Con l’ordinanza n. 22602 del 7 novembre 2016, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, su cui sussiste contrasto, relativa alla nozione di indispensabilità della prova ammissibile in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c..
La questione: l’indispensabilità della nuova prova in appello
In primo luogo, è opportuno ricordare che le Sezioni Unite erano già state formalmente investite della questione in esame, ma con la sentenza n. 14475 del 10 luglio 2015 si erano limitate al caso concreto del concetto di “prova nuova” nello sviluppo del processo iniziato con decreto ingiuntivo, ritenendo superfluo, ai fini del decidere, affrontare tale questione e lasciandola dunque irrisolta.
Pertanto la vexata quaestio, circa la nozione di “indispensabilità” della nuova prova in appello ai fini della sua ammissibilità, è stata nuovamente posta all’attenzione della Suprema Corte.
A tal proposito, con l’ordinanza di rimessione si richiede innanzitutto che le Sezioni Unite chiariscano la distinzione tra l’indispensabilità e l’ulteriore ipotesi di eccezionale ammissibilità della prova nuova in appello, consistente nell’incolpevole impossibilità di produzione in precedenza: non avrebbe altrimenti alcun senso la separata considerazione delle due fattispecie, se non altro nel testo anteriore all’ultima novella della disposizione in esame.
Il contrasto giurispudenziale sull’indispensabilità della prova
Quanto alla questione specifica della indispensabilità della prova ammissibile in appello, sussistono numerosi orientamenti della giurisprudenza di legittimità contrastanti tra loro: v’è innanzitutto chi ritiene che l’indispensabilità possa risolversi in una prova in grado di condurre semplicemente ad un esito finale diverso la risoluzione della controversia, ovvero in quella prova dotata di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, o ancora in una prova tale da dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi.
Al contrario, c’è chi rileva che, in armonia con l’esigenza di salvaguardia del sistema di preclusioni anche istruttorie di primo grado e quindi in maggiore aderenza alle linee evolutive della struttura del processo, l’indispensabilità debba rilevarsi almeno nella prova la quale sia divenuta utile e necessaria in dipendenza delle valutazioni della decisione appellata a commento delle risultanze istruttorie di primo grado.
L’incidenza delle diverse interpretazioni sul caso in esame
La necessità di una presa di posizione formale sul concetto di prova indispensabile ai sensi del testo dell’art. 345 c.p.c. è del tutto evidente nella fattispecie, in cui il documento è divenuto indispensabile dopo essere stato largamente presupposto in primo grado – tanto da avere costituito più o meno esplicito parametro di valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria – ma deliberatamente sottratto al materiale probatorio per cosciente scelta processuale della parte ritenuta poi onerata (che si era anzi opposta alla sua acquisizione, invocata dalla controparte), la quale aveva, per sua consapevole strategia processuale poi rivelatasi perdente alla stregua delle valutazioni del giudicante, deciso di non produrlo entro i termini di maturazione delle preclusioni istruttorie, accettando quindi il rischio che queste si compissero a suo danno.
In siffatte circostanze, è evidente la divaricazione tra i risultati applicativi delle interpretazioni che si contendono il campo: qualificando come indispensabile qualsiasi prova dotata di influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti o ancor più come idonea a determinare un esito diverso della decisione, il motivo potrebbe essere accolto, mentre, ove si apprezzasse l’indispensabilità in relazione al primo grado ed al modo in cui essa si è formata o avrebbe potuto formarsi, potrebbe più plausibilmente andare incontro ad una sorte opposta.
Alla luce di quanto affermato, la Corte ha dunque rimesso gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione indicata, in quanto oggetto di contrasto nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici.