Mantenimento dei figli e danno da assenza genitoriale: la Cassazione punisce il disinteresse paterno

L’ordinanza n. 14886/2026 della Corte di Cassazione conferma l’importanza del principio di proporzionalità nel contributo al mantenimento dei figli e legittima il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall’assenza di un genitore. Rigettato il ricorso di un padre contro le decisioni di merito (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione).

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Il nuovo processo di famiglia

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Vicenda giudiziaria

Con l’ordinanza pubblicata il 18 maggio 2026, n. 14886, la Corte di Cassazione, I° sezione civile, si è pronunciata su una vicenda in materia di filiazione e responsabilità genitoriale, ribadendo le decisioni già adottate nei precedenti gradi di giudizio.

La controversia origina da una causa avviata nel 2021 presso il Tribunale, in cui una madre chiedeva la dichiarazione giudiziale di paternità per la figlia minore, oltre all’affidamento esclusivo, alla corresponsione di un assegno di mantenimento e al risarcimento dei danni morali.

Il Tribunale aveva riconosciuto la paternità biologica del convenuto e stabilito a suo carico un contributo mensile di 700 euro per il mantenimento della minore, oltre al rimborso delle spese e al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in 30.000 euro. La pronuncia era stata in seguito confermata dalla Corte territoriale, che aveva respinto sia l’appello principale del padre che quello incidentale della madre.

Ricorso in Cassazione

Il padre hai proposto ricorso per Cassazione basato su tre motivi principali:

  • presunta errata determinazione dell’assegno di mantenimento,
  • violazione del principio del “chiesto e pronunciato” (ultrapetizione),
  • assenza di adeguata motivazione nella decisione di appello.

In dettaglio, l’uomo sosteneva che l’importo di 700 euro mensili risultava sproporzionato rispetto alle proprie capacità economiche, indicando un reddito netto di circa 1.600 euro mensili e lamentando che la madre disponesse di risorse economiche superiori.

La difesa evidenziava inoltre che la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale fosse stata pronunciata in assenza di una specifica richiesta, configurando un’ipotesi di decisione “ultra petita”.

Principio di proporzionalità nel mantenimento

La Cassazione ha rigettato le contestazioni, ribadendo che il mantenimento dei figli deve essere determinato secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto non solo del reddito dichiarato dai genitori, bensì di tutte le risorse economiche complessive disponibili.

I giudici hanno rimarcato che la valutazione deve considerare differenti fattori, tra cui le esigenze del minore, il tenore di vita goduto nel corso della convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ogni genitore e il contributo fornito da ciascuno in termini di cura e assistenza.

Il Collegio ha ritenuto congruo l’importo di 700 euro mensili, malgrado il reddito dichiarato dal padre, in quanto quest’ultimo risultava titolare di ulteriori risorse, tra cui proprietà immobiliari e rapporti finanziari.

Danno non patrimoniale e assenza del genitore

Aspetto rilevante della decisione riguarda il riconoscimento del danno non patrimoniale subito dalla minore a causa del disinteresse del padre. La Corte ha chiarito che l’obbligo genitoriale, comprendente mantenimento, educazione e assistenza morale, origina con la nascita del figlio, a prescindere dal momento in cui venga formalmente accertata la paternità.

La violazione di tali obblighi può quindi comportare un danno risarcibile, finanche in assenza di una richiesta formalmente qualificata quale “danno endofamiliare”, a condizione che emerga una lesione di diritti fondamentali del minore. Il comportamento del padre, che pur consapevole della propria paternità non aveva assunto responsabilità nei confronti della figlia, è stato ritenuto lesivo sotto i profili affettivo ed economico.

Questione dell’ultrapetizione

La Corte ha escluso altresì la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Per i giudici la madre aveva comunque chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore della figlia, collegandolo alla mancata assunzione delle responsabilità genitoriali. Il Collegio ha ritenuto questo sufficiente per legittimare la decisione dei giudici di merito.

Tuttavia, la Cassazione ha precisato che non è corretto richiamare l’articolo 709 ter del codice di rito civile in questo ambito, trattandosi di una norma con funzione differente, collegata all’esecuzione dei provvedimenti sull’affidamento.

Decisione finale

La Cassazione ha quindi rigettato integralmente il ricorso, confermando l’importo dell’assegno di mantenimento e il risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate in 4.000 euro oltre accessori.

Implicazioni

La decisione assume rilievo sotto due profili.

  • Da un lato, rafforza il trend giurisprudenziale che valorizza una valutazione complessiva della capacità economica dei genitori, evitando che il solo reddito dichiarato rappresenti un parametro esclusivo.
  • Dall’altro riconosce e tutela il diritto del minore a una relazione genitoriale completa, attribuendo rilevanza giuridica anche al danno derivante dall’assenza affettiva e dal mancato sostegno morale.

Si tratta, dunque, di un ulteriore passo verso una concezione della responsabilità genitoriale intesa non soltanto quale obbligo economico, bensì come dovere complesso che coinvolge la sfera relazionale, educativa e affettiva del minore.

Principio di diritto

L’obbligo del genitore di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente il figlio origina per la sola circostanza della generazione e opera retroattivamente dalla nascita. La violazione di tali doveri, pure in ipotesi di mancato riconoscimento tempestivo pur nella consapevolezza della paternità, integra un illecito civile risarcibile ex art. 2059 c.c. per lesione dei diritti fondamentali del minore. Ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il giudice può utilizzare in via analogica le tabelle relative alla perdita del rapporto parentale, applicando la soglia minima e adeguati correttivi.

Avv. Laura Biarella
Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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