
Il principio di capacità contributiva costituisce uno dei cardini dei moderni ordinamenti tributari. Esso risponde a un’esigenza fondamentale di giustizia fiscale: nessuno può essere obbligato a concorrere alle spese pubbliche in misura superiore alla propria effettiva forza economica. L’Italia e la Spagna hanno entrambe consacrato questo principio nelle rispettive Carte fondamentali, pur con formulazioni parzialmente diverse e con sviluppi giurisprudenziali autonomi.
Ben diversa è invece la situazione a livello dell’Unione europea, dove il diritto tributario armonizzato riguarda principalmente le imposte indirette, lasciando agli Stati membri la piena sovranità sulle imposte dirette e, con essa, la titolarità esclusiva del principio di capacità contributiva.
Analizziamo insieme il fondamento costituzionale del principio nei due ordinamenti nazionali e verifica se e in che misura esso trovi riconoscimento nel diritto dell’Unione europea.
Il principio di capacità contributiva nell’ordinamento italiano: l’art. 53 della Costituzione
L’art. 53 della Costituzione italiana, entrato in vigore il 1° gennaio 1948, si compone di due commi che fissano i principi fondamentali del sistema tributario. Il primo comma stabilisce che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva»; il secondo aggiunge che «il sistema tributario è informato a criteri di progressività».
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La disposizione è collocata nel Titolo IV della Parte I della Carta, dedicato ai «Rapporti politici», a sottolineare come il dovere tributario si affianchi ad altri doveri civici quali il voto o la difesa della Patria. L’art. 53 non ha mai subito modifiche dal 1948 e rimane oggi identico al testo originario.
Nella sua formulazione più ampia, il principio assolve due funzioni complementari. Da un lato funge da fondamento della potestà impositiva: lo Stato può prelevare risorse dai consociati nella misura in cui questi manifestino una forza economica. Dall’altro rappresenta una garanzia per il contribuente: l’imposizione non può colpire fatti privi di contenuto economico, né eccedere la ricchezza effettivamente disponibile.
Nei primi anni di vigenza della Costituzione, parte della dottrina economica considerò il principio una sorta di «scatola vuota», priva di contenuto normativo autonomo. La svolta si ebbe con la Corte costituzionale, che nella sentenza n. 45 del 1964 definì la capacità contributiva come «l’idoneità economica del contribuente a corrispondere la prestazione coattiva imposta»
Da tale pronuncia in poi, l’art. 53, comma 1, è stato riconosciuto come norma precettiva e non meramente programmatica. La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente elaborato due corollari essenziali: l’effettività e l’attualità della capacità contributiva. Il primo esige che il prelievo sia ancorato a indici concreti di ricchezza reale; il secondo impone che tale ricchezza sussista nel momento in cui il tributo viene applicato, costituendo così un limite alle norme fiscali retroattive.
Quanto al rapporto con la progressività, la Corte costituzionale ha chiarito con la sentenza n. 10 del 2015 che la Costituzione non impone una tassazione uniforme per ogni singola imposta, bensì che il sistema nel suo complesso risulti improntato alla progressività. È per questa ragione che accanto all’IRPEF — strutturata su aliquote crescenti per scaglioni di reddito — convivono imposte proporzionali, quali l’IRES e l’IRAP, senza che ciò determini violazione costituzionale.
Il principio si raccorda inoltre con gli artt. 2 e 3 della Costituzione: il collegamento con la solidarietà e con l’uguaglianza sostanziale conferisce al dovere tributario una valenza redistributiva che la giurisprudenza più recente ha esplicitamente riconosciuto, tra l’altro nella sentenza n. 288 del 2019.
Il principio di capacidad económica nell’ordinamento spagnolo: l’art. 31 della Constitución
La Constitución española del 1978 disciplina il sistema tributario all’art. 31, inserito nel Titolo I («De los derechos y deberes fundamentales»). Il primo comma dispone che «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».
Rispetto alla formulazione italiana, la disposizione spagnola presenta alcune differenze strutturalmente significative. In primo luogo, l’art. 31, comma 1, CE richiama espressamente anche i principi di igualdad (uguaglianza) e progresividad, nonché il limite della non confiscatorietà, assente nel testo dell’art. 53 Cost. In secondo luogo, il successivo comma 2 prevede che il gasto público realizzi un’assegnazione equa delle risorse pubbliche, introducendo un collegamento esplicito tra la contribuzione e il buon impiego del denaro pubblico.
Dal punto di vista storico, il principio della contribuzione commisurata alla capacità individuale attraversa l’intero costituzionalismo spagnolo: lo si ritrova, in forme variabili, già nell’art. 8 della Constitución di Cádiz del 1812, nell’art. 6 di quella del 1837, nell’art. 28 di quella del 1869 e nell’art. 3 di quella del 1876.
Il Tribunal Constitucional español ha sviluppato sin dai primi anni Ottanta una giurisprudenza ricca sul tema. Con la storica sentenza n. 27 del 1981 ha affermato che i principi dell’art. 31, comma 1, CE delimitano in modo preciso il dovere di contribuzione dei cittadini e i conseguenti obblighi del legislatore. Con la sentenza n. 76 del 1990, ha precisato che il dovere di contribuire è un mandato costituzionale che vincola non solo i cittadini, ma anche i poteri pubblici, i quali sono tenuti ad esigere la contribuzione in condizioni di uguaglianza.
Sul limite della non confiscatorietà, il Tribunal Constitucional ha stabilito che un’imposta acquista carattere confiscatorio quando, applicata insieme agli altri tributi, priva il soggetto passivo delle proprie rendite e proprietà, benché la determinazione della soglia esatta presenti notevoli difficoltà tecniche (SSTC 14/1998, 150/1990, 295/2006).
Un profilo peculiare del sistema spagnolo è il mínimo personal y familiar nell’imposta sul reddito delle persone fisiche: quella parte della base imponibile destinata a soddisfare i bisogni personali e familiari essenziali del contribuente non è soggetta a tassazione, rappresentando una delle espressioni più concrete della capacidad económica intesa come capacità residuale.
Punti di convergenza e divergenza tra i due ordinamenti
Malgrado le differenze testuali, i due principi condividono un nucleo comune. In entrambi gli ordinamenti il prelievo fiscale deve fondarsi su una manifestazione reale di ricchezza e non può eccedere la forza economica del contribuente. In entrambi i casi la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto al principio efficacia precettiva diretta e lo ha utilizzato come parametro di legittimità costituzionale delle norme tributarie.
Le differenze più rilevanti attengono invece al contenuto della disposizione: la Costituzione spagnola esplicita il divieto di confiscatorietà e collega la progressività all’uguaglianza, mentre quella italiana lo connette alla solidarietà politica, economica e sociale. Inoltre, l’art. 53 italiano fa parte dei «Rapporti politici» — insieme ai doveri civici — mentre l’art. 31 CE è inserito tra i «Derechos y deberes fundamentales», con implicazioni diverse quanto alla forza dei diritti correlativi.
La capacità contributiva nel diritto dell’Unione europea: un principio assente a livello primario
Il quadro che emerge dall’esame del diritto dell’Unione europea è radicalmente diverso da quello degli ordinamenti nazionali esaminati. Le istituzioni europee non hanno adottato, né nei Trattati né nelle direttive, una norma che sancisca espressamente il principio di capacità contributiva come parametro generale del sistema fiscale.
La ragione strutturale di questa lacuna risiede nella ripartizione delle competenze prevista dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). L’art. 113 TFUE attribuisce all’Unione una competenza di armonizzazione nel solo campo delle imposte indirette — IVA, accise e altre imposte sul consumo — con deliberazione all’unanimità del Consiglio.
Quanto alle imposte dirette — quelle che per loro natura sono più strettamente legate alla misurazione della capacità contributiva individuale, come le imposte sul reddito e sul patrimonio — il Trattato non prevede alcuna competenza normativa esplicita in capo all’Unione. L’art. 115 TFUE consente l’adozione di direttive di ravvicinamento solo nella misura in cui le disposizioni nazionali abbiano un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno, e comunque con unanimità del Consiglio. Ne consegue che la materia fiscale diretta «rientra essenzialmente nelle attribuzioni degli Stati membri».
La legislazione fiscale dell’UE deve peraltro essere adottata all’unanimità dagli Stati membri, il che rende particolarmente difficile ogni avanzamento verso un’armonizzazione sostanziale della fiscalità diretta. L’imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare, non è contemplata da alcuna direttiva dell’Unione, e l’attività delle istituzioni europee in questo campo si basa principalmente sulla giurisprudenza della Corte di giustizia.
La Corte di giustizia ha comunque avuto occasione di occuparsi indirettamente del principio. In un filone giurisprudenziale relativo alle imposte progressive sulle imprese, ha rilevato che sistemi impositivi a carattere progressivo, in quanto commisurati alla capacità contributiva dei contribuenti, rispondono a esigenze di equità fiscale che possono giustificarli sul piano del diritto dell’Unione.
Sul versante dei principi fondamentali, occorre segnalare che la capacità contributiva opera come controlimite all’attuazione del diritto europeo nell’ordinamento italiano: in quanto principio fondamentale costituzionale, esso costituisce un limite che il diritto dell’Unione non può violare. Del resto, nel settore dell’IVA — l’imposta indiretta per eccellenza armonizzata a livello europeo — la Corte di giustizia ha costantemente affermato il principio di neutralità fiscale, che garantisce la detrazione dell’imposta assolta nei passaggi precedenti e presenta alcune analogie funzionali con la capacità contributiva, pur muovendosi su un piano logico distinto.
Considerazioni conclusive
Il raffronto tra l’art. 53 della Costituzione italiana e l’art. 31 della Constitución española rivela una comune tradizione di giustizia tributaria che accomuna i due Paesi, pur nelle differenze di formulazione. Entrambe le disposizioni hanno superato le interpretazioni riduttive delle origini per divenire norme precettive capaci di condizionare concretamente la legislazione fiscale. In Italia la Corte costituzionale ha costruito attorno al principio una solida giurisprudenza basata sull’effettività e sull’attualità dell’indice di ricchezza; in Spagna il Tribunal Constitucional ha accentuato il collegamento con l’uguaglianza e ha fissato il limite della non confiscatorietà.
Sul fronte europeo, la situazione è strutturalmente diversa. Il diritto dell’Unione non contempla un principio generale di capacità contributiva, né nei Trattati né nel diritto derivato. La competenza dell’Unione in materia di imposte dirette è frammentaria e residuale, subordinata all’unanimità degli Stati. Tale lacuna non è casuale: riflette la scelta dei Paesi fondatori e dei successivi Stati membri di conservare la piena sovranità nella definizione delle politiche di redistribuzione fiscale. Finché la struttura istituzionale dell’Unione resterà ancorata all’unanimità in materia fiscale, il principio di capacità contributiva rimarrà un istituto del diritto costituzionale nazionale, non del diritto europeo.











