
Consiglio: il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.
Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.
Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
Punti di forza
- Analisi aggiornata alla Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 per il risarcimento dei danni da macrolesioni.
- Approfondimento sul decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco in materia di requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e professionisti.
- Trattazione completa delle principali questioni della malpractice medica: consenso informato, nesso causale, perdita di chance, danni risarcibili e onere della prova.
- Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.
- Esame dei profili penali della responsabilità sanitaria, delle linee guida, della colpa medica e delle più recenti questioni giurisprudenziali.
- Approfondimento su responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
- Struttura chiara e sistematica, pensata per supportare il professionista nella valutazione dei casi e nella gestione del contenzioso.
Perché acquistarlo
In un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale e dall’adeguamento delle coperture assicurative sanitarie, disporre di un quadro aggiornato è essenziale per evitare errori interpretativi e affrontare con sicurezza le controversie in materia di responsabilità medica.
Questo volume consente di accedere in un’unica opera a normativa, orientamenti giurisprudenziali e soluzioni operative, offrendo un supporto immediatamente utilizzabile nello studio, nella consulenza e nel contenzioso.
Acquista ora il volume e resta aggiornato sulle novità che incidono concretamente sulla responsabilità sanitaria, sulla liquidazione del danno e sulla gestione del rischio assicurativo.
Leggi descrizione
Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
61.00 €
57.95 €
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.
Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.
Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario.
Punti di forza
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- Struttura chiara e sistematica, pensata per supportare il professionista nella valutazione dei casi e nella gestione del contenzioso.
Perché acquistarlo
In un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale e dall’adeguamento delle coperture assicurative sanitarie, disporre di un quadro aggiornato è essenziale per evitare errori interpretativi e affrontare con sicurezza le controversie in materia di responsabilità medica.
Questo volume consente di accedere in un’unica opera a normativa, orientamenti giurisprudenziali e soluzioni operative, offrendo un supporto immediatamente utilizzabile nello studio, nella consulenza e nel contenzioso.
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I fatti
Una paziente era deceduta dopo l’esecuzione di un intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica presso una struttura sanitaria laziale. In considerazione di ciò, gli eredi della paziente si rivolgevano al tribunale di Latina per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della morte della propria congiunta.
In particolare, gli attori avevano già ottenuto, in virtù di una transazione, il pagamento di una somma pari al 60% dei danni subiti da parte della compagnia assicurativa della struttura sanitaria.
Per tale ragione, chiedevano al giudice laziale di accertare la responsabilità esclusiva della struttura sanitaria nella morte della paziente.
Chiedevano, inoltre, la condanna della struttura al pagamento del residuo 40% dei danni.
Il precedente giudizio risarcitorio e l’accertamento della responsabilità sanitaria
Nel corso del giudizio dinanzi al tribunale di Latina veniva svolta una c.t.u. all’esito della quale era accertata la responsabilità della struttura sanitaria. In particolare, il consulente tecnico nominato dal tribunale ha riteneva sussistente una colpa professionale da parte del medico che aveva eseguito l’intervento di colecistectomia laparoscopica.
Infatti, secondo il c.t.u., il medico aveva tenuto una condotta negligente, imprudente e impedita nell’esecuzione dell’intervento chirurgico, poiché aveva provocato ben tre lesione al colon della paziente attraverso una manovra operatoria incauta e poiché aveva proseguito l’intervento in laparoscopia nonostante le controindicazioni esistenti nel caso di specie.
Sulla scorta della relazione depositata dal c.t.u., il tribunale di Latina aveva quindi condannato la struttura sanitaria al risarcimento del danno in favore degli attori, eredi della paziente deceduta, per la complessiva somma di euro 215.200.
La sentenza di condanna non veniva impugnata dalla struttura sanitaria e passava così in giudicato.
L’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico
Dopo qualche periodo di tempo, la struttura sanitaria si rivolgeva al tribunale di Roma chiedendo la condanna del medico che aveva eseguito l’intervento chirurgico al rimborso degli importi corrisposti agli eredi della paziente deceduta.
Infatti, secondo la struttura sanitaria, in considerazione del fatto che la medesima era stata condannata dal tribunale di Latina a risarcire i danni subiti dai congiunti della paziente non per fatto proprio, ma per il comportamento colposo del proprio ausiliario, la struttura poteva agire in regresso oppure di rivalsa nei confronti della dottoressa per ottenere la restituzione delle somme che era stata condannata a corrispondere agli eredi del paziente.
La Dottoressa, ausiliaria della struttura sanitaria attrice, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di regresso formulata dall’attrice, in quanto riteneva che la sentenza del tribunale di Latina non facesse stato nei suoi confronti e che comunque non vi era nesso di causalità tra la condotta posta in essere dalla medesima e i danni subiti dalla paziente.
Le valutazioni del Tribunale
Preliminarmente, il giudice ha evidenziato come l’azione di rivalsa formulata da una struttura sanitaria nei confronti del medico ausiliario che ha materialmente eseguito la prestazione professionale invocata dal paziente come causa del danno, presuppone necessariamente che venga accertata la responsabilità del sanitario nei confronti del danneggiato.
Infatti, il diritto di regresso della struttura sanitaria nei confronti del medico non si può fondare sul semplice fatto che la struttura abbia pagato un importo risarcitorio a favore del danneggiato.
Prove atipiche e limiti del pagamento stragiudiziale
Il Tribunale di Roma si è poi soffermato sull’efficacia della consulenza tecnica d’ufficio svolta in un diverso procedimento e della sentenza pronunciata tra altre parti.
In assenza di una norma che sancisca la tassatività dei mezzi di prova, tali atti possono essere utilizzati come prove atipiche. Il giudice può quindi apprezzarli liberamente.
Secondo il Tribunale, ciò non viola il principio del contraddittorio. Il contraddittorio, infatti, si instaura con la produzione formale degli atti nel giudizio. Da quel momento, le parti possono esaminarli, criticarli e sollecitare il giudice a valutarli in un determinato senso.
Infine, il tribunale di Roma ha ritenuto che un pagamento extragiudiziale avente ad oggetto un risarcimento del danno non assume lo stesso valore di un accertamento giudiziale circa la sussistenza di una responsabilità per i danni risarciti. Ciò in quanto tale pagamento è determinato generalmente da valutazioni di opportunità economica e di gestione del rischio di una futura soccombenza del contenzioso, mentre non integra un accertamento della responsabilità da parte del sanitario che ha posto in essere l’asserita condotta dannosa.
La nuova consulenza tecnica e il diverso accertamento causale
Nel caso di specie, il tribunale di Roma ha disposto lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio, la quale ha raggiunto delle conclusioni opposte rispetto a quelle raggiunte dal consulente incaricato dal tribunale di Latina.
In particolare, il collegio peritale nominato dal tribunale di Roma ha escluso che le perforazioni del colon riscontrate sulla paziente si siano verificate durante l’intervento chirurgico eseguito dalla dottoressa convenuta, in quanto tale evenienza è incompatibile con tempi di insorgenza, la sede e la molteplicità delle perforazioni.
L’esclusione del nesso causale e della colpa professionale
Secondo i c.t.u., la paziente era stata adeguatamente gestita in tutte le fasi dell’intervento chirurgico. Per tale ragione, non sussisteva alcun nesso causale tra la condotta della dottoressa e le perforazioni del colon, dalle quali era poi derivata la peritonite che aveva condotto al decesso.
Le perforazioni, secondo la ricostruzione peritale, erano più verosimilmente riconducibili a una manifestazione spontanea. Tale evenienza può verificarsi in presenza di fattori di rischio quali l’età avanzata, la costipazione e possibili eventi ischemici post-operatori.
Alla luce di tali risultanze, il giudice ha escluso non soltanto la colpa grave della dottoressa convenuta, ma anche la configurabilità di qualsiasi condotta colposa a suo carico. È venuto quindi meno il presupposto necessario per l’esercizio dell’azione di rivalsa da parte della struttura sanitaria.
CTU e sentenza di altro giudizio: valore probatorio e limiti
Il Tribunale di Roma ha poi esaminato il valore della consulenza tecnica svolta nel precedente giudizio dinanzi al Tribunale di Latina. Tale consulenza è stata ritualmente acquisita nel nuovo procedimento e la dottoressa convenuta ha potuto contestarne le conclusioni, chiedendo lo svolgimento di una nuova indagine peritale.
La nuova CTU ha smentito gli esiti della precedente consulenza. Per questo motivo, il giudice romano ha ritenuto di aderire alle conclusioni del collegio peritale nominato nel giudizio di rivalsa, disattendendo quelle formulate nel precedente procedimento.
Analoga valutazione è stata compiuta con riferimento alla sentenza del Tribunale di Latina. Pur essendo stata acquisita agli atti, essa non aveva efficacia di giudicato nei confronti della dottoressa convenuta, che non era parte di quel giudizio. Inoltre, le sue conclusioni sono state superate dagli accertamenti svolti nella seconda consulenza tecnica d’ufficio.
Il pagamento stragiudiziale non prova la responsabilità del sanitario
Il giudice ha infine escluso che il pagamento di somme a titolo risarcitorio, effettuato in sede stragiudiziale dalle compagnie assicuratrici della struttura sanitaria, potesse valere come riconoscimento della responsabilità dell’ausiliaria convenuta.
Tale pagamento, infatti, può dipendere da valutazioni di opportunità economica e di gestione del rischio di soccombenza. Non equivale, invece, a un accertamento della responsabilità professionale del medico.
Il rigetto dell’azione di rivalsa
In considerazione di tutti questi elementi, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta dalla struttura sanitaria, ritenendola infondata.
La struttura è stata inoltre condannata a rifondere alla dottoressa convenuta le spese di lite.











