
La Cassazione, con l’ordinanza n. 13834/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito che il neopatentato munito di patente B, il quale si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore al limite previsto dall’art. 117 Codice della strada, non può essere considerato, per ciò solo, “non abilitato alla guida” ai fini dell’operatività della clausola di esclusione della garanzia RCA. Ne deriva che l’assicuratore non può esercitare la rivalsa nei confronti dell’assicurato sulla base di una clausola formulata in tali termini generici.
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Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada
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Gabriele Voltaggio
Avvocato del foro di Roma. Si occupa di contenziosi civili, bancari, recupero crediti, espropriazioni e crisi d’impresa. Fondatore e curatore di Giuricivile.it. Autore di volumi, contributi e guide pratiche su riviste giuridiche e portali online.
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Gabriele Voltaggio, 2024, Maggioli Editore
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I fatti
La vicenda traeva origine da un sinistro stradale mortale causato da un conducente che, al momento del fatto, aveva conseguito la patente di guida da meno di un anno. Il veicolo condotto presentava un rapporto potenza/tara superiore a 55 kW/t, limite previsto, ratione temporis, dall’art. 117, comma 2-bis, Codice della strada per i titolari di patente B nel primo anno dal rilascio.
La compagnia assicuratrice indennizzava i congiunti della vittima mediante più pagamenti, eseguiti in parte tra il 2012 e il 2014 e, successivamente, nel 2018, in esecuzione di una sentenza di condanna a un maggiore risarcimento. Nel 2019 l’assicuratore conveniva in giudizio l’assicurato, chiedendo la rifusione delle somme versate ai terzi danneggiati, entro il limite di euro 500.000.
A fondamento della domanda, la compagnia deduceva che il contratto di assicurazione escludeva la copertura in caso di sinistro causato da persona “non abilitata alla guida”. Tale clausola, pur essendo inopponibile ai terzi danneggiati ai sensi dell’art. 144 Codice delle assicurazioni, avrebbe legittimato, secondo l’assicuratore, l’azione di rivalsa nei confronti dell’assicurato.
Il convenuto eccepiva la prescrizione del credito e contestava, nel merito, che la guida di un veicolo di potenza superiore a quella consentita al neopatentato potesse essere equiparata alla guida senza patente. Il Tribunale accoglieva la domanda dell’assicuratore e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo applicabile la clausola di esclusione anche all’ipotesi del neopatentato alla guida di un veicolo non consentito dall’art. 117 Codice della strada.
Avverso la decisione d’appello il conducente proponeva ricorso per cassazione.
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“Non abilitato alla guida” non equivale a violazione dei limiti per neopatentati
La questione centrale sottoposta alla Suprema Corte ha riguardava l’interpretazione della clausola contrattuale che escludeva la garanzia per i sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore”.
Secondo il ricorrente, tale previsione avrebbe dovuto essere riferita soltanto alle ipotesi di inesistenza o inefficacia della patente, cioè ai casi in cui il conducente non avesse mai conseguito il titolo, oppure guidasse con patente sospesa, revocata, scaduta o comunque non valida. Non avrebbe invece potuto comprendere il caso del conducente munito di patente B, sebbene soggetto, in quanto neopatentato, a una limitazione relativa alla potenza del veicolo.
La Cassazione ha condiviso questa impostazione. La Corte ha osservato che, all’epoca del sinistro, l’art. 117, comma 2-bis, Codice della strada vietava ai titolari di patente B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi potenza specifica superiore a 55 kW/t. La violazione era sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria e con la sospensione della validità della patente da due a otto mesi.
Tale disciplina, tuttavia, doveva essere letta insieme all’art. 116 Codice della strada, che consentiva ai titolari di patente B la guida di autoveicoli entro determinati limiti di massa e destinazione, senza attribuire rilievo alla potenza del mezzo ai fini della “categoria” della patente. Per la Corte, quindi, il conducente era titolare di una patente corrispondente al tipo di veicolo condotto, poiché si trattava di autoveicolo rientrante nella categoria B.
La distinzione tra mancanza di patente e inosservanza di prescrizioni di guida
La Suprema Corte ha valorizzato la differenza, sistematica e sanzionatoria, tra guida senza patente e violazione delle prescrizioni imposte ai neopatentati.
La guida senza patente, ai sensi dell’art. 116 Codice della strada applicabile ratione temporis, riguardava chi conduceva un veicolo senza avere conseguito la corrispondente patente di guida. Diversa era invece la posizione del soggetto che, pur munito di patente idonea alla categoria del veicolo, violava una prescrizione speciale, come quella relativa al rapporto potenza/tara nel primo anno dal conseguimento della patente.
La Corte ha ritenuto significativa anche la differenza tra le sanzioni previste: la guida senza patente era punita con ammenda molto più elevata, mentre la violazione del limite per neopatentati era sanzionata in via amministrativa, con importo sensibilmente inferiore e sospensione della patente. Tale diversità confermava che le due ipotesi non potevano essere sovrapposte.
In questa prospettiva, l’espressione “non abilitato alla guida” non comprende ogni violazione di regole o cautele imposte dal Codice della strada, ma riguarda il difetto assoluto del titolo abilitativo, la mancanza originaria o sopravvenuta delle sue condizioni di validità ed efficacia, oppure la guida di un veicolo appartenente a categoria diversa da quella per la quale la patente è stata conseguita.
La clausola ambigua va interpretata contro l’assicuratore
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda l’applicazione dell’art. 1370 c.c. La Cassazione ha qualificato come ambigua la clausola che escludeva la garanzia per i sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore”.
L’ambiguità derivava dal fatto che l’espressione poteva teoricamente ricomprendere sia le ipotesi di patente mai conseguita, revocata, sospesa o scaduta, sia le ipotesi in cui il conducente avesse conseguito l’abilitazione, ma avesse violato limitazioni o condizioni previste dalla legge. Proprio tale incertezza imponeva di interpretare la clausola in senso sfavorevole al predisponente, cioè alla compagnia assicuratrice.
La Corte ha così censurato l’interpretazione adottata dai giudici di merito, ritenendo che la lettera del contratto fosse stata letta in modo non coerente con il significato che l’espressione “abilitato alla guida” doveva assumere alla luce del combinato disposto degli artt. 116 e 117 Codice della strada.
Esito della decisione e principio ricavabile
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di rivalsa proposta dalla compagnia assicuratrice, per insussistenza del diritto azionato.
Di seguito il principio pratico operativo ricavabile:
Il conducente che, avendo conseguito la patente B da meno di un anno, guidi un veicolo con rapporto potenza/tara superiore al limite previsto dall’art. 117 Codice della strada, non può essere equiparato al conducente non abilitato alla guida, quando sia titolare di patente valida e corrispondente alla categoria del veicolo. Ne consegue che la clausola di polizza che esclude la garanzia per i sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida” non legittima la rivalsa dell’assicuratore in tale ipotesi e, in caso di ambiguità, deve essere interpretata contro il predisponente ai sensi dell’art. 1370 c.c.











