Sanzioni Banca d’Italia: doveri dell’amministratore senza deleghe

La Cassazione, con l’ordinanza n. 13317/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito i presupposti della responsabilità sanzionatoria degli amministratori bancari privi di deleghe, con particolare riferimento al dovere di agire informati, alla vigilanza sull’assetto organizzativo e alla rilevanza degli indici di anomalia emersi nell’attività dell’intermediario.

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Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche

Illeciti bancari, clausole abusive e frodi informatiche

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Giuseppe Cassano
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano. Avvocato cassazionista, curatore e autore di numerosi volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi. Conferenziere nazionale ed internazionale sui temi del Diritto di Famiglia, della Responsabilità civile, del Diritto dei Consumi e Diritto dell’Internet.
Stefano Chiodi
Analista tecnico e finanziario specializzato nel contenzioso bancario e finanziario, CTP e CTU per il Tribunale di Venezia e consulente per Camera Arbitrale. Specialista di corporate finance, è relatore in convegni accreditati per la formazione continua di avvocati e commercialisti. Curatore e autore di numerose pubblicazioni di diritto e contenzioso bancario e finanziario.

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Il caso: sanzione Banca d’Italia e opposizione dell’amministratore

La vicenda riguardava un ex componente del consiglio di amministrazione di un istituto bancario, sanzionato dalla Banca d’Italia per carenze nell’organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni.

L’autorità di vigilanza contestava una responsabilità omissiva. Secondo la Banca d’Italia, l’amministratore non si attivava rispetto a fatti che erano noti, o comunque conoscibili, con la diligenza richiesta dal ruolo ricoperto.

L’interessato proponeva opposizione davanti alla Corte d’appello di Roma, che rigettava il ricorso. In Cassazione, censurava la legittimità della sanzione sotto diversi profili, tra cui natura punitiva, tempestività della contestazione, motivazione del provvedimento, elemento soggettivo e responsabilità del consigliere privo di deleghe.

Sanzioni Banca d’Italia e garanzie convenzionali

La Corte ha escluso, in primo luogo, che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 144 ss. TUB, nella formulazione applicabile ratione temporis, potessero essere equiparate alle sanzioni in materia di market abuse esaminate dalla giurisprudenza CEDU.

Secondo la Cassazione, tali sanzioni non hanno natura sostanzialmente penale, in quanto non presentano, per gravosità economica e incidenza sui diritti fondamentali della persona, un livello di severità comparabile con quello delle sanzioni previste dal TUF per manipolazione del mercato. La loro natura amministrativa, la platea ristretta dei destinatari e la funzione di presidio dell’ordinato esercizio dell’attività bancaria hanno escluso l’applicazione delle garanzie proprie del processo penale convenzionale.

Da questa premessa la Corte ha fatto discendere anche il rigetto delle censure fondate sull’invocata applicazione retroattiva della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72/2015. In assenza di natura sostanzialmente penale, la materia resta governata dal principio tempus regit actum, non dal favor rei.

Il termine per la contestazione decorre dalla conclusione dell’accertamento

La Cassazione ha confermato l’impostazione della Corte d’appello anche sul dies a quo del termine per la contestazione dell’illecito amministrativo.

Il ricorrente sosteneva che il termine di novanta giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 689/1981 dovesse decorrere da un momento anteriore, coincidente con la disponibilità degli elementi trasmessi dalla BCE. La Corte ha invece ribadito che, nei procedimenti sanzionatori della Banca d’Italia, l’accertamento non coincide con la mera acquisizione materiale dei dati.

Il termine decorre dal momento in cui l’autorità completa l’attività istruttoria necessaria a verificare tutti gli elementi dell’infrazione, anche attraverso la valutazione e ponderazione dei dati acquisiti. In tale prospettiva, assume rilievo l’apposizione del visto del direttore centrale della vigilanza bancaria e finanziaria, quale momento conclusivo dell’accertamento. Resta fermo il controllo del giudice sulla ragionevolezza dei tempi dell’istruttoria, ma tale controllo riguarda la superfluità ex ante dell’attività svolta, non una verifica ex post della sua maggiore o minore utilità.

Motivazione per relationem e provvedimento sanzionatorio

La Corte ha ritenuto infondate anche le doglianze sulla motivazione del provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia.

Secondo il ricorrente, il Direttorio non avrebbe potuto limitarsi a richiamare la proposta di irrogazione della sanzione, ma avrebbe dovuto formulare una motivazione autonoma e autosufficiente. La Cassazione ha escluso questa impostazione e ha confermato la legittimità della motivazione per relationem, quando il Direttorio condivide le ragioni illustrate nella proposta e quest’ultima viene portata a conoscenza del destinatario insieme al provvedimento.

La motivazione per rinvio non viola, di per sé, il principio del contraddittorio né quello di separazione tra fase istruttoria e fase decisoria, purché il destinatario possa comprendere le ragioni dell’addebito e svolgere una difesa effettiva. Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva compreso le contestazioni, avendo svolto difese ampie e articolate sia nel merito sia in sede di legittimità.

Il consigliere non esecutivo non può limitarsi a una vigilanza passiva

Il profilo di maggiore interesse pratico riguarda la responsabilità dell’amministratore privo di deleghe.

La Cassazione ha valorizzato la ricostruzione della Corte d’appello, secondo cui gli addebiti riguardavano le specifiche responsabilità del consiglio di amministrazione in materia organizzativa, di controlli interni e di gestione dei rischi. Il dovere di agire informati non può essere ridotto a una mera attesa delle informazioni provenienti dalle funzioni aziendali.

La Corte ha quindi confermato che sui componenti dell’organo consiliare grava un onere attivo di vigilanza sull’attuazione delle direttive strategiche e sull’efficace funzionamento dell’assetto organizzativo definito. Tale dovere comprende l’interesse concreto per l’attività delle funzioni interne, la verifica della qualità dei flussi informativi e l’intervento tempestivo in presenza di segnali di anomalia.

L’affidamento sulle strutture interne, sui comitati endoconsiliari o sulle funzioni di controllo non esclude la colpa quando il complessivo assetto organizzativo non garantisce una dialettica effettiva tra deleganti e delegati, né consente al consiglio di amministrazione di presidiare i rischi rilevanti. La Corte ha escluso che il consigliere potesse invocare una buona fede incolpevole fondata sulla presunta mancata emersione delle irregolarità, quando proprio il sistema di controlli e flussi informativi risultava inadeguato.

Indici di anomalia, deleghe e controlli interni

La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’appello anche in relazione alle singole aree operative contestate, tra cui patrimonio di vigilanza, finanziamenti correlati, storni, mercato interno dei titoli, prezzo delle azioni, portafoglio strategico, fondi di investimento e gestione delle deleghe.

In particolare, la Corte ha osservato che il consiglio di amministrazione non aveva assunto iniziative organizzative, informative o sollecitatorie idonee a valutare e gestire i rischi connessi alle criticità rilevate. Gli amministratori non avevano governato, con la diligenza richiesta, processi strategici e rischiosi, come la determinazione del prezzo delle azioni o la verifica della coerenza degli investimenti.

La presenza di consulenti, comitati interni o funzioni aziendali non ha eliminato la responsabilità dell’organo amministrativo. In tema di determinazione del valore delle azioni, ad esempio, la Corte ha condiviso l’assunto secondo cui il consiglio non poteva riversare integralmente sul consulente esterno la responsabilità del processo valutativo. Il punto non riguardava il “prezzo corretto” dell’azione, ma la coerenza, attendibilità e vigilanza del procedimento seguito.

Nessun rinvio pregiudiziale alla CGUE

La Corte ha respinto anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Secondo la Cassazione, le questioni prospettate non imponevano un rinvio ex art. 267 TFUE, perché non riguardavano un dubbio effettivo sull’interpretazione del diritto dell’Unione, ma riproponevano, nella sostanza, profili già esaminati alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale. La Corte ha richiamato la dottrina dell’acte clair e ha ritenuto non necessario il rinvio quando la corretta applicazione del diritto europeo non lasci spazio a ragionevoli dubbi.

Anche sotto questo profilo, la premessa decisiva è rimasta la qualificazione delle sanzioni Banca d’Italia come sanzioni amministrative non sostanzialmente penali, non assimilabili, per tipologia e severità, a quelle oggetto della giurisprudenza in materia di market abuse.

Esito della decisione e principio ricavabile

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’amministratore e ha confermato la decisione della Corte d’appello di Roma, che aveva respinto l’opposizione alla sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d’Italia. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della Banca d’Italia.

Principio ricavabile:

Il componente del consiglio di amministrazione privo di deleghe non può limitarsi a una vigilanza passiva né invocare l’affidamento sulle funzioni interne quando emergano criticità organizzative, carenze nei flussi informativi o indici di anomalia. Il dovere di agire informati impone all’amministratore un’attività effettiva di verifica, sollecitazione e controllo sull’assetto organizzativo, sulla gestione dei rischi e sull’esercizio delle deleghe, con conseguente responsabilità colposa in caso di omissione.

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