
La Cassazione, con l’ordinanza n. 13328/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha ribadito che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione proporzionale di tutti i costi sostenuti, inclusi quelli c.d. up front e le commissioni di intermediazione, anche per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021.
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Cessione del credito bancario deteriorato e tutela del debitore
La pluralità di cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B. dei crediti bancari è diventato il sistema di gestione dei crediti NPL (Non-Performing Loans) e degli UTP (Unlikely To Pay) da parte delle banche che da anni – in luogo della gestione interna – preferiscono cedere a società terze massimizzando la perdita economica, al fine di effettuare la pulizia dei propri bilanci con risparmio dei costi di gestione e con notevoli benefici fiscali.
Tali società acquistano i crediti di difficile esazione, assumendosi i rischi del recupero.
L’attuale instabilità e incertezza, economica e finanziaria, ha riportato il tema dei Non-Performing Loans al centro delle attenzioni e discussioni anche sul fronte istituzionale.
Il presente Fascicolo, passando per un inquadramento normativo complessivo della materia della gestione dei crediti bancari inesigibili, disvela le criticità e le opacità che emergono in merito alle operazioni di cessione dei crediti, alle modalità del recupero del credito, alla gestione degli stessi, per poi focalizzarsi, nell’ambito tecnico-processuale, sul profilo probatorio e sulle questioni, tanto dibattute in giurisprudenza, afferenti alle legittimazioni sulle cartolarizzazioni di chi ha ceduto e di chi ha acquistato il credito deteriorato e/o inesigibile.
Monica Mandico
Avvocato Cassazionista di Mandico & Partners, del Foro di Napoli. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso Enti no profit e Onlus. È componente della Commissione per la nomina di Esperto Negoziatore presso la C.C.I.A.A. di Napoli. Autrice di libri su diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento e GDPR.
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Monica Mandico, 2023, Maggioli Editore
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Cessione del credito bancario deteriorato e tutela del debitore
La pluralità di cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B. dei crediti bancari è diventato il sistema di gestione dei crediti NPL (Non-Performing Loans) e degli UTP (Unlikely To Pay) da parte delle banche che da anni – in luogo della gestione interna – preferiscono cedere a società terze massimizzando la perdita economica, al fine di effettuare la pulizia dei propri bilanci con risparmio dei costi di gestione e con notevoli benefici fiscali.
Tali società acquistano i crediti di difficile esazione, assumendosi i rischi del recupero.
L’attuale instabilità e incertezza, economica e finanziaria, ha riportato il tema dei Non-Performing Loans al centro delle attenzioni e discussioni anche sul fronte istituzionale.
Il presente Fascicolo, passando per un inquadramento normativo complessivo della materia della gestione dei crediti bancari inesigibili, disvela le criticità e le opacità che emergono in merito alle operazioni di cessione dei crediti, alle modalità del recupero del credito, alla gestione degli stessi, per poi focalizzarsi, nell’ambito tecnico-processuale, sul profilo probatorio e sulle questioni, tanto dibattute in giurisprudenza, afferenti alle legittimazioni sulle cartolarizzazioni di chi ha ceduto e di chi ha acquistato il credito deteriorato e/o inesigibile.
Monica Mandico
Avvocato Cassazionista di Mandico & Partners, del Foro di Napoli. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso Enti no profit e Onlus. È componente della Commissione per la nomina di Esperto Negoziatore presso la C.C.I.A.A. di Napoli. Autrice di libri su diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento e GDPR.
Analisi del caso
La controversia nasceva da un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente dopo il pagamento di una parte delle rate previste. L’istituto finanziatore aveva riconosciuto al cliente un rimborso limitato ad alcune voci di costo correlate alla durata residua del contratto.
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Il consumatore agiva in giudizio sostenendo che dovessero essere restituite anche le commissioni corrisposte alla rete distributiva, calcolate pro quota sulle rate residue. La banca contestava la domanda, affermando che gran parte di tali costi integrasse oneri up front, già integralmente maturati al momento della stipula e, pertanto, non soggetti a restituzione.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda e riteneva inefficace la clausola contrattuale che limitava la rimborsabilità dei costi. Il Tribunale di Savona confermava la decisione, valorizzando l’interpretazione dell’art. 125 sexies TUB fornita dalla Corte di giustizia UE con la sentenza Lexitor.
Avverso la sentenza d’appello la banca proponeva ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi.
Il rapporto tra art. 125 sexies TUB e sentenza Lexitor
La Suprema Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di estinzione anticipata del credito al consumo. In particolare, ha ricordato che la sentenza Lexitor della CGUE ha interpretato l’art. 16 della direttiva 2008/48/CE nel senso che il diritto alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a carico del consumatore, senza distinzione tra costi recurring e costi up front.
Secondo la Cassazione, tale interpretazione si impone anche con riferimento ai contratti stipulati anteriormente alla riforma del 2021 dell’art. 125 sexies TUB, poiché il testo originario della disposizione consentiva già un’interpretazione conforme al diritto unionale. La Corte ha richiamato sul punto la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 11 octies del D.L. n. 73/2021 nella parte in cui manteneva efficacia alle disposizioni secondarie della Banca d’Italia incompatibili con i principi affermati dalla CGUE.
La retroattività dell’interpretazione europea
La banca sosteneva che la sentenza Lexitor non potesse applicarsi retroattivamente ai rapporti sorti prima della sua pronuncia, invocando i principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento.
La Cassazione ha respinto tale impostazione, ribadendo che le sentenze interpretative della Corte di giustizia hanno efficacia retroattiva e vincolano il giudice nazionale anche rispetto ai rapporti sorti anteriormente, salvo il limite dei rapporti esauriti.
La Corte ha inoltre escluso che l’interpretazione conforme dell’art. 125 sexies TUB integri un’interpretazione contra legem, osservando che la formulazione della norma interna risultava sostanzialmente sovrapponibile a quella della direttiva europea.
Rimborsabili anche le commissioni corrisposte a terzi
Uno dei passaggi più rilevanti dell’ordinanza riguarda le commissioni di intermediazione corrisposte dalla banca alla rete distributiva.
Secondo la ricorrente, tali somme non avrebbero dovuto essere restituite al cliente, poiché già versate a soggetti terzi e integralmente maturate nella fase genetica del rapporto.
La Suprema Corte ha respinto anche questa censura, chiarendo che il diritto alla riduzione riguarda il “costo totale del credito” e comprende dunque tutte le voci economiche poste a carico del consumatore, incluse le somme che il finanziatore abbia riversato a intermediari o terzi.
La Corte ha precisato che l’eventuale diritto di regresso del finanziatore nei confronti dell’intermediario costituisce questione interna ai rapporti tra professionisti e non può incidere sulla tutela del consumatore.
Il criterio di calcolo: preferenza per il pro rata temporis
La Cassazione ha affrontato anche il tema del criterio di calcolo del rimborso, escludendo che dovesse necessariamente applicarsi il sistema della curva degli interessi o del costo ammortizzato.
Secondo il Collegio, il criterio pro rata temporis appare maggiormente coerente con le esigenze di trasparenza e semplicità richiamate dalla direttiva 2008/48/CE e dalla stessa sentenza Lexitor, poiché consente al consumatore di verificare agevolmente l’importo rimborsabile.
Esito della decisione e principio affermato
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca, confermando il diritto del consumatore alla restituzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento estinto anticipatamente.
La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, dovendosi interpretare anche l’originaria versione dell’art. 125 sexies TUB alla luce della sentenza Lexitor della CGUE e della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi up front, inclusi i costi di intermediazione”.











