
Il diritto all’indennizzo assicurativo è prescritto: l’assicurato può chiedere, in alternativa, il risarcimento del danno per inadempimento della compagnia e beneficiare del termine ordinario di prescrizione? La Cassazione, con l’ordinanza n. 24510/2026 (puoi leggerla cliccando qui), risponde negativamente. Se è ormai definitivamente accertata la prescrizione del diritto alla manleva, non è configurabile un’autonoma pretesa risarcitoria fondata sull’inadempimento della stessa obbligazione estinta.
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Formulario commentato del risarcimento del danno
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Leggi descrizione
Roberto Molteni, 2025, Maggioli Editore
79.00 €
75.05 €
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Il caso: dalla responsabilità solidale alla richiesta di manleva
La controversia traeva origine da una precedente causa risarcitoria relativa a un episodio di responsabilità sanitaria. Il giudizio si concludeva con l’accertamento della responsabilità solidale di una struttura e di un medico, mentre l’assicuratore di quest’ultimo veniva condannato a tenerlo indenne. La responsabilità per i danni veniva ripartita nella misura del 50% tra i due coobbligati.
Dopo avere corrisposto integralmente la somma dovuta ai danneggiati, l’assicuratore del medico agiva in regresso nei confronti dell’altro responsabile, ottenendo un decreto ingiuntivo per la quota di sua competenza.
La società ingiunta proponeva opposizione e chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice. Quest’ultima eccepiva la prescrizione del diritto alla manleva ai sensi dell’art. 2952 c.c. L’opponente contestava l’eccezione e, in via subordinata, formulava anche una domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale dell’assicuratore.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e dichiarava prescritta l’azione di manleva. La Corte d’appello confermava la decisione, rilevando inoltre che la declaratoria di prescrizione del diritto derivante dal contratto assicurativo assorbiva la domanda risarcitoria fondata sull’asserito inadempimento della compagnia. Riteneva, inoltre, che il diritto alla manleva potesse essere esercitato già quando era stata avanzata la pretesa risarcitoria derivante dalla malpractice, senza che fosse necessario attendere l’esercizio dell’azione di regresso.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione, sostenendo, in particolare, l’autonomia del diritto al risarcimento del danno da inadempimento rispetto al diritto originario all’indennizzo assicurativo.
Prescritta la manleva, non nasce un autonomo diritto risarcitorio
La Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura principale rilevando quanto segue: la ricorrente non aveva impugnato la statuizione della Corte d’appello che aveva dichiarato prescritto, ai sensi dell’art. 2952 c.c., il diritto alla manleva assicurativa.
Su tale punto si era quindi formato il giudicato.
Partendo da questa premessa, la Corte ha escluso che l’assicurato potesse far valere come autonoma pretesa risarcitoria proprio l’inadempimento dell’obbligazione assicurativa ormai estinta per prescrizione.
Secondo la Cassazione, una volta divenuta definitiva la prescrizione del diritto all’indennizzo, non può essere costruita una seconda azione, formalmente qualificata come risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, che trovi però il proprio fondamento nella mancata esecuzione della medesima obbligazione assicurativa.
In altri termini, la domanda risarcitoria non può diventare uno strumento per neutralizzare gli effetti della prescrizione maturata sul diritto alla prestazione prevista dalla polizza.
La Corte ha quindi negato, nella fattispecie esaminata, l’autonomia tra la pretesa alla manleva prescritta e il successivo diritto al risarcimento che la parte pretendeva di fondare proprio sulla violazione di quella stessa obbligazione.
La domanda di danni non può diventare un rimedio alla prescrizione
La ricorrente sosteneva, inoltre, che la prescrizione dell’obbligazione principale non avrebbe dovuto impedire l’accertamento dell’inadempimento e del conseguente danno, invocando l’autonomia della pretesa risarcitoria rispetto a quella originaria.
La Cassazione non ha condiviso tale ricostruzione nel caso concreto.
Ciò che ha assunto carattere dirimente è il fatto che la parte abbia costruito la pretesa risarcitoria sulla violazione del medesimo diritto alla manleva ormai definitivamente prescritto. Una volta che si è consolidata l’estinzione per prescrizione dell’obbligazione assicurativa, la parte non può recuperare sostanzialmente lo stesso risultato economico qualificando diversamente la propria domanda.
L’ordinanza impone quindi di distinguere l’eventuale autonoma responsabilità contrattuale dell’assicuratore da una domanda che costituisca, nella sostanza, una mera riproposizione sotto veste risarcitoria della prestazione assicurativa ormai prescritta.
Domanda di manleva e domanda risarcitoria non sono intercambiabili
La Cassazione ha individuato anche un secondo motivo di inammissibilità.
La società aveva inizialmente chiesto soltanto di essere manlevata dalla propria compagnia assicuratrice. La domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale era stata invece formulata successivamente, con la memoria prevista dall’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Anche ammettendo che tale domanda fosse effettivamente diversa da quella di manleva, proprio tale diversità ne determinava l’inammissibilità: si trattava infatti di una domanda nuova, introdotta soltanto nel corso del giudizio e non giustificata dalle difese spiegate dalla compagnia chiamata in causa.
Il dato processuale completa quindi quello sostanziale.
Da un lato, una domanda risarcitoria fondata sulla violazione del diritto alla manleva già prescritto non può essere utilizzata per superare l’effetto estintivo della prescrizione. Dall’altro, se viene prospettata come domanda effettivamente autonoma e diversa rispetto alla manleva originariamente richiesta, occorre rispettare le preclusioni processuali relative all’introduzione delle nuove domande.
Prescrizione del risarcimento: perché la Corte non esamina il termine decennale
Con gli ulteriori motivi di ricorso la società ha sollevato questioni relative al dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento, al momento in cui il danno è diventato percepibile e all’applicazione del termine ordinario decennale anziché di quello previsto dall’art. 2952 c.c.
La Cassazione, però, non è entrata nel merito di tali questioni.
Una volta esclusa la configurabilità del diritto al risarcimento da inadempimento contrattuale prospettato dalla ricorrente e rilevata, comunque, l’inammissibilità della relativa domanda perché nuova, la Corte ha considerato superflua ogni ulteriore discussione sulla decorrenza e sulla durata del termine prescrizionale.
Ha quindi dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo.
La pronuncia, pertanto, non ha affermato in termini generali che qualsiasi azione risarcitoria contro l’assicuratore ricada nel termine biennale dell’art. 2952 c.c. Il punto deciso è risultato diverso e più circoscritto: nel caso esaminato la Corte ha escluso la configurabilità di un’autonoma azione risarcitoria fondata sull’inadempimento del diritto alla manleva ormai prescritto.
Esito della decisione
La Corte di cassazione ha quindi rigettato il ricorso. L’ordinanza chiarisce soprattutto che la prescrizione del diritto derivante dalla polizza non può essere aggirata mediante la semplice riqualificazione della medesima pretesa come domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell’assicuratore.
Principio ricavabile
In materia di assicurazione, una volta definitivamente accertata la prescrizione del diritto dell’assicurato alla manleva ai sensi dell’art. 2952 c.c., non è configurabile un autonomo diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale fondato sulla violazione della medesima obbligazione assicurativa ormai estinta per prescrizione. La domanda risarcitoria, ove effettivamente diversa dalla domanda di manleva originariamente proposta, costituisce inoltre domanda nuova se introdotta soltanto nel successivo corso del giudizio, al di fuori dei casi consentiti dalle difese della controparte.











