
La Cassazione, con l’ordinanza n. 22634/2026, ha precisato che, nei giudizi risarcitori per danni da emotrasfusione, l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 deve essere detratto dal risarcimento non solo per le somme già percepite, ma anche per i ratei futuri, quando siano riconosciuti, liquidati e oggettivamente determinabili. La detrazione, tuttavia, incontra un limite in caso di decesso del danneggiato, perché possono essere scomputati solo gli importi effettivamente percepiti fino alla morte del beneficiario.
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Il caso
La vicenda riguardava una domanda di risarcimento proposta nei confronti del Ministero della Salute per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da infezione da HCV, che la parte attrice riconduceva a emotrasfusioni di sangue infetto eseguite durante ricoveri ospedalieri. L’attrice deduceva di avere accertato la positività al virus anni dopo le trasfusioni e di avere subito un progressivo aggravamento della patologia epatica.
Il Ministero si costituiva eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento e contestando nel merito la sussistenza dei presupposti della responsabilità civile. Nel corso del giudizio veniva svolta una consulenza tecnica d’ufficio (CTU), che accertava il nesso causale tra le emotrasfusioni e l’infezione, oltre alla presenza di postumi permanenti di significativa entità. Il Tribunale rigettava la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione .
La Corte d’appello riformava integralmente la decisione di primo grado, accoglieva la domanda risarcitoria e condannava il Ministero al pagamento del danno. Nel liquidare l’importo, il giudice territoriale disponeva lo scomputo delle somme già effettivamente percepite a titolo di indennizzo ex legge n. 210/1992, ma escludeva la detrazione dei ratei futuri, ritenendo non dimostrata la loro concreta determinabilità in assenza di adeguata base documentale .
Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Ministero della Salute, censurando, con un unico motivo, la mancata detrazione, previa capitalizzazione, dei ratei futuri dell’indennizzo.
Indennizzo e risarcimento: la funzione della compensatio
La Cassazione ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in materia di danni da emotrasfusione, l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992, pur avendo natura assistenziale, deve essere portato in detrazione dal risarcimento del danno.
La ragione è evitare una duplicazione di attribuzioni patrimoniali riferibili al medesimo fatto lesivo. La detrazione trova fondamento nella regola della compensatio lucri cum damno, applicabile quando l’indennizzo e il risarcimento siano entrambi collegati allo stesso evento dannoso .
Il punto non riguarda, quindi, la natura dell’indennizzo, che resta assistenziale, ma il coordinamento tra le diverse attribuzioni patrimoniali riconosciute al danneggiato. Se entrambe derivano dal medesimo fatto, il giudice deve evitare che la liquidazione risarcitoria determini un arricchimento duplicativo.
I ratei futuri sono detraibili se determinabili
Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda l’estensione dello scomputo ai ratei futuri dell’indennizzo.
La Corte ha ribadito che la compensazione può riguardare anche prestazioni periodiche non ancora percepite, a condizione che il relativo credito sia determinato o oggettivamente determinabile sulla base di elementi certi e specificamente allegati. L’onere della prova grava su chi invoca lo scomputo, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c. .
Nel caso dell’indennizzo ex legge n. 210/1992, la determinabilità può derivare dal riconoscimento amministrativo del beneficio, dalla categoria tabellare di ascrivibilità dell’infermità e dai parametri normativi di liquidazione. Una volta accertati il nesso causale e la natura della patologia da parte della Commissione medica, gli importi futuri non sono necessariamente incerti, perché possono essere ricavati attraverso criteri legali e tabellari.
La Cassazione ha quindi ritenuto non corretta la motivazione della Corte d’appello nella parte in cui aveva escluso lo scomputo dei ratei futuri per difetto di prova documentale. Il giudice di merito avrebbe dovuto considerare la loro oggettiva determinabilità e, se necessario, acquisire le informazioni presso le competenti autorità amministrative ai sensi dell’art. 213 c.p.c. .
Il giudice può acquisire informazioni dalla pubblica amministrazione
Un altro profilo rilevante della decisione riguarda il ruolo del giudice nella verifica degli importi detraibili.
La Cassazione ha precisato che, fermo restando l’onere di allegazione e prova dell’avvenuta liquidazione dell’indennizzo, il giudice di merito è tenuto ad attivarsi per richiedere alle autorità amministrative le informazioni necessarie alla determinazione dell’importo. Il richiamo all’art. 213 c.p.c. assume qui rilievo operativo, perché consente di superare l’assenza di una base documentale completa, quando il dato sia acquisibile presso la pubblica amministrazione.
La Corte territoriale aveva correttamente scomputato le somme già percepite, trattandosi di importi certi, documentati e non contestati. Non aveva però considerato che, una volta riconosciuto l’indennizzo, i ratei futuri potevano essere determinabili secondo i parametri legali. Per tale ragione, la censura del Ministero è stata ritenuta fondata nella parte relativa alla mancata detrazione dei ratei futuri rispetto alla sentenza impugnata .
Il limite del decesso del danneggiato
La Cassazione ha poi affrontato un ulteriore aspetto, sopravvenuto nel giudizio di legittimità: il decesso della danneggiata.
Secondo la Corte, il giudice del rinvio dovrà tenere conto del principio per cui, in caso di morte del beneficiario, l’indennizzo ex legge n. 210/1992 può essere scomputato dal risarcimento spettante agli eredi solo per gli importi già percepiti dal danneggiato fino alla data del decesso.
Non possono invece essere detratti ratei futuri successivi alla morte, perché con il decesso cessa l’obbligo di corresponsione dell’indennizzo. Diversamente, il danneggiante trarrebbe un vantaggio indebito dal proprio illecito, beneficiando della detrazione di somme che il danneggiato non avrebbe più diritto a percepire .
Il principio assume particolare rilievo nei giudizi in cui la liquidazione intervenga a distanza di molti anni dall’evento dannoso e il beneficiario dell’indennizzo venga meno nelle more del processo. In tali ipotesi, il calcolo della compensatio deve arrestarsi agli importi effettivamente corrisposti fino al decesso.
Esito della decisione e principio ricavabile
La Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero della Salute nei termini precisati in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata in relazione all’unico motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
In forma di massima, il principio affermato può essere così sintetizzato:
Nei giudizi di risarcimento del danno da emotrasfusione, l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 deve essere detratto dal risarcimento, in applicazione della compensatio lucri cum damno, non solo per le somme già percepite, ma anche per i ratei futuri, quando siano riconosciuti, liquidati e oggettivamente determinabili sulla base di parametri normativi e tabellari. In caso di decesso del danneggiato, tuttavia, lo scomputo può riguardare solo quanto effettivamente percepito fino alla data della morte, poiché con il decesso cessa l’obbligo di corresponsione dell’indennizzo e non possono essere detratti ratei futuri non più dovuti.
FAQ – Domande frequenti su indennizzo e risarcimento da emotrasfusione
L’indennizzo ex legge 210/1992 va sempre detratto dal risarcimento del danno?
Sì, secondo la Cassazione l’indennizzo deve essere detratto dal risarcimento quando deriva dallo stesso fatto dannoso, per evitare una duplicazione di benefici economici.
Si possono detrarre anche i ratei futuri dell’indennizzo non ancora percepiti?
Sì, ma solo se i ratei futuri sono già riconosciuti e risultano determinati o determinabili sulla base di criteri normativi e tabellari.
Chi deve provare l’esistenza e l’importo dell’indennizzo da detrarre?
L’onere della prova grava sulla parte che chiede lo scomputo, generalmente il Ministero della Salute, che deve dimostrare il riconoscimento e la quantificazione dell’indennizzo.
Il giudice può acquisire d’ufficio i dati sull’indennizzo?
Sì, il giudice può richiedere informazioni alla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 213 c.p.c., per determinare con precisione gli importi da detrarre.
Cosa succede se il danneggiato muore durante il processo?
In caso di decesso, possono essere detratti solo gli importi dell’indennizzo effettivamente percepiti fino alla morte. I ratei futuri non possono essere scomputati perché non più dovuti.
È possibile ottenere sia indennizzo che risarcimento per danni da emotrasfusione?
Sì, ma il risarcimento viene ridotto dell’importo dell’indennizzo per evitare un doppio ristoro per lo stesso danno.











