Danno da morte di un congiunto: liquidazione con tabella a punti

La Cassazione, con l’ordinanza n. 13865/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha ribadito che il danno non patrimoniale da morte del congiunto deve essere liquidato secondo un criterio tabellare “a punti”, idoneo a garantire uniformità di giudizio e adeguata considerazione delle circostanze concrete del caso. Per approfondimenti in materia, consigliamo il “Formulario commentato del risarcimento del danno”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Formulario commentato del risarcimento del danno

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I fatti

La controversia traeva origine da un sinistro stradale nel quale perdevano la vita più componenti del medesimo nucleo familiare. Alcuni congiunti delle vittime agivano in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava di applicare le tabelle milanesi, tenendo conto dell’intensità del vincolo familiare, della convivenza, dell’ampiezza del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell’età delle vittime e dei superstiti, nonché della tragicità dell’evento. La liquidazione veniva però contestata dagli attori, che proponevano appello lamentando, tra l’altro, l’inadeguatezza del criterio utilizzato.

La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo equa la liquidazione e corretta l’applicazione delle tabelle milanesi nella versione allora considerata. Secondo il giudice di merito, non risultavano allegazioni e prove idonee a giustificare una liquidazione superiore rispetto a quella riconosciuta.

Avverso la sentenza d’appello, i congiunti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

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La motivazione non era apparente

La Suprema Corte ha anzitutto respinto la censura relativa al vizio di motivazione. Secondo i ricorrenti, la sentenza d’appello avrebbe confermato una liquidazione generica e arbitraria, senza adeguato esame degli elementi obiettivi del caso concreto.

La Cassazione ha escluso la nullità della motivazione, rilevando che la Corte territoriale aveva indicato il criterio applicabile, aveva considerato l’assenza di prova di una particolare sofferenza soggettiva e aveva ritenuto corretta una liquidazione prossima al minimo tabellare. Tale motivazione, pur eventualmente discutibile sul piano della correttezza giuridica, non era inesistente, oscura o insanabilmente contraddittoria.

Il criterio “a forbice” non assicura sufficiente prevedibilità

Il punto centrale dell’ordinanza riguarda la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale. I ricorrenti censuravano l’utilizzo di un criterio “a forbice”, fondato sulla sola individuazione di un minimo e di un massimo, entro i quali il giudice può collocare l’importo risarcitorio.

La Cassazione ha ritenuto fondata tale censura. Per il danno da perdita del rapporto parentale, il criterio meramente compreso tra due estremi non garantisce, da solo, sufficiente controllabilità della decisione, né adeguata uniformità rispetto a casi analoghi. La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. richiede invece un metodo capace di rendere verificabile il percorso valutativo seguito dal giudice.

La necessità della tabella a punti

La Corte ha dato continuità all’orientamento di legittimità, secondo cui il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto deve essere liquidato mediante una tabella basata sul sistema a punti.

Tale tabella deve prevedere il valore monetario del punto, la modularità del calcolo e l’indicazione delle circostanze rilevanti, tra cui, almeno, età della vittima, età del superstite, grado di parentela e convivenza. Resta possibile applicare correttivi sull’importo finale, in ragione delle peculiarità del caso concreto. Solo in ipotesi eccezionali, adeguatamente motivate, il giudice può discostarsi da tale criterio.

Ne deriva che la liquidazione confermata dalla Corte d’appello, fondata su un criterio non strutturato a punti, è stata ritenuta illegittima.

Esito della decisione e principio ricavabile

La Cassazione ha, in conclusione, accolto solo il secondo motivo di ricorso, rigettando gli altri.

In ipotesi di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la liquidazione equitativa deve avvenire, di regola, mediante tabella fondata sul sistema a punti, che valorizzi le circostanze concrete rilevanti, tra cui età della vittima, età del superstite, grado di parentela e convivenza.

Il criterio “a forbice”, fondato sulla sola previsione di un minimo e di un massimo, non è idoneo a garantire adeguata uniformità e verificabilità della liquidazione, salvo che l’eccezionalità del caso giustifichi, con adeguata motivazione, una diversa valutazione.

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