Nuova convivenza e assegno divorzile: quando il diritto resta

La nuova convivenza stabile dell’ex coniuge economicamente più debole esclude sempre l’assegno divorzile? La Cassazione (ordinanza n. 24434/2026) torna sul tema e chiarisce che la convivenza more uxorio può far venir meno la componente assistenziale dell’assegno, ma non cancella automaticamente quella compensativo-perequativa. Se la disparità economica deriva dalle scelte condivise durante il matrimonio e dal sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi, il contributo può continuare a essere riconosciuto. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

Il nuovo processo di famiglia

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
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Il caso

La vicenda riguardava due ex coniugi con figli minori. Nel precedente giudizio di separazione il giudice disponeva l’affidamento condiviso dei figli, mentre nel successivo procedimento di divorzio uno dei coniugi chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile.

Il Tribunale negava il contributo. Riteneva che la parte non avesse tempestivamente allegato e provato i fatti costitutivi della domanda, con particolare riferimento alla rinuncia a concrete opportunità lavorative e al contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare. Escludeva inoltre la funzione assistenziale dell’assegno, valorizzando l’età lavorativa della richiedente, le precedenti esperienze professionali e l’esistenza di una stabile convivenza more uxorio.

La Corte d’appello riformava parzialmente la decisione. Valorizzava la durata del matrimonio, protrattosi per sedici anni, e la marcata divisione dei ruoli familiari. Durante la vita coniugale la moglie si occupava prevalentemente della famiglia e dei figli, con conseguenze sulla propria autonomia economica e professionale, mentre l’altro coniuge disponeva di risorse economiche significativamente superiori.

Il giudice di secondo grado riconosceva quindi un assegno divorzile di 300 euro mensili, ritenendo che la nuova convivenza stabile escludesse la sola componente assistenziale, non anche quella compensativa.

La decisione veniva impugnata in Cassazione. Il ricorrente contestava, tra l’altro, che l’assegno potesse essere riconosciuto nella sua funzione compensativo-perequativa, sostenendo che tale profilo non fosse stato adeguatamente dedotto e che la Corte d’appello avesse pronunciato oltre i limiti della domanda.

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L’assegno divorzile non ha soltanto funzione assistenziale

La Cassazione ha respinto le censure e ha richiamato il principio secondo cui l’assegno divorzile svolge una funzione non soltanto assistenziale, ma anche compensativo-perequativa.

La funzione dell’assegno non può quindi essere ricondotta esclusivamente alla necessità di garantire il sostentamento dell’ex coniuge privo di mezzi adeguati. Nella valutazione assumono rilievo anche le conseguenze economiche prodotte dalle scelte compiute durante la vita matrimoniale e dal modo in cui i coniugi hanno organizzato i rispettivi ruoli.

La Corte ha ribadito che, in presenza di una rilevante disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, l’assegno può essere riconosciuto non soltanto quando sia dimostrato uno specifico accordo con cui uno dei due abbia rinunciato a opportunità professionali, ma anche quando la stessa conduzione della vita familiare dimostri una scelta comune, seppure tacita.

In particolare, può assumere rilievo il contributo esclusivo o prevalente fornito dal coniuge economicamente più debole alla famiglia e alla formazione del patrimonio familiare o personale dell’altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.

Non è dunque indispensabile dimostrare l’esistenza di un accordo espresso con il quale uno dei coniugi abbia formalmente accettato di sacrificare la propria carriera. La distribuzione dei ruoli concretamente seguita nel corso del matrimonio può costituire essa stessa espressione di una scelta familiare condivisa, salvo prova contraria.

La nuova convivenza non cancella la funzione compensativa

Il punto di maggiore interesse pratico riguarda gli effetti della convivenza more uxorio instaurata dopo la crisi matrimoniale.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva ritenuto accertata una stabile relazione della beneficiaria dell’assegno e aveva escluso, proprio per tale ragione, la componente assistenziale del contributo. Aveva però mantenuto quella compensativo-perequativa, collegata alle conseguenze economiche delle scelte maturate durante il matrimonio.

La Cassazione ha confermato questa impostazione.

La nuova convivenza e il nuovo progetto di vita non comportano quindi, di per sé, l’automatica eliminazione di ogni possibile pretesa economica nei confronti dell’ex coniuge.

Occorre distinguere le diverse funzioni dell’assegno.

  • La componente assistenziale guarda alle esigenze attuali dell’ex coniuge economicamente debole e può essere incisa dalla formazione di una nuova stabile comunità di vita.
  • La componente compensativa guarda invece al passato matrimoniale e alla necessità di riequilibrare gli effetti economici di scelte familiari che abbiano comportato un sacrificio professionale o reddituale per uno dei coniugi.

La nuova relazione non è quindi sufficiente a cancellare il contributo dato durante il matrimonio né le conseguenze economiche irreversibili prodotte dalla distribuzione dei ruoli familiari.

Il giudice può valorizzare la funzione compensativa senza ultrapetizione

Il ricorrente aveva sostenuto anche che il giudice d’appello avesse attribuito un assegno con funzione compensativo-perequativa senza una corrispondente domanda, incorrendo così in una pronuncia ultra o extra petita.

Anche questa censura è stata respinta.

La Cassazione ha rilevato che in appello era stato devoluto il rigetto della domanda di assegno divorzile e che erano stati allegati elementi sostanziali quali la rilevante disparità economica tra le parti e il contributo prestato alle esigenze familiari.

Non si era quindi formato alcun giudicato parziale tale da impedire al giudice d’appello di esaminare la domanda anche nella sua componente perequativo-compensativa.

La qualificazione giuridica della funzione dell’assegno non può infatti essere isolata dalle allegazioni fattuali poste a fondamento della domanda. Ciò che rileva è che la parte abbia sottoposto al giudice i fatti dai quali può essere ricavato il sacrificio economico collegato alla vita matrimoniale.

Esito della decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

La pronuncia conferma, sul versante dell’assegno divorzile, la necessità di tenere distinti il profilo assistenziale e quello compensativo-perequativo. L’instaurazione di una nuova convivenza stabile può incidere sul primo, ma non determina automaticamente il venir meno del secondo, quando la disparità economica tra gli ex coniugi trovi origine nelle scelte condivise e nella distribuzione dei ruoli durante il matrimonio.

Principio di diritto

In tema di assegno divorzile, in presenza di una rilevante disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, la funzione compensativo-perequativa può giustificare il riconoscimento dell’assegno quando lo squilibrio sia riconducibile alle scelte di conduzione della vita familiare e al contributo prevalente prestato dal coniuge economicamente più debole alla famiglia e alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge. A tal fine non è necessario un accordo espresso sulla rinuncia a occasioni professionali, potendo la distribuzione concretamente seguita dei ruoli familiari esprimere una scelta comune tacita. L’instaurazione di una successiva stabile convivenza può escludere la componente assistenziale dell’assegno, ma non determina di per sé il venir meno di quella compensativo-perequativa.

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