Danno da ingiuria: no alle tabelle sulla diffamazione per il risarcimento

La Cassazione, con l’ordinanza n. 14139/2026, ha chiarito che, nella liquidazione del danno non patrimoniale da ingiuria, anche se commessa alla presenza di più persone, il giudice non può applicare in modo automatico o non adeguatamente motivato i criteri tabellari elaborati per la diffamazione a mezzo stampa. La liquidazione deve restare ancorata alle circostanze concrete del caso. Per approfondimenti in materia, consigliamo il “Formulario commentato del risarcimento del danno”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Formulario commentato del risarcimento del danno

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I fatti di causa

La vicenda riguardava una domanda risarcitoria proposta per alcune espressioni offensive pronunciate nel corso di un’udienza civile. L’attore chiedeva il ristoro del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell’onore e della reputazione.

Il Tribunale accoglieva la domanda e liquidava il danno in misura contenuta. La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aumentava l’importo del risarcimento, richiamando i criteri orientativi elaborati per la liquidazione del danno da diffamazione e assimilando l’ingiuria alla presenza di più persone alle ipotesi di diffamazione di modesta gravità.

La parte soccombente proponeva ricorso per cassazione, articolando più motivi. Per quanto qui rileva, contestava soprattutto l’utilizzo dei criteri tabellari propri della diffamazione per liquidare il danno derivante da una diversa fattispecie, ossia l’ingiuria, ormai depenalizzata.

Ingiuria e diffamazione non sono sovrapponibili

La Suprema Corte ha distinto con nettezza l’ingiuria dalla diffamazione. Pur trattandosi, in entrambi i casi, di condotte idonee a incidere sull’onore o sulla reputazione, le due fattispecie presentano struttura, offensività e diffusività diverse.

La diffamazione, soprattutto se realizzata a mezzo stampa o attraverso mezzi di comunicazione di massa, implica una propagazione dell’offesa verso una pluralità indeterminata o comunque ampia di destinatari. L’ingiuria, anche se pronunciata alla presenza di più persone, resta invece legata a un contesto circoscritto, nel quale assumono particolare rilievo le modalità concrete dell’episodio, il luogo, il numero dei presenti, il tenore delle espressioni utilizzate e il rapporto tra le parti.

Per questa ragione, secondo la Cassazione, non è corretto trasferire meccanicamente all’ingiuria criteri elaborati per un illecito diverso, caratterizzato da maggiore diffusività e da una diversa incidenza sulla reputazione.

I limiti dell’uso delle tabelle nella liquidazione equitativa

La Corte ha richiamato il principio secondo cui le tabelle milanesi in materia di diffamazione non costituiscono fonte del diritto. Esse possono offrire un criterio orientativo, ma non vincolano il giudice e non sostituiscono il giudizio equitativo richiesto dall’art. 1226 c.c.

La liquidazione equitativa non può ridursi a un’applicazione astratta di valori predeterminati. Il giudice deve indicare le ragioni del criterio utilizzato e spiegare il peso attribuito alle circostanze concrete del caso. Questo onere motivazionale è ancora più rigoroso quando si intende richiamare una tabella costruita per una fattispecie diversa.

Nel caso dell’ingiuria, la Cassazione ha evidenziato che la variabilità delle situazioni concrete rende, di regola, poco compatibile il ricorso a criteri tabellari rigidi. La valutazione deve concentrarsi sull’effettiva gravità dell’offesa e sul pregiudizio realmente allegato e provato, anche mediante presunzioni.

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La motivazione apparente sulla quantificazione del danno

La Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa alla liquidazione del danno. La Corte d’appello aveva equiparato l’ingiuria alle diffamazioni di modesta gravità, richiamando elementi quali la notorietà del diffamante, la diffusione del mezzo, lo spazio della notizia e la risonanza mediatica.

Secondo la Suprema Corte, tali parametri sono pertinenti alla diffamazione a mezzo stampa o con mezzi di comunicazione di massa, ma risultano estranei alla fattispecie dell’ingiuria oggetto del giudizio. Il richiamo a quei criteri non consentiva quindi di comprendere il percorso logico seguito per determinare l’importo del risarcimento.

La motivazione è stata perciò ritenuta, sul punto, sostanzialmente apparente, perché non spiegava in modo adeguato come le circostanze concrete dell’episodio avessero inciso sulla quantificazione del danno.

Esito della decisione e principio affermato

La Cassazione ha accolto quindi il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il quinto e ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla liquidazione del danno, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione equitativa.

Di seguito il principio pratico operativo ricavabile dalla decisione:

In tema di danno non patrimoniale da ingiuria, anche se commessa alla presenza di più persone, il giudice non può applicare automaticamente i criteri tabellari elaborati per la diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione di massa. Qualora intenda richiamarli come mero parametro orientativo, deve indicare le ragioni dell’analogia e valutare puntualmente le circostanze concrete del caso, dando conto del peso attribuito a ciascun elemento nella liquidazione equitativa.

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