Indennizzo assicurativo, Sezioni Unite: la perizia interrompe la prescrizione

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11959/2026 (puoi leggerla cliccando qui), hanno chiarito la natura della perizia contrattuale e i suoi effetti sul decorso della prescrizione. In particolare, hanno affermato che la perizia contrattuale “pura”, quando non comporta una rinuncia espressa alla giurisdizione ordinaria, non preclude l’azione davanti al giudice, ma produce un effetto interruttivo della prescrizione che si rinnova per tutta la durata delle operazioni peritali, sino alla loro conclusione o alla scadenza del termine contrattualmente previsto.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

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Analisi del caso

La controversia nasceva da un contratto di assicurazione relativo a un’attività commerciale, dopo un sinistro consistito in una rapina. La compagnia assicurativa agiva in giudizio per fare accertare la prescrizione dei diritti dell’assicurata, l’inadempimento agli obblighi previsti dalle condizioni generali di polizza e l’inoperatività della garanzia assicurativa.

La parte assicurata si costituiva, eccepiva il difetto di giurisdizione e sosteneva che le parti avevano devoluto la controversia a un collegio arbitrale, in forza delle clausole contrattuali dedicate alla stima e alla liquidazione del danno. Nel merito, contestava la prescrizione e la decadenza, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento dell’indennizzo assicurativo.

Il Tribunale accoglieva la domanda della compagnia e rigettava la riconvenzionale, ritenendo prescritto il diritto all’indennizzo. La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo che le clausole di polizza configurassero un arbitrato rituale o irrituale e qualificando il meccanismo previsto dalle parti come perizia contrattuale. Secondo la Corte territoriale, la richiesta di perizia era intervenuta quando il diritto era già prescritto.

La parte assicurata proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Il profilo centrale riguardava la qualificazione della perizia contrattuale e i suoi effetti sulla prescrizione del diritto all’indennizzo assicurativo.

La rimessione alle Sezioni Unite: perizia contrattuale, arbitrato e prescrizione

La Terza Sezione Civile della cassazione, con ord. interlocutoria n. 20415/2025, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla natura della perizia contrattuale, con particolare riguardo al rapporto tra perizia contrattuale e arbitrato irrituale, nonché agli effetti della “chiamata” della perizia sul termine di prescrizione.

Il dubbio interpretativo nasceva dalla prossimità, in alcune fattispecie, tra perizia contrattuale e arbitrato tecnico. In particolare, nei contratti di assicurazione, le parti possono attribuire a periti il compito di accertare le cause del sinistro, verificare la corrispondenza tra beni assicurati e descrizioni di polizza, stimare e liquidare il danno. Quando il mandato al terzo ha un contenuto ampio, occorre stabilire se esso integri una vera devoluzione della controversia a un arbitro irrituale oppure una figura negoziale autonoma.

La questione aveva ricadute dirette sulla prescrizione. Secondo un orientamento tradizionale, la previsione di una perizia contrattuale comportava una temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale e, quindi, l’improponibilità della domanda giudiziale fino alla conclusione della procedura. Da questa impostazione derivava anche l’idea che la perizia potesse incidere sul decorso della prescrizione in ragione della temporanea impossibilità di agire.

Il discrimine: la rinuncia alla giurisdizione ordinaria

Le Sezioni Unite hanno precisato che la perizia contrattuale non ha una natura unica e predeterminata. La sua qualificazione dipende dal contenuto concreto della clausola negoziale e dalla funzione che le parti le hanno attribuito.

In linea generale, la perizia contrattuale ricorre quando i contraenti affidano a un terzo, scelto per competenze tecniche specifiche, il compito di intervenire su una o più questioni rilevanti per il rapporto contrattuale. Le parti si vincolano, da un lato, a deferire quella valutazione al perito, dall’altro, a rispettare l’esito della perizia, se essa viene svolta e portata a compimento.

Secondo le Sezioni Unite, poi, la perizia contrattuale può assumere natura di arbitrato irrituale solo quando la clausola prevede, con disposizione espressa e inequivoca, la rinuncia delle parti a esercitare i propri diritti davanti al giudice ordinario.

Non è sufficiente, quindi, che il terzo sia chiamato a svolgere valutazioni tecniche complesse, né che il suo responso sia vincolante. Occorre che le parti abbiano scelto di sostituire alla giurisdizione ordinaria uno strumento alternativo di definizione della controversia. In mancanza di tale rinuncia, la perizia contrattuale resta una figura atipica di natura negoziale e obbligatoria.

La perizia contrattuale “pura” non impedisce l’azione giudiziaria

Una volta esclusa la natura arbitrale della perizia, le Sezioni Unite hanno chiarito che la perizia contrattuale pura non preclude alle parti di agire in giudizio anche sulle questioni affidate al perito.

La clausola, infatti, genera un obbligo contrattuale. Le parti si impegnano a utilizzare un determinato strumento tecnico per definire una porzione del loro contrasto, ma non rinunciano alla giurisdizione. Se una parte agisce in giudizio senza rispettare il percorso contrattualmente previsto, tale condotta può integrare un inadempimento e produrre conseguenze risarcitorie, ma non determina improponibilità della domanda.

Le Sezioni Unite hanno così distinto la perizia contrattuale pura dall’arbitrato irrituale. L’arbitrato, anche nella forma irrituale, costituisce uno strumento alternativo alla giurisdizione. La perizia contrattuale pura, invece, opera accanto alla giurisdizione, come meccanismo negoziale di accertamento tecnico vincolante, destinato a incidere sull’assetto degli interessi se viene effettivamente attivato e concluso.

L’effetto sulla prescrizione: interruzione de die in diem

Il punto di maggiore rilievo pratico riguarda gli effetti della chiamata della perizia contrattuale sulla prescrizione.

Le Sezioni Unite hanno affermato che l’esercizio del diritto attraverso la chiamata della perizia, cioè l’atto con cui l’assicurato denuncia il sinistro e chiede la determinazione dell’indennizzo, produce un effetto interruttivo ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 1219 c.c.

Tale effetto, però, non si esaurisce nell’atto iniziale. Quando la chiamata avvia una procedura peritale destinata a svilupparsi attraverso operazioni protratte e continuative, l’esercizio del diritto prosegue per tutta la durata della procedura. Secondo la Corte, l’attività peritale in corso è incompatibile con l’inerzia del titolare del diritto, che costituisce il presupposto della prescrizione ai sensi dell’art. 2934 c.c.

Ne deriva un effetto interruttivo “de die in diem”: la prescrizione resta interrotta per tutto l’arco delle operazioni peritali, fino alla loro definizione oppure fino alla scadenza del termine contrattualmente stabilito per concluderle.

La Corte ha escluso che si tratti di sospensione della prescrizione per inesigibilità del credito. Nella perizia contrattuale pura il credito resta azionabile in giudizio, perché non vi è rinuncia alla giurisdizione. L’effetto sul termine prescrizionale deriva invece dal continuo esercizio del diritto attraverso la procedura negoziale attivata dalle parti.

L’errore della Corte d’appello sulla prescrizione

Applicando questi principi al caso concreto, le Sezioni Unite hanno ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione.

La Corte d’appello aveva ritenuto prescritto il diritto all’indennizzo, valorizzando il momento della successiva richiesta di perizia. Le Sezioni Unite hanno invece osservato che una prima chiamata di perizia era già intervenuta dopo la denuncia del sinistro e che le operazioni peritali si erano concluse con il deposito del verbale finale nel settembre 2015.

Da quella data il termine biennale previsto dall’art. 2952, comma 2, c.c. aveva ricominciato a decorrere. Di conseguenza, alla data della nuova chiamata di perizia, intervenuta nel marzo 2017, il termine di prescrizione non era ancora decorso.

La sentenza d’appello, quindi, non aveva fatto corretta applicazione dei principi sulla perizia contrattuale pura e sugli effetti interruttivi della relativa procedura.

Esito della decisione e principi affermati

Le Sezioni Unite hanno accolto, in conclusione, solo il quarto motivo di ricorso, relativo alla prescrizione, enunciando i seguenti principi di diritto:

1. «la perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l’applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere»;

2. «la perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter c.p.c. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare»;

3. «la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata»;

4. «l’esercizio del diritto attuato attraverso l’atto di “chiamata” della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituiscono una condotta (di prolungato adempimento di questa obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell’art. 2934 c.c., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito».

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