
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 13604/2026) ha stabilito che l’obbligo di comunicare i dati del conducente non sorge finché non è definito il ricorso contro la multa presupposta. La decisione rafforza le garanzie per gli automobilisti e corregge un orientamento restrittivo seguito da alcuni giudici di merito. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada
Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente. L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ov- vero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali. Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incontrano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giuri- sprudenziali e consigli operativi sul piano processuale. Quali sono le novità del nuovo Codice della Strada? Quali i dettagli da controllare in un verbale di accertamento? Qual è lo strumento di opposizione più efficace? Come comprendere se vi siano margini di accoglimento di un ricorso? A questi e ad altri quesiti risponde questo pratico Fascicolo, che, attraverso consigli mirati, itinerari giurisprudenziali, ri- ferimenti normativi e formulari, vuole offrire una guida utile per aiutare gli avvocati (o lo stesso automobilista) ad analizzare con metodo il verbale di accertamento, scegliere i mezzi di contestazione giusti ed avere consigli efficaci per impugnare le violazioni più frequenti.
Gabriele Voltaggio
Avvocato del foro di Roma. Si occupa di contenziosi civili, bancari, recupero crediti, espropriazioni e crisi d’impresa. Fondatore e curatore di Giuricivile.it. Autore di volumi, contributi e guide pratiche su riviste giuridiche e portali online.
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Gabriele Voltaggio, 2024, Maggioli Editore
21.00 €
19.95 €
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Questione frequente nelle aule di giustizia
L’omessa comunicazione dei dati del conducente è una delle principali cause di sanzioni amministrative accessorie nel sistema del Codice della strada. L’articolo 126-bis prevede una multa autonoma che scatta nell’ipotesi in cui il proprietario del veicolo non indica, entro sessanta giorni, chi fosse alla guida al momento dell’infrazione che comporta la perdita di punti sulla patente.
Cosa accade se il destinatario della multa decide di impugnarla? L’obbligo di comunicare i dati del conducente resta attivo oppure viene sospeso in attesa dell’esito del giudizio? A questi quesiti ha dato un seguito la Corte Suprema di Cassazione con l’ordinanza n. 13604, pubblicata l’11 maggio 2026.
Dalla multa al ricorso in Cassazione
La vicenda origina da una violazione al Codice della strada accertata dalla Polizia stradale e notificata nel 2016. Al destinatario veniva contestata non tanto l’infrazione originaria, quanto l’omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente. L’automobilista, tuttavia, aveva impugnato tempestivamente la multa presupposta e aveva informato l’amministrazione di aver interposto ricorso.
Sia il Giudice di Pace che il Tribunale avevano rigettato le sue difese, sostenendo che l’opposizione alla multa non incidesse sul termine perentorio di 60 giorni contemplato dall’articolo 126-bis del codice. Per i giudici di merito l’obbligo di comunicazione restava autonomo e immediatamente operativo.
La svolta interpretativa della Suprema Corte
Di differente avviso la II Sezione civile della Cassazione, che ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno chiarito che la violazione per mancata comunicazione dei dati del conducente si configura solamente quando siano stati definiti i procedimenti amministrativi ovvero giurisdizionali promossi contro la multa originaria. Fino a quel momento, l’obbligo non risulta giuridicamente esigibile.
Non si tratta, per il collegio della Corte, di sospendere semplicemente un termine, bensì di riconoscere che l’obbligo medesimo non sorge fino a quando l’infrazione presupposta non diventa definitiva.
- In caso di accoglimento del ricorso, l’obbligo cade del tutto;
- in ipotesi di rigetto, invece, l’amministrazione dovrà notificare un nuovo invito, dal quale decorreranno i 60 giorni per la comunicazione dei dati.
Richiamo alla Corte costituzionale e alle circolari ministeriali
La Cassazione ha rafforzato la propria decisione tramite dei richiami alla giurisprudenza costituzionale nonché a indicazioni amministrative. Già la Corte costituzionale aveva affermato che il proprietario del veicolo non può essere costretto a rivelare i dati del conducente prima della definizione dei procedimenti di opposizione. Inoltre, una circolare del Viminale aveva riconosciuto come “giustificato e documentato motivo” l’avvenuta proposizione del ricorso avverso la sanzione principale.
In questo contesto, l’orientamento seguito dal Tribunale viene giudicato incompleto, trascurando la necessaria correlazione tra infrazione principale e sanzione per omessa comunicazione.
Ricadute pratiche per automobilisti e amministrazioni
La decisione impatta sul contenzioso stradale: per gli automobilisti, significa una tutela maggiore contro sanzioni ritenute ingiustificate e la possibilità di difendersi senza il timore di incorrere automaticamente in una seconda multa, mentre per le amministrazioni comporta l’obbligo di rivedere le modalità di gestione degli inviti alla comunicazione dei dati, evitando automatismi.
Il rinvio disposto dalla Cassazione al Tribunale di servirà ora ad applicare il principio di diritto enunciato, aprendo la strada a una maggiore uniformità nelle decisioni future.











