
La Consulta, con la sentenza n. 92/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 45 c.p.c., confermando la scelta legislativa di limitare il regolamento di competenza d’ufficio ai soli conflitti negativi concernenti la competenza per materia e per territorio inderogabile. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
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Contenuti principali
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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
La vicenda processuale e i dubbi del giudice rimettente
La questione nasceva nell’ambito di una controversia avente ad oggetto il pagamento di somme richieste in relazione a un servizio svolto in conseguenza di un sinistro stradale. Il giudizio era stato riassunto dinanzi al tribunale dopo che il giudice originariamente adito si era dichiarato incompetente per valore, ritenendo la causa di valore indeterminabile.
Il giudice della riassunzione riteneva, invece, che la controversia avesse un valore determinato e rientrasse nella competenza del primo giudice. Tuttavia, constatava che l’art. 45 c.p.c., secondo l’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, non consente al giudice ad quem di richiedere il regolamento di competenza d’ufficio quando il conflitto riguardi esclusivamente la competenza per valore.
Da qui il dubbio di costituzionalità della disciplina, considerata inidonea a correggere una declinatoria di competenza ritenuta manifestamente errata e suscettibile, secondo il rimettente, di incidere sul principio del giudice naturale e sulla prevedibilità delle regole processuali.
La logica dell’art. 45 c.p.c. nel sistema della competenza
Prima di affrontare le censure, la Corte ha ricostruito la funzione dell’art. 45 c.p.c. all’interno del sistema processuale. Il regolamento di competenza d’ufficio rappresenta uno strumento eccezionale, destinato a evitare che due giudici si dichiarino reciprocamente incompetenti e che la controversia resti priva di un giudice chiamato a decidere.
La Consulta ha ricordato che il legislatore del 1940 ha costruito un sistema differenziato tra criteri di competenza “forti” e criteri “deboli”. I primi, rappresentati dalla competenza per materia e per territorio inderogabile, giustificano un controllo rafforzato e consentono al giudice della riassunzione di investire direttamente la Corte di cassazione. I secondi, costituiti dalla competenza per valore e per territorio semplice, sono invece assoggettati a un diverso regime, fondato sulla stabilizzazione della decisione qualora non venga tempestivamente impugnata.
In tale prospettiva, il regolamento d’ufficio non è stato concepito come uno strumento volto a garantire il rispetto assoluto di ogni regola sulla competenza, ma come un rimedio limitato alle ipotesi in cui la natura della controversia richieda l’intervento di un determinato giudice in ragione delle sue specifiche attribuzioni.
Il giudice naturale e il peso dell’acquiescenza delle parti
Uno dei passaggi cruciali della pronuncia riguarda il rapporto tra la disciplina censurata e il principio del giudice naturale precostituito per legge.
La Corte ha escluso che la mancata estensione del regolamento d’ufficio alle questioni di competenza per valore attribuisca al primo giudice un potere arbitrario di scegliere il giudice competente. La decisione di incompetenza resta infatti soggetta ai rimedi previsti dall’ordinamento e, nel caso del giudice di pace, può essere contestata mediante appello.
Secondo la Consulta, quando le parti non utilizzano gli strumenti di impugnazione predisposti dal legislatore, l’eventuale erronea individuazione del giudice competente si consolida non per effetto della volontà del magistrato, ma in forza di una precisa regola legale, contenuta nell’art. 44 c.p.c., che rende incontestabile la pronuncia di incompetenza non impugnata e la competenza del giudice indicato come competente.
L’interesse all’esatta applicazione delle regole sulla competenza cede, in questo contesto, all’esigenza di assicurare stabilità e ragionevole durata del processo.
Errori sulla competenza e tutela processuale
La sentenza si sofferma anche sull’argomento centrale dell’ordinanza di rimessione, ossia il rischio che una decisione palesemente errata sulla competenza per valore resti priva di rimedi.
La Corte ha respinto tale impostazione osservando che l’ordinamento non considera affatto insindacabili le pronunce di incompetenza per valore. Esse possono essere contestate attraverso i mezzi di impugnazione previsti dalla legge e il loro consolidamento dipende esclusivamente dalla mancata attivazione di tali strumenti da parte degli interessati.
Ne consegue che gli eventuali abusi applicativi prospettati dal giudice rimettente non incidono sulla legittimità costituzionale della disciplina. Anche nell’ipotesi di errori particolarmente gravi o di comportamenti intenzionalmente distorsivi, la risposta dell’ordinamento non è l’ampliamento del regolamento di competenza d’ufficio, ma l’utilizzo dei rimedi processuali e, nei casi più gravi, degli strumenti di responsabilità del magistrato.
La discrezionalità legislativa nella disciplina della competenza
Un ulteriore profilo valorizzato dalla Corte riguarda la discrezionalità del legislatore nella conformazione degli strumenti processuali.
Richiamando la precedente giurisprudenza costituzionale e la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 1202 del 2018, la Consulta ha affermato che la limitazione del regolamento d’ufficio ai soli conflitti relativi alla materia e al territorio inderogabile costituisce una precisa scelta organizzativa. Essa risponde a ragionevoli esigenze di economia processuale e alla volontà di concentrare il controllo rafforzato sulle sole questioni che incidono sulla qualità della controversia e sull’attitudine del giudice a decidere una determinata tipologia di affari.
Per le controversie in cui viene in rilievo esclusivamente un parametro quantitativo, come il valore economico della domanda, il legislatore ha ritenuto sufficiente il sistema di impugnazioni a iniziativa di parte, senza che ciò comprometta l’effettività della tutela giurisdizionale.











