Contratti PA nulli per difetto di forma scritta: le Sezioni Unite ammettono l’azione ex art. 2041 c.c.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11513/2026, si sono pronunciate sulla proponibilità dell’azione di arricchimento senza causa in presenza di un contratto nullo per difetto di forma scritta stipulato dalla pubblica amministrazione, precisando il rapporto tra tale rimedio e l’azione di ripetizione dell’indebito. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

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Analisi del caso

La controversia traeva origine dall’opposizione proposta avverso un’ingiunzione di pagamento relativa a canoni per la fornitura di acqua. Il contratto tra le parti era stato qualificato dal giudice di merito come nullo per difetto della forma scritta richiesta dalla disciplina di contabilità pubblica.

Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione, mentre la Corte d’appello, in riforma della decisione, riteneva comunque dovuto un indennizzo per ingiustificato arricchimento, accogliendo la domanda subordinata proposta dall’ente locale e quantificando l’importo sulla base delle tariffe applicabili al servizio.

Il ricorrente censurava tale impostazione in Cassazione, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità dell’azione ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito di sussidiarietà e la non corretta quantificazione dell’indennizzo.

Le ragioni del rinvio alle Sezioni Unite

La Terza Sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 1284/2025 (della quale avevamo parlato approfonditamente qui), ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, evidenziando un nodo interpretativo di particolare complessità.

In sintesi, si trattava di stabilire se la nullità del contratto della pubblica amministrazione per difetto di forma scritta, quale violazione di norme imperative poste a tutela di interessi pubblici, fosse ostativa alla proponibilità dell’azione di arricchimento ingiustificato, alla luce dei principi enunciati da Cass., Sez. Un., n. 33954/2023 sul carattere sussidiario dell’azione di arricchimento, esercitabile solo quando il danneggiato non disponga di un altro rimedio effettivamente praticabile.

L’ordinanza sollecitava altresì chiarimenti su ulteriori profili: se la soluzione dovesse mutare quando il soggetto impoverito fosse la stessa PA; e quale fosse il rapporto tra azione di arricchimento e ripetizione dell’indebito, specie nei casi in cui la prestazione non fosse suscettibile di restituzione in natura.

La nozione di sussidiarietà tra sistema e funzione dell’art. 2041 c.c.

Le Sezioni Unite hanno preso le mosse dai principi già affermati nel 2023, ribadendo che la sussidiarietà dell’azione di arricchimento non può essere intesa in senso meramente astratto.

Il giudice deve verificare, caso per caso, se il rimedio tipico sia in concreto esperibile o se sia carente ab origine del titolo. L’azione ex art. 2041 c.c. resta invece preclusa quando il mancato esercizio del rimedio principale dipenda da inerzia, prescrizione, decadenza o difetto di prova.

In tale prospettiva, la sussidiarietà svolge una funzione di garanzia della coerenza del sistema, impedendo duplicazioni di tutela o aggiramenti delle discipline specifiche.

Nullità del contratto e limiti all’azione di arricchimento

Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione della nullità.

Le Sezioni Unite hanno chiarito, alla luce dell’art. 1418 c.c., che la nullità per difetto di forma scritta nei contratti della P.A., riconducibile alla mancanza di un requisito essenziale ex comma 2, non è assimilabile alle ipotesi di nullità per illiceità della causa, dell’oggetto o dei motivi, che sole, in quanto espressive di un contrasto con l’ordine pubblico o con norme imperative in senso sostanziale, impediscono il ricorso all’azione ex art. 2041 c.c.

Solo in quest’ultimo caso, caratterizzato da un particolare disvalore dell’operazione negoziale, l’azione di arricchimento senza causa è improponibile. Diversamente, la nullità per difetto di forma non impedisce il ricorso all’art. 2041 c.c., non essendo espressione di illiceità del contratto, ma di una carenza strutturale.

La Corte ha così escluso che le esigenze di tutela del buon andamento e della trasparenza amministrativa possano comportare il sacrificio integrale della posizione dell’impoverito, dovendosi evitare spostamenti patrimoniali ingiustificati anche in presenza di un soggetto pubblico.

L’azione di arricchimento anche a favore della pubblica amministrazione

Un ulteriore chiarimento riguarda la posizione della pubblica amministrazione.

Le Sezioni Unite hanno affermato che l’azione di arricchimento ingiustificato può essere esercitata anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale in esecuzione di un contratto nullo. In tal caso, il rimedio svolge una funzione di reintegrazione del patrimonio pubblico, coerente con i principi di equilibrio finanziario e buon andamento.

Non sussiste, dunque, una disciplina differenziata, dovendosi applicare anche nei confronti della P.A. i principi generali dell’art. 2041 c.c.

Il rapporto con la ripetizione dell’indebito

La Corte ha poi chiarito il rapporto tra azione di arricchimento senza causa e ripetizione dell’indebito.

Quest’ultima costituisce il rimedio principale in caso di nullità del contratto, essendo diretta alla restituzione delle prestazioni eseguite. L’azione di arricchimento ingiustificato conserva natura sussidiaria ed è esperibile solo quando la ripetizione sia preclusa per limiti originari, ad esempio per l’impossibilità di restituzione in natura.

Nel caso concreto, la natura della prestazione, consistente nella fornitura di acqua già consumata, rendeva impossibile la restituzione, giustificando il ricorso all’indennizzo ex art. 2041 c.c.

La quantificazione dell’indennizzo

Le Sezioni Unite hanno infine censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva liquidato l’indennizzo in misura corrispondente al corrispettivo contrattuale.

L’indennizzo da arricchimento deve essere determinato nei limiti della minor somma tra la perdita subita e l’arricchimento conseguito, senza poter includere elementi quali il profitto d’impresa o altre componenti tipiche del rapporto contrattuale.

Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere a una nuova quantificazione, eventualmente anche in via equitativa.

Esito della decisione e principi affermati

Le Sezioni Unite hanno, in conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il terzo e dichiarato assorbito il secondo, enunciando i seguenti principi di diritto:

«La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. L’azione può essere esercitata – alle medesime condizioni – anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo».

«In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda».

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