame, pur essendo stato introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, essendo inserito a seguire della norma sulla responsabilità genitoriale e quale effetto di essa, accentua la disciplina precedentemente dettata dall’art. 148 c.c. in tema di doveri nascenti dal matrimonio. Conseguenza della nuova collocazione sistematica è che la regolamentazione del dovere di mantenimento fino ad oggi prevista solo per i figli nati in costanza di matrimonio deve estendersi anche ai figli nati al di fuori di esso.
Per quanto disposto dall’art. 316 bis c.c., i nonni possono esser chiamati a provvedere alle spese per il mantenimento nei confronti del genitore con il quale i nipoti convivono.
Specificatamente, il testo di legge appena richiamato dispone al primo e secondo comma che
“I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.”
Suddetta disposizione, che configura un vero e proprio onere in capo agli ascendenti dei genitori non è però di facile applicazione, essendo soggetta al rispetto di determinati requisiti-limiti individuati dalla giurisprudenza più recente in maniera tassativa, al fine di limitare l’abuso di tale strumento.
Quali sono i presupposti imprescindibili affinché si possa richiedere l’ausilio economico dei nonni?
Preliminarmente, è opportuno specificare che il dovere di mantenimento della prole è obbligo gravante in via principale in capo ai genitori, quali unici responsabili della crescita e dei bisogni della stessa.
Da tale assunto deriva il principio secondo cui l’onere di contribuire al mantenimento dei nipoti da parte dei nonni abbia carattere meramente sussidiario e mai possa assumere la portata di principale contributo alla crescita della prole.
L’intervento economico dei nonni in qualità di ascendenti obbligati ex art. 316-bis c.c. è residuale e subordinato all’oggettiva ed accertata impossibilità od inerzia del/dei genitore/i nel provvedere economicamente alle esigenze della prole.
I presupposti per poter ottenere un provvedimento di contribuzione a carico dei nonni sono ben chiariti da una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (sez. VI, 02-05-2018, n. 10419), la quale, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da una madre, che aveva agito in primo grado per ottenere la corresponsione degli alimenti a carico dei nonni , dichiarava che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di un obbligo posto a carico degli ascendenti essendo il coniuge richiedente in grado di provvedere da solo al mantenimento della prole.
Pertanto l’obbligo di mantenimento da parte dei nonni sussiste solo nei seguenti casi:
- impossibilità oggettiva al mantenimento dei figli da parte dei genitori e mancanza in capo agli stessi di ogni risorsa economica: è necessario dunque che i genitori provino la propria impossibilità materiale nel provvedere alle sostanze dei propri figli e che tale inadempienza sussista nonostante si impegnino, ad esempio, nella ricerca di un’occupazione che possa permettere loro di colmare tali mancanze;
- omissione volontaria di entrambi i genitori o uno di essi e l’altro non abbia disponibilità economica: qualora uno dei coniugi non voglia o non possa adempiere l’obbligo di mantenimento nei confronti dei propri figli, il coniuge adempiente è obbligato a tentare di sopperire all’inerzia dell’altro coniuge con le proprie risorse patrimoniali e reddituali e, qualora queste siano esigue, è onerato a tentare di recuperare in via giudiziale le somme dovute a titolo di mantenimento da parte del coniuge inadempiente. Solo dopo aver esperito tali fasi e comprovando una materiale insufficienza delle proprie risorse rispetto alle esigenze della prole, sarà possibile chiamar in causa i nonni invocandone l’aiuto;
Qualora ricorrano i suddetti presupposti, l’onere di mantenere economicamente i figli sarà ripartito in capo ai nonni in maniera proporzionale rispetto alle capacità economico- patrimoniale degli stessi.
L’autorità giudicante sarà dunque chiamata a pronunciarsi circa l’opportunità di intervento degli ascendenti, compiendo delle valutazioni caso per caso, valutando altresì la portata del supporto economico-finanziario già fornito alla famiglia dai nonni, quale mantenimento indiretto.
Si tratta dunque di un sostegno caratterizzato da una sussidiarietà sui generis, molto delicata e quindi difficile da individuare.
Come procedere giudizialmente?
Si procede attivando, attraverso il proprio legale di fiducia, un procedimento monitorio finalizzato ad ottenere l’ordine nei confronti dei nonni di pagare la quota posta a carico del genitore inadempiente e destinata al mantenimento dei figli, direttamente a chi sostiene le spese per la prole, ovvero (solitamente) l’altro genitore.
Valutati i presupposti, a conclusione del procedimento il Presidente del Tribunale competente emetterà un decreto attraverso cui disporrà la distrazione di una quota dei redditi dei nonni.
Legittimato ad attivare tale tutela giudiziale è chiunque ne abbia interesse, potendosi dunque trattare del genitore adempiente o della prole divenuta maggiorenne.
Legittimato passivo è il genitore moroso ed i suoi ascendenti.
La competenza per materia per il suddetto procedimento monitorio spetta al giudice ordinario; quanto alla competenza territoriale, questa è del giudice (Presidente o giudice da lui delegato) del luogo di residenza o di domicilio dell’inadempiente secondo la regola generale di cui all’art. 18 c.p.c.; valida anche la regola di cui all’art. 20 c.p.c., secondo cui competente è il giudice del luogo in cui risiede l’avente diritto al versamento. La forma della domanda giudiziale è il ricorso e la forma della decisione emessa dal Tribunale competente è il decreto, il quale dovrà notificarsi agi interessati ed al terzo debitore al fine di renderli edotti.