Grandine e infiltrazioni: quando la polizza copre i danni

La Cassazione, con l’ordinanza n. 16138/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito i criteri interpretativi applicabili alle clausole delle polizze contro i danni da eventi atmosferici che subordinano la copertura assicurativa alla presenza di “rotture, brecce o lesioni” dell’immobile. La Suprema Corte ha precisato che tali espressioni non possono essere interpretate in senso eccessivamente restrittivo, specie quando l’evento atmosferico abbia modificato la struttura dell’edificio consentendo l’ingresso dell’acqua piovana.

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Formulario commentato del risarcimento del danno

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Analisi del caso

La vicenda traeva origine da un contratto di assicurazione contro i danni da eventi atmosferici stipulato da una società proprietaria di un capannone destinato ad attività commerciale.

Nel corso di un evento meteorologico, l’accumulo di grandine sul tetto provocava la flessione delle lastre di copertura. La deformazione creava interstizi tra le giunture del tetto e consentiva all’acqua piovana di penetrare all’interno del fabbricato, danneggiando i beni custoditi nel capannone.

La società assicurata chiedeva quindi l’indennizzo previsto dalla polizza. Il collegio peritale quantificava il danno e riconosceva anche un acconto in favore dell’assicurata.

L’assicuratore, però, contestava l’operatività della garanzia. Sosteneva che la polizza coprisse i danni da infiltrazioni solo in presenza di “rotture, brecce o lesioni” del tetto e che, nel caso concreto, il tetto si fosse soltanto flesso, senza subire una vera rottura strutturale.

Il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, accoglievano questa impostazione ed escludevano la copertura assicurativa.

La società assicurata proponeva quindi ricorso per cassazione.

Il significato del termine “breccia” nella clausola assicurativa

La Cassazione ha ritenuto errata l’interpretazione adottata dalla Corte territoriale.

Secondo la Suprema Corte, il termine “breccia” non coincide necessariamente con una rottura strutturale permanente. Sul piano linguistico ed etimologico, il lemma indica anche un’apertura, un varco o un passaggio creatosi in una struttura.

La Corte ha quindi censurato la decisione d’appello per violazione dell’art. 1362 c.c., poiché il giudice di merito aveva escluso uno dei significati astrattamente compatibili con il testo contrattuale.

Nel caso concreto, la grandine aveva deformato il tetto e tale deformazione aveva consentito il passaggio dell’acqua piovana. Per la Cassazione, questa circostanza poteva integrare proprio quella “breccia” richiesta dalla clausola di polizza.

La funzione della clausola di delimitazione del rischio

L’ordinanza dedica particolare attenzione anche alla funzione economica e causale della clausola assicurativa.

La Corte ha ricordato che le clausole che subordinano la copertura alla presenza di “rotture, brecce o lesioni” servono storicamente a delimitare il rischio assicurato. Lo scopo è evitare che l’assicuratore risponda di danni dovuti non alla violenza dell’evento atmosferico, ma a incuria, difetti manutentivi o aperture già esistenti.

La verifica decisiva, quindi, non riguarda l’esistenza di una rottura permanente in senso tecnico, ma l’accertamento del rapporto causale tra la forza dell’evento atmosferico e il danno.

Occorre stabilire se l’acqua abbia trovato una via di accesso già presente oppure se l’abbia creata deformando o alterando la struttura dell’immobile.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva accertato che la grandine aveva deformato il tetto e che proprio tale deformazione aveva consentito l’infiltrazione dell’acqua. Nonostante ciò, aveva negato l’indennizzo.

Per la Cassazione, questa interpretazione non rispettava lo scopo pratico della clausola e violava l’art. 1369 c.c.

Ambiguità della clausola e interpretazione contro il predisponente

La Suprema Corte ha richiamato anche il criterio interpretativo previsto dall’art. 1370 c.c.

La stessa Corte d’appello aveva riconosciuto che la clausola contrattuale presentava “scarsa chiarezza”. Nonostante ciò, aveva adottato un’interpretazione sfavorevole all’assicurato.

Secondo la Cassazione, una clausola ambigua predisposta unilateralmente dall’assicuratore deve invece essere interpretata contro il predisponente e in favore della parte aderente.

Anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata è risultata viziata.

Esito della decisione e principio affermato

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Nelle polizze contro i danni da eventi atmosferici, la clausola che limita la copertura ai danni causati da “rotture, brecce o lesioni” dell’immobile deve essere interpretata alla luce della funzione causale della garanzia. Il termine “breccia” può indicare anche un’apertura o un varco creato dalla deformazione della struttura provocata dall’evento atmosferico e non richiede necessariamente una rottura strutturale permanente. In presenza di clausole ambigue, trova applicazione il criterio interpretativo contra proferentem di cui all’art. 1370 c.c.

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