
Con l’ordinanza interlocutoria n. 5656 del 12 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione di particolare rilevanza relativa alla tutela dei minori nati all’estero mediante gestazione per altri.
Il collegio si interroga, in particolare, sull’adeguatezza del modello attualmente individuato dalla giurisprudenza per il riconoscimento del rapporto con il genitore intenzionale, ossia l’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, lett. d), della legge n. 184 del 1983.
Alla luce delle più recenti pronunce della Corte costituzionale e della giurisprudenza sovranazionale, la Corte dubita che tale strumento sia ancora idoneo a garantire una tutela piena dei diritti del minore, aprendo così la strada a un possibile intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
Il caso: la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero
La vicenda trae origine dal rifiuto dell’ufficiale di stato civile di trascrivere in Italia l’atto di nascita di un minore nato all’estero mediante gestazione per sostituzione.
Consiglio: per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
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Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €
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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Il bambino era stato concepito attraverso fecondazione assistita con gamete maschile di uno dei componenti della coppia e gamete femminile di una donatrice anonima, mentre la gestazione era stata portata avanti da una donna portatrice nel rispetto della legge del Paese in cui era avvenuta la nascita.
L’ufficiale di stato civile aveva motivato il rifiuto della trascrizione con la contrarietà della gestazione per altri ai principi di ordine pubblico.
Sia il tribunale sia la corte d’appello avevano confermato tale impostazione, richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la maternità surrogata è incompatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano, in quanto ritenuta lesiva della dignità della donna e del minore.
Secondo i giudici di merito, la tutela del minore poteva essere garantita attraverso l’adozione in casi particolari da parte del genitore intenzionale.
Il ricorso per cassazione e le questioni sollevate
La coppia ha proposto ricorso per cassazione contestando, tra l’altro, l’interpretazione del limite dell’ordine pubblico internazionale e la valutazione del bilanciamento tra tale limite e i diritti fondamentali del minore.
I ricorrenti hanno sostenuto che il diniego di trascrizione non avrebbe tenuto adeguatamente conto del superiore interesse del minore alla continuità delle relazioni familiari e alla tutela della propria identità personale.
In particolare, è stata prospettata la violazione di diversi parametri sovranazionali, tra cui l’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La tutela del minore e i limiti dell’ordine pubblico
La Prima Sezione osserva che la giurisprudenza nazionale ha finora individuato nell’adozione in casi particolari lo strumento attraverso il quale assicurare il riconoscimento giuridico del rapporto tra il minore e il genitore intenzionale.
Tale soluzione è stata ritenuta idonea a bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, il rispetto dei principi di ordine pubblico che vietano la gestazione per altri; dall’altro, la necessità di garantire la tutela dei diritti del minore nato da tale pratica.
Tuttavia, il collegio evidenzia come questo modello presenti alcune criticità strutturali.
L’adozione in casi particolari presuppone infatti l’iniziativa del genitore intenzionale e non consente al minore di promuovere autonomamente il procedimento diretto alla costituzione del rapporto di filiazione. Ne deriva che, in assenza di tale iniziativa, il minore potrebbe rimanere privo di tutela piena rispetto al genitore che ha partecipato al progetto procreativo.
L’incidenza delle più recenti pronunce della Corte costituzionale
I dubbi della Corte trovano ulteriore fondamento nelle recenti pronunce della Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 68 del 2025 (ne avevamo parlato approfonditamente qui).
Secondo il giudice delle leggi, il sistema attuale non garantisce sempre un adeguato statuto di diritti ai minori nati attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate all’estero.
La Corte costituzionale ha infatti sottolineato come l’adozione in casi particolari presenti limiti significativi, soprattutto perché l’avvio del procedimento dipende esclusivamente dalla volontà dell’adottante e non attribuisce al minore alcun potere di iniziativa.
Tali criticità assumono particolare rilievo alla luce del principio dell’unicità dello stato di figlio, affermato dalla riforma della filiazione del 2012-2013 e ribadito dalla giurisprudenza costituzionale.
Il possibile modello alternativo richiamato dalla Corte
Nel valutare possibili soluzioni alternative, il collegio richiama il modello previsto dall’ordinamento per il riconoscimento dei figli nati da rapporti incestuosi.
In tali ipotesi la costituzione dello status filiationis è subordinata a un accertamento giudiziale fondato sull’interesse del minore e sull’assenza di pregiudizio per lo stesso.
Secondo la Corte, questo schema potrebbe offrire un paradigma utile anche nel caso dei figli nati da gestazione per altri, consentendo di bilanciare la contrarietà della pratica ai principi di ordine pubblico con l’esigenza di assicurare al minore una tutela effettiva dei propri diritti.
Si tratterebbe, in sostanza, di un modello di riconoscimento dello status fondato su un rigoroso accertamento giudiziale del concreto interesse del minore.
La rimessione alle Sezioni Unite
Alla luce delle questioni evidenziate, la Prima Sezione ha ritenuto che la problematica presenti i caratteri della questione di massima di particolare importanza.
Per questo motivo ha disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, chiamate a chiarire se l’adozione in casi particolari rappresenti ancora lo strumento adeguato per la tutela dei minori nati da gestazione per altri oppure se sia necessario individuare soluzioni interpretative diverse all’interno dell’ordinamento.











