
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 787/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha ribadito che, nelle controversie di responsabilità sanitaria, il paziente non è esonerato dalla prova del nesso causale tra la condotta del sanitario o della struttura e il danno lamentato. Muovendo da questo principio, il giudice ha escluso la responsabilità del medico, della struttura sanitaria e delle società coinvolte nella produzione e commercializzazione dell’elettrostimolatore, ritenendo non dimostrato che il peggioramento delle condizioni della paziente fosse causalmente riconducibile all’intervento terapeutico o al presunto malfunzionamento del dispositivo.
Consiglio: il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del volume ripercorre le più dibattute e recenti questioni giuridiche relative alla malpractice medica sorte, nelle aule di giustizia, all’indomani dell’entrata in vigore (5 marzo 2025) della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, il cui termine per adeguarsi era fissato al 16 marzo 2026.
L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione.
Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chance, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando e al danno erariale nel comparto sanitario.
Francesco Angelini,
Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Francesco Barucco,
Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Bruno Tassone,
Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.
Leggi descrizione
Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
61.00 €
57.95 €
Manuale pratico operativo della responsabilità medica
La quinta edizione del volume ripercorre le più dibattute e recenti questioni giuridiche relative alla malpractice medica sorte, nelle aule di giustizia, all’indomani dell’entrata in vigore (5 marzo 2025) della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, il cui termine per adeguarsi era fissato al 16 marzo 2026.
L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione.
Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chance, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando e al danno erariale nel comparto sanitario.
Francesco Angelini,
Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Francesco Barucco,
Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Bruno Tassone,
Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.
I fatti
Una signora affetta da diabete mellito, complicato da neuropatia, si rivolgeva ad un medico per valutare l’inserimento (nel suo corpo) di un elettrostimolatore midollare per il controllo e la terapia del dolore. In considerazione degli esiti della visita medica, la paziente decideva di sottoporsi al relativo intervento presso una struttura sanitaria di Salerno, che veniva eseguito dal medico che l’aveva visitata in precedenza.
In particolare, la paziente si sottoponeva ad un intervento per l’impianto di un elettrodo provvisorio nel canale vertebrale e , dopo un periodo di prova di 13 giorni, veniva nuovamente operata per l’installazione di un elettrostimolatore midollare definitivo.
Dopo qualche mese, però, l’elettrostimolatore cessava di funzionare a causa del consumo della batteria e la signora subiva una pertanto recrudescenza dei dolori.
Dopo circa un anno, la paziente si sottoponeva ad un nuovo intervento per l’installazione di un secondo elettrostimolatore, che aveva però un sistema esterno di ricarica della batteria.
Nonostante ciò, la paziente lamentava che, dopo aver atteso il periodo indicato, non riusciva a far funzionare l’apparecchio, che rimaneva inutilizzabile, con conseguente ripresa dei dolori a carico della paziente e un peggioramento delle sue condizioni di salute.
In considerazione di ciò, la paziente si rivolgeva al Tribunale di Salerno al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria e del medico che aveva eseguito le installazioni degli apparecchi al risarcimento del danno subito, in quanto riteneva che sussistente una loro responsabilità sia per quanto riguarda la terapia sanitaria consigliata (cioè l’inserimento dell’elettrostimolatore) sia per il malfunzionamento del macchinario (il quale non aveva risolto la patologia della paziente, non attenuando il dolore dalla medesima avvertito, ma anzi aggravando la sua condizione fisica).
A seguito delle difese del medico e della struttura sanitaria convenuti, il giudice disponeva la chiamata in causa di altre società, identificate come le ditte che avevano commercializzato gli apparecchi in questione e quelle che lo avevano prodotto, e la paziente estendeva pertanto la domanda risarcitoria anche nei confronti di dette società.
Le valutazioni del Tribunale
Il Tribunale di Salerno ha evidenziato come, in materia di responsabilità medica, gravi sul paziente danneggiato l’onere di dimostrare quali siano le cause del fatto costitutivo della sua pretesa di risarcimento del danno che deriva dalla condotta inadempiente del danneggiante.
Infatti, la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria solleva il paziente dall’onere di provare la colpa del medico rispetto alla condotta posta in essere, ma non lo solleva dall’onere di provare che detta condotta ha causato il danno che egli lamenta.
In altri termini, il paziente deve provare il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal medico e il danno che egli lamenta di aver subito.
Pertanto, ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, non è sufficiente che il paziente dimostri la sussistenza di un rapporto contrattuale con il medico o la struttura sanitaria e che deduca l’insorgenza della patologia come conseguenza della prestazione fornita dal medico o dalla struttura sanitaria. Invece, è necessario che il paziente fornisca la prova che la patologia lamentata sia insorta a causa della condotta attiva o omissiva del medico che ha operato nella struttura sanitaria: l’insorgenza della patologia deve essere riconducibile alla predetta condotta.
In considerazione di tali principi, nel caso in cui le cause di insorgenza della patologia rimangano ignote o comunque incerte, non potrà essere addebitata una responsabilità al medico e alla struttura sanitaria. Ciò in quanto, se rimane incertezza in ordine alla causa da cui deriva il danno lamentato dal paziente, non si potrà ritenere adeguatamente assolto l’onere probatorio sul medesimo gravante.
La decisione del Tribunale
Nel caso di specie, il giudice, tenendo conto delle risultanze della CTU medico legale svolta in giudizio nonché della documentazione depositata, ha ritenuto che l’attrice non abbia fornito la prova della sussistenza del nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato (cioè la recrudescenza del dolore o comunque l’aggravamento della sua situazione fisica e di salute) e la condotta posta in essere dal medico e dalla struttura sanitaria convenuti nonché da quella posta in essere dalle società che hanno prodotto e commercializzato gli elettrostimolatori impiantati sulla paziente.
In particolare, i periti nominati dal Tribunale hanno ritenuto corretta la decisione terapeutica del medico convenuto di posizionare l’elettrostimolatore midollare sulla paziente per alleviare il dolore neuropatico cronico di cui la medesima era portatrice, in base alla anamnesi della paziente medesima secondo quanto da quest’ultima riferito.
Inoltre, i periti hanno altresì ritenuto che il medico abbia operato correttamente anche nell’impiantare l’elettrostimolatore midollare sulla paziente ed abbia quindi rispettato le regole dell’arte nell’esecuzione dell’intervento chirurgico.
Analogamente, il giudice ha ritenuto che la paziente non ha fornito in giudizio alcuna prova da cui si potesse ritenere che l’elettrostimolatore non avesse mai funzionato, dimostrando così una responsabilità delle società che avevano prodotto e commercializzato l’apparecchio. Anzi, dall’esame dei testimoni escussi in giudizio, è emerso al contrario che l’apparecchio ha funzionato per un certo periodo di tempo ed ha effettivamente alleviato il dolore cronico della paziente.
In considerazione del mancato assolvimento dell’onere della prova circa la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta posta in essere dal medico e dalle società convenute, che – come detto – gravava sulla paziente attrice, il giudice ha quindi deciso di rigettare la domanda risarcitoria.











