Assegno divorzile e delega sul conto del figlio: cosa rileva

Rileva, in materia di assegno divorzile, il fatto di avere una delega a operare su conti correnti o dossier titoli intestati a un figlio? E fino a che punto il giudice può considerare disponibilità economiche che non risultano formalmente intestate al coniuge interessato?

Su questi temi è intervenuta la Cassazione con l’ordinanza n. 17796/2026, chiamata a pronunciarsi nell’ambito di una controversia relativa all’assegno divorzile e agli accertamenti sulle effettive risorse economiche dell’ex coniuge.

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Analisi del caso

La vicenda riguardava un giudizio di divorzio nel quale l’ex coniuge chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’esclusione dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie e la revoca del contributo per i figli, ormai economicamente autonomi.

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Il Tribunale confermava l’assegno divorzile nella misura di 900 euro mensili, valorizzando la durata del matrimonio, l’età della beneficiaria e la circostanza che la stessa aveva lasciato un’occupazione stabile per seguire il marito, impegnato in incarichi e missioni anche all’estero, e per dedicarsi alla cura della famiglia.

La Corte d’appello confermava tale importo. Da un lato, riteneva giustificato il riconoscimento dell’assegno, in ragione del contributo fornito dall’ex moglie alla vita familiare e della rinuncia a un’attività lavorativa stabile. Dall’altro lato, non accoglieva la richiesta di aumento, poiché dagli accertamenti istruttori emergeva una situazione economica più articolata rispetto a quella formalmente dichiarata.

In particolare, la beneficiaria dell’assegno risultava titolare di delega a operare su conti correnti e dossier titoli intestati al figlio, titolare di un rilevante patrimonio mobiliare. Tale circostanza, letta insieme all’età del figlio e all’epoca di inizio della sua attività lavorativa, induceva i giudici di merito a ritenere presumibile l’esistenza di disponibilità economiche indirettamente riconducibili alla madre.

La donna, avverso tale decisione, presentava ricorso in cassazione.

Il sindacato della Cassazione resta esterno al merito

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che miravano a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

Secondo la Cassazione, le critiche formulate dalla ricorrente non avevano evidenziato effettivi vizi di legittimità, ma avevano sollecitato una nuova valutazione dei fatti, delle risultanze della consulenza tecnica e degli accertamenti patrimoniali già esaminati dalla Corte d’appello.

La Corte ha ribadito, in sostanza, che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando il giudice d’appello esamina le condizioni economiche delle parti, valuta la documentazione disponibile e motiva sul perché non siano necessari ulteriori approfondimenti istruttori, la censura in Cassazione è inammissibile se tende soltanto a sostituire una diversa ricostruzione a quella già compiuta.

La delega sul conto del figlio come indice presuntivo

Il passaggio principale dell’ordinanza riguarda la delega conferita alla madre per operare sui conti e sui dossier titoli intestati al figlio.

La Cassazione ha ritenuto inammissibile anche il motivo con cui la ricorrente contestava che tale patrimonio fosse stato considerato, nella sostanza, come disponibilità a lei riferibile. Per la Corte, infatti, la valutazione circa l’effettiva titolarità o disponibilità delle somme depositate su conti formalmente intestati a terzi integra un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

Il ragionamento conferma che, nei giudizi in materia di famiglia, la ricostruzione delle condizioni economiche non si esaurisce nei dati formali. Il giudice può valorizzare anche elementi indiretti, quali deleghe operative, movimentazioni bancarie, rapporti familiari, età dell’intestatario e coerenza tra patrimonio formalmente intestato e capacità reddituale del soggetto titolare del conto.

La Corte ha richiamato, a supporto, l’orientamento formatosi in materia tributaria, secondo cui i movimenti bancari relativi a conti intestati a terzi possono essere utilizzati quando vi sia prova, anche presuntiva, della loro riferibilità al contribuente. Nel caso esaminato, tale principio è stato richiamato non per trasporre automaticamente la disciplina fiscale nel giudizio di divorzio, ma per confermare la legittimità di un accertamento fondato su presunzioni gravi e coerenti.

L’assegno divorzile tra funzione perequativa e verifica delle risorse effettive

L’ordinanza si colloca nel solco dell’orientamento giurisprudenziale che attribuisce all’assegno divorzile una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa.

La Corte d’appello ha riconosciuto rilievo al sacrificio professionale compiuto dall’ex moglie durante il matrimonio, alla durata del rapporto coniugale e al contributo prestato alla famiglia. Tali elementi hanno giustificato il mantenimento dell’assegno.

Allo stesso tempo, però, il giudice di merito ha tenuto conto dell’esistenza di disponibilità non pienamente chiarite in capo a entrambe le parti. La misura dell’assegno è stata quindi confermata in 900 euro mensili, senza aumento, perché il quadro complessivo non consentiva di aderire alla prospettazione della ricorrente circa una maggiore sperequazione economica.

La Cassazione ha ritenuto corretta, sul piano del metodo, questa impostazione: l’accertamento dell’assegno divorzile richiede una valutazione complessiva, concreta e non meramente formale delle condizioni economiche degli ex coniugi.

CTU, istanze istruttorie e limiti dell’omessa pronuncia

La ricorrente aveva denunciato anche l’omessa motivazione sulle presunte lacune della consulenza tecnica d’ufficio e sulla necessità di ulteriori accertamenti patrimoniali.

La Cassazione ha escluso la sussistenza di tale vizio. La Corte d’appello, infatti, aveva esaminato le doglianze, ritenendo completa l’istruttoria svolta in primo grado ed escludendo che la CTU presentasse errori, lacune o vizi logici tali da imporre un’integrazione.

Anche questa doglianza mirava, di fatto, a ottenere una diversa valutazione delle prove. Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice abbia affrontato la questione, anche rigettando le richieste istruttorie perché esplorative o non necessarie.

Conclusioni

La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione conferma che, nel giudizio sull’assegno divorzile, il giudice di merito può valorizzare anche disponibilità economiche indirette, comprese quelle desunte dalla delega a operare su conti intestati a terzi, quando vi siano elementi presuntivi idonei a collegare tali somme al coniuge. La relativa valutazione, se motivata, integra un apprezzamento di fatto non sindacabile in Cassazione.

La decisione in sintesi

La delega a operare sul conto del figlio incide automaticamente sull’assegno divorzile?

No. La delega non comporta automaticamente che le somme intestate al figlio siano riferibili al genitore delegato. Può però costituire un indice presuntivo, da valutare insieme ad altri elementi, come l’età dell’intestatario, la sua capacità reddituale, la consistenza del patrimonio, le movimentazioni bancarie e il concreto potere di disposizione sulle somme.

Il giudice può considerare conti formalmente intestati a terzi?

Sì, quando vi siano elementi idonei a far ritenere che le somme siano, in tutto o in parte, nella disponibilità effettiva di uno dei coniugi. Nel giudizio sull’assegno divorzile, l’accertamento delle condizioni economiche deve riguardare la situazione reale delle parti, non solo quella risultante dalle intestazioni formali.

La Cassazione può rivalutare la titolarità effettiva delle somme?

No, se la Corte d’appello ha motivato in modo adeguato. La verifica sulla effettiva disponibilità di somme depositate su conti intestati a terzi costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito. In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove.

Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

Perché le censure proposte miravano, nella sostanza, a una diversa ricostruzione dei fatti: la ricorrente contestava la valutazione della CTU, degli accertamenti patrimoniali e delle disponibilità economiche delle parti. La Cassazione ha ritenuto che tali doglianze non integrassero vizi di legittimità, ma sollecitassero un nuovo esame del merito.

Qual è il rilievo pratico dell’ordinanza per chi si occupa di diritto di famiglia?

L’ordinanza conferma l’importanza di impostare l’istruttoria patrimoniale in modo concreto e documentato. Nei giudizi sull’assegno divorzile, le disponibilità indirette possono assumere rilievo, ma devono essere sostenute da elementi presuntivi specifici. In sede di legittimità, invece, non è sufficiente contestare la lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.

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