Personale ATA depennato e poi licenziato: cosa dice la Cassazione

La Cassazione, con la sentenza n. 22453/2026, affronta il tema dell’interesse ad agire del dipendente pubblico assunto da graduatoria e successivamente destinatario di più provvedimenti incidenti sul rapporto di lavoro. In particolare, la Corte chiarisce se il lavoratore, dopo la risoluzione del contratto per carenza dei titoli di accesso e il successivo licenziamento disciplinare non impugnato, conservi interesse a contestare il primo recesso e il presupposto decreto di depennamento dalle graduatorie. La pronuncia delimita l’autonomia delle azioni proponibili e gli effetti, ripristinatori o risarcitori, che possono ancora derivarne.

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Il nuovo processo del lavoro dopo la Riforma Cartabia

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Tra le tematiche che avranno un maggiore impatto “immediato” nelle controversie di lavoro, vi è l’introduzione della negoziazione assistita, che non si pone, però, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, bensì quale mera facoltà attribuita alle parti, nonché la definitiva (attesa?) abrogazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei prov- vedimenti di licenziamento.

Il testo ripercorre tutte le novità più recenti, tra cui la sentenza della Corte costituzionale 7/2024, che si è pronunciata sulla disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act, ed affronta criticità e prospettive a distanza di circa un anno dalla Riforma, avvalendosi dell’ausilio di tabelle riepilogative per una migliore e più facile comprensione degli argomenti trattati e della più recente giurisprudenza.

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Manuela Rinaldi
Avvocato cassazionista, consigliere e tesoriere del COA Avezzano. Direttore della Scuola Forense della Marsica, è professore a contratto di “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro” e “Diritto del lavoro pubblico e privato” presso diversi atenei. Relatore a Convegni e docente di corsi di formazione per aziende e professionisti, è autore di numerose opere monografiche e collettanee.

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Il caso in esame e l’origine della controversia

La vicenda trae origine dalla domanda presentata da un aspirante collaboratore scolastico per l’inserimento nelle graduatorie provinciali di terza fascia del personale ATA. Nell’istanza il candidato aveva dichiarato di avere prestato servizio presso un istituto paritario per un determinato periodo. Tale titolo gli aveva consentito di aumentare il proprio punteggio. Dopo la convalida e l’inserimento in graduatoria, il lavoratore aveva stipulato diversi contratti a tempo determinato. Successivamente era stato immesso in ruolo, mediante iscrizione nelle graduatorie permanenti.

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In seguito, l’Amministrazione scolastica territoriale aveva avviato un procedimento disciplinare. Veniva contestata la falsità del servizio dichiarato presso la scuola paritaria e venivano ravvisati gli estremi dell’illecito disciplinare per falsa dichiarazione. Nelle more della conclusione del procedimento, l’Ufficio Scolastico Regionale aveva disposto l’esclusione definitiva del dipendente dalle graduatorie permanenti per carenza di titoli. Di conseguenza, il Dirigente Scolastico aveva decretato l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Solo in un momento successivo, dopo il completamento dell’istruttoria da parte dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, era stato intimato al lavoratore il licenziamento senza preavviso.

Il dipendente aveva impugnato tempestivamente davanti al Giudice del lavoro sia il decreto di depennamento sia la conseguente risoluzione del contratto dell’8 maggio 2023. Non aveva però proposto un autonomo ricorso contro il successivo e definitivo licenziamento disciplinare, adottato a giugno dello stesso anno.

Sia il Tribunale, in primo grado, sia la Corte d’Appello di Genova avevano respinto le doglianze del lavoratore. In particolare, il giudice di secondo grado aveva dichiarato l’inammissibilità del gravame. Secondo la Corte territoriale, la mancata impugnazione del licenziamento disciplinare aveva determinato il definitivo consolidamento degli effetti risolutivi del rapporto di lavoro.

Per la Corte d’Appello, la cessazione ormai irreversibile del rapporto privava il lavoratore di un concreto interesse ad agire per l’annullamento della precedente risoluzione amministrativa. Da tale annullamento, infatti, non avrebbe potuto derivare il ripristino del posto di lavoro.

La decisione della Cassazione

Investita della questione la Sezione Lavoro della Cassazione ha ribaltato le conclusioni dei giudici di merito, accogliendo i motivi di ricorso inerenti alla violazione delle regole sull’interesse ad agire.

La Corte ha evidenziato l’evidente errore metodologico compiuto dalla Corte territoriale nel ritenere la domanda di reinserimento in graduatoria rigidamente e unicamente subordinata alla reintegrazione nel posto di lavoro.

L’ordinanza ha chiarito che che il provvedimento adottato all’esito del procedimento disciplinare si pone in una posizione di totale autonomia logica e giuridica rispetto al decreto di depennamento dalle graduatorie e alla connessa risoluzione contrattuale per carenza di titoli. La cancellazione da un elenco permanente di reclutamento configura un atto amministrativo i cui profili di eventuale illegittimità prescindono interamente dalla correttezza formale e sostanziale di un successivo licenziamento disciplinare. Pertanto, l’interesse del lavoratore alla rimozione del depennamento e all’accertamento del proprio diritto all’inclusione nelle graduatorie permanenti rimane integro e meritevole di tutela giurisdizionale.

La Corte ha precisato che la mancata impugnazione del licenziamento disciplinare impedisce indubbiamente al dipendente di ottenere la restituzione del posto di lavoro specifico da cui è stato rimosso, ma non cancella la sua utilità giuridica a veder accertata la correttezza dei titoli posseduti. Tale utilità si manifesta sotto due profili fondamentali:

  • da un lato, vi è la possibilità di far valere il diritto all’inserimento in graduatoria per future ed eventuali occasioni di lavoro o nuove procedure di reclutamento;
  • dall’altro lato, l’ipotetico accertamento dell’illegittimità del depennamento apre la strada a una legittima tutela di carattere risarcitorio per il periodo in cui l’amministrazione ha illegittimamente negato la spendibilità del titolo e l’accesso agli incarichi.

L’autonomia degli atti e i riflessi sulla tutela risarcitoria

Il nucleo centrale della pronuncia riguarda la pluralità dei provvedimenti di recesso nel rapporto di lavoro. La Suprema Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui il datore di lavoro, anche dopo avere già risolto il contratto, può intimare un secondo e autonomo licenziamento, fondato su una causa o su un motivo diverso. Ogni atto di recesso conserva una propria idoneità a produrre l’effetto estintivo. Il secondo licenziamento, quindi, produce i suoi effetti tipici se il primo viene dichiarato invalido o inefficace.

Questa autonomia incide anche sull’interesse ad agire del lavoratore. La scelta del dipendente di non impugnare il secondo provvedimento non può precludere la contestazione del primo atto lesivo. Nel pubblico impiego contrattualizzato, la distinzione è ancora più netta, perché l’amministrazione esercita poteri di diversa natura. Come confermano i precedenti richiamati nella sentenza, la risoluzione del contratto disposta a seguito della decadenza dalle graduatorie non ha natura disciplinare. Di conseguenza, non consuma il potere punitivo dell’ente. I due procedimenti restano autonomi e non si sovrappongono.

L’errore dei giudici di merito è stato quello di far coincidere l’utilità del giudizio con la sola reintegrazione nel posto di lavoro. L’ordinamento, però, assicura la tutela giurisdizionale non solo in forma specifica, ma anche per equivalente. Il lavoratore conserva quindi interesse ad agire quando può ancora ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un eventuale provvedimento illegittimo.

La decisione riafferma così un principio processuale rilevante. L’omessa impugnazione di un atto successivo non sana automaticamente le eventuali illegittimità commesse dall’amministrazione nelle fasi precedenti. Per questa ragione, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova. Il giudice del rinvio dovrà esaminare nel merito la validità dei titoli di servizio, senza dichiarare inammissibile la domanda per carenza di interesse.

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