La Consulta circoscrive il giudicato penale nel processo tributario

La sentenza n. 50 del 2026 della Corte Costituzionale segna un passaggio decisivo nell’evoluzione del sistema del “doppio binario” penale-tributario. La Consulta dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000 e salva la norma con interpretazione conforme: il giudicato penale assolutorio non vincola automaticamente il giudice tributario quando rilevano presunzioni legali tributarie o quando l’assoluzione dipende solo dall’inutilizzabilità della prova in sede penale. La pronuncia fissa così criteri operativi per contribuenti, Agenzia delle Entrate e giudici tributari.

Consiglio: per approfondire sul processo tributario, consigliamo il volume “Prova e onere probatorio nel nuovo processo tributario”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Prova e onere probatorio nel nuovo processo tributario

Prova e onere probatorio nel nuovo processo tributario

Il presente volume ha l’obiettivo di rendere accessibile agli operatori del diritto tributario il regime di ricerca e formazione della prova e della suddivisione dell’onere probatorio nell’ambito del processo.

L'opera è aggiornata alle ultime novità legislative in tema di contenzioso tributario e Statuto del contribuente, accertamento tributario e concordato preventivo biennale, fino alle recenti Risposte del MEF in occasione dei quesiti di Telefisco.

Il testo è suddiviso in tre parti: la prima approfondisce le nozioni di procedimento, processo e prova prima della riforma del processo tributario; nella seconda, oltre ad affrontare l’impatto sul giudizio tributario dei nuovi istituti introdotti dalla legge di riforma, si analizza quali siano i mezzi di prova ammessi, quali quelli esclusi e come circoli la prova tra i processi penale, civile e tributario, anche alla luce dei decreti attuativi della Riforma fiscale (Legge delega 111/2023).

La terza parte approfondisce i primi arresti giurisprudenziali, sia di merito, che di legittimità, con uno sguardo alla recente Sentenza dell’11 gennaio 2024 della CGUE in tema di onere della prova e di primato del diritto europeo.

Flavio Carlino
Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Giornalista Pubblicista. Founder dello Studio legale-tributario Carlino dal 1991, ha un’esperienza ultratrentennale nel campo della consulenza nel settore tributario. Nel 2022 ha fondato l’Associazione Italiana Avvocati Commercialisti (A.I.A.C.), di cui è attualmente Presidente, ed ha creato una rete di professionisti con 20 sedi su tutto il territorio nazionale. CTU e perito presso il Tribunale di Lecce, è difensore tributario di enti pubblici e privati.

Leggi descrizione
Flavio Carlino, 2024, Maggioli Editore
24.00 € 22.80 €

Il caso e la normativa censurata

La sentenza n. 50 del 2026 della Corte Costituzionale interviene su uno dei nodi più discussi della recente riforma del sistema sanzionatorio tributario: l’efficacia del giudicato penale assolutorio nel processo tributario, disciplinata dal nuovo art. 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (d’ora in avanti: d.lgs. 74/2000), introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario).[1]

La disposizione prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento per il medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario abbia, in quest’ultimo, efficacia di giudicato. Tale effetto opera limitatamente alle ipotesi di assoluzione con le formule “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”, con estensione ai soci, al rappresentante legale o negoziale e agli altri soggetti interessati (commi 1 e 2). Il comma 3, inoltre, dispone l’inapplicabilità della norma al processo di cassazione.

La norma si inserisce nel più ampio disegno della riforma fiscale avviata con la legge delega 9 agosto 2023, n. 111, che tra i criteri direttivi prevedeva il rafforzamento del sistema del “doppio binario” e il rispetto del principio del ne bis in idem procedimentale, valorizzando la finalità di semplificazione e certezza dei rapporti tra fisco e contribuente.[2]

La questione è pervenuta all’esame della Corte attraverso due ordinanze di rimessione: la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (sez. 3, ord. n. 79/2025) e la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (sez. 13, ord. n. 256/2025).[3]

In entrambi i casi si trattava di giudizi di accertamento nei confronti di società alle quali erano stati contestati reati tributari – rispettivamente l’omessa dichiarazione di utili extracontabili da parte di una società ritenuta fittiziamente costituita all’estero (Flashmap srl) e la creazione di un sistema fraudolento di evasione fiscale tramite utilizzo di fatture false nell’ambito di un consorzio operante nel settore della logistica – con sentenze penali di assoluzione già passate in giudicato.[4]

I giudici rimettenti lamentavano che l’art. 21-bis, imponendo al giudice tributario di prendere atto dell’assoluzione penale senza possibilità di autonoma valutazione, creasse un automatismo incompatibile con plurimi parametri costituzionali, sia sotto il profilo dei diritti delle parti processuali, sia sotto quello dell’autonomia della giurisdizione tributaria.

Le questioni di legittimità costituzionale

Le questioni sollevate dai giudici rimettenti investivano una pluralità di parametri costituzionali, che la Corte ha esaminato singolarmente prima di pervenire alla soluzione interpretativa definitiva.

La CGT del Piemonte aveva censurato la norma in riferimento agli artt. 97, 24 e 3 Cost. Il rilievo centrale era che la disposizione avrebbe collocato l’Agenzia delle Entrate in una posizione di strutturale svantaggio: impossibilitata a partecipare come parte civile al processo penale per tutelare il proprio credito fiscale – stante la giurisprudenza di legittimità che esclude tale possibilità (Cass., sez. un. civ., n. 29862/2022) – l’Amministrazione si sarebbe trovata vincolata dall’esito del giudizio penale senza poter in alcun modo influire sulla formazione della prova in sede penale.

La CGT di Roma aveva sollevato questioni analoghe, aggiungendo la censura in riferimento agli artt. 3 Cost. (in relazione all’art. 652 c.p.p., quale tertium comparationis), 53 Cost. (principio di capacità contributiva e progressività dell’imposizione), nonché 102 e 111, commi 1 e 2, Cost. (autonomia della giurisdizione tributaria e giusto processo). In particolare, il giudice romano aveva evidenziato il rischio di un eccessivo disallineamento tra i due processi per talune fattispecie tipiche dell’accertamento fiscale – come l’esterovestizione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti – nelle quali gli strumenti probatori penali e quelli tributari divergono strutturalmente.

Una questione ulteriore, sollevata da entrambi i rimettenti, riguardava la violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti sottoposti a processo penale (favoriti dall’automatismo assolutorio) e contribuenti che non lo fossero stati (vincolati alle ordinarie regole probatorie tributarie).

La decisione: inammissibilità e non fondatezza

La Corte, riuniti i giudizi, ha adottato un dispositivo articolato in cinque punti distinti.

In primo luogo, ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla CGT Piemonte in riferimento all’art. 97 Cost., per difetto di motivazione sulla rilevanza del parametro: il giudice rimettente aveva evocato il principio di buon andamento senza spiegare in che modo la norma impugnata potesse concretamente ledere l’attività amministrativa dell’Agenzia delle Entrate.

In secondo, terzo e quarto luogo, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni in riferimento agli artt. 24 Cost. (diritto di difesa dell’Agenzia delle Entrate), 3 Cost. (in relazione all’art. 652 c.p.p.), nonché 24 e 111 Cost. (nel loro combinato disposto).

Quanto all’art. 24 Cost., la Corte ha escluso che la norma leda il diritto di difesa dell’Amministrazione finanziaria. Il diritto alla tutela del credito erariale non è estraneo al processo penale, ma la sua promozione è istituzionalmente affidata al pubblico ministero, che agisce a tutela dell’interesse pubblico alla corretta riscossione delle imposte.[5] In questa prospettiva, la costituzione di parte civile dell’Agenzia delle Entrate nel processo penale sarebbe essenzialmente rivolta alla tutela del credito tributario quale interesse individuale, non dell’interesse pubblico alla corretta applicazione delle norme fiscali, che rimane istituzionalmente assegnato al pubblico ministero. Peraltro, il d.lgs. 87/2024 ha rafforzato ulteriormente il raccordo informativo tra Agenzia delle Entrate e pubblico ministero, prevedendo obblighi reciproci di comunicazione.[6]

Quanto al parametro dell’art. 3 Cost. in relazione all’art. 652 c.p.p., la Corte ha rilevato che tale disposizione – che disciplina gli effetti del giudicato assolutorio nei giudizi civili o amministrativi – ha natura processuale diversa dall’art. 21-bis. L’art. 652 c.p.p. è costruito intorno alla posizione del soggetto danneggiato che si sia costituito o posto in condizione di farlo nel processo penale; l’art. 21-bis, invece, attiene al rapporto tra accertamento penale e processo tributario in cui è parte un soggetto istituzionale portatore di interessi pubblici. La diversità strutturale delle due disposizioni rende non comparabili le situazioni, escludendo la denunciata irragionevolezza.

Il quinto e più rilevante punto del dispositivo ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. Con questa formula, tipica della sentenza interpretativa di non fondatezza, la Corte ha salvato la norma ma ha fissato i limiti entro cui essa può trovare applicazione senza violare la Costituzione.

Il cuore della pronuncia: l’interpretazione conforme

Il contributo più significativo della sentenza n. 50/2026 al diritto tributario processuale è rappresentato dall’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21-bis, attraverso la quale la Corte delimita l’ambito operativo dell’effetto di giudicato.

La Corte muove da una premessa metodologica consolidata: il controllo di legittimità costituzionale è “esterno” rispetto alle opzioni ermeneutiche percorribili, limitandosi ad accertare che la scelta interpretativa adottata dal giudice rimettente non sia implausibile, manifestamente erronea o contraddittoria. In questo caso, la Corte ritiene non implausibile – e anzi preferibile ai fini della conformità costituzionale – un’interpretazione della disposizione censurata che ne limiti l’operatività in due ipotesi specifiche.[7]

Prima ipotesi: le presunzioni legali tipiche del diritto tributario

Quando i fatti accertati nel processo penale siano riconducibili a fattispecie che il diritto tributario regola attraverso presunzioni legali tipiche (come quelle in materia di residenza fiscale delle società, esterovestizione, determinazione della base imponibile IVA, contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti), il giudicato penale assolutorio per “fatto non sussiste” non vincola automaticamente il giudice tributario.

La ragione è strutturale. Il giudice penale, per pronunciare l’assoluzione con quella formula, deve fondare il proprio convincimento sullo standard probatorio “oltre ogni ragionevole dubbio” e su un accertamento che esclude positivamente la sussistenza del fatto. Il giudice tributario, invece, opera in un contesto nel quale è la legge stessa a presumere il fatto (ad esempio, la residenza fiscale in Italia di una società che abbia la sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato) e a imporre al contribuente di fornire la prova contraria.

In questo assetto, una sentenza penale assolutoria basata sulla mera insufficienza della prova d’accusa non equivale all’accertamento positivo della non esistenza del fatto, che sarebbe invece necessario per travolgere la presunzione legale tributaria. Ne consegue che il giudice tributario conserva il proprio spazio valutativo autonomo e può applicare la presunzione, salva ovviamente la prova contraria fornita dal contribuente secondo le regole del processo fiscale.

In concreto, spetterà al giudice tributario verificare, caso per caso, se la fattispecie oggetto di accertamento sia governata da una presunzione legale tipica del diritto fiscale. In caso affermativo, l’effetto di giudicato dell’assoluzione penale non opererà: il giudice dovrà procedere ad una propria autonoma valutazione degli elementi probatori fiscali.

Seconda ipotesi: l’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale

Quando l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente a causa dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale – perché acquisite in violazione delle norme del codice di procedura penale – il giudicato assolutorio non si estende automaticamente al processo tributario, qualora quegli stessi elementi di prova siano liberamente utilizzabili in sede fiscale secondo le regole tributarie.

Il disallineamento che può derivarne tra i due giudizi non è irragionevole: risponde alla diversità di regole probatorie che caratterizza i due processi. Il processo penale è presidiato da garanzie particolarmente rigorose in tema di ammissibilità e utilizzabilità delle prove (artt. 191 ss. c.p.p.), ispirate dalla presunzione di innocenza; il processo tributario, viceversa, si fonda su meccanismi presuntivi e su forme di cooperazione tra fisco e contribuente che rendono possibile la valutazione di fatti non ascrivibili ai canoni probatori penalistici.

Questa ipotesi pone un problema applicativo delicato: quando l’assoluzione sia motivata da una pluralità di ragioni – alcune attinenti al merito, altre all’inutilizzabilità delle prove – occorrerà stabilire se la seconda fosse esclusiva o concorrente. La Corte sembra richiedere che l’inutilizzabilità sia l’unica ragione dell’assoluzione, lasciando impregiudicata l’efficacia del giudicato nelle ipotesi miste.

Il fondamento costituzionale dell’interpretazione conforme

L’interpretazione conforme individuata dalla Corte si fonda sul principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), sul rispetto della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e sull’autonomia della giurisdizione tributaria (artt. 102 e 111 Cost.). Essa appare altresì coerente con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di ne bis in idem, la quale, nella sua evoluzione più recente, valorizza il requisito della “stretta connessione sostanziale e temporale” tra i procedimenti sanzionatori come condizione per il rispetto dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, senza imporre un automatismo tra esiti processuali nei diversi ordinamenti.[8]

La Corte chiarisce, infine, che questa lettura costituzionalmente orientata non contraddice la ratio legis dell’art. 21-bis. L’obiettivo della norma – garantire il coordinamento tra i due processi ed evitare decisioni contraddittorie su identici fatti materiali – viene perseguito in modo equilibrato, riservando al giudice tributario l’autonomia valutativa nelle sole ipotesi in cui la diversità degli standard probatori e delle regole di diritto sostanziale rende strutturalmente impossibile il trasferimento automatico degli esiti del giudizio penale.[9]

5. Implicazioni pratiche

La sentenza n. 50/2026 è destinata ad avere ricadute operative significative per tutti gli attori del processo tributario.

Per i contribuenti

L’effetto principale è che il valore del giudicato assolutorio penale resta pienamente efficace nelle ipotesi “ordinarie”: quando l’assoluzione si fondi su un accertamento positivo dell’insussistenza del fatto e non attenga a fattispecie governate da presunzioni legali tributarie, la sentenza penale produrrà l’annullamento dell’avviso di accertamento o dell’atto impositivo senza necessità di ulteriore istruttoria fiscale. Questo risultato risponde alla ratio della riforma: evitare che il contribuente, già prosciolto in sede penale per lo stesso fatto materiale, debba sostenere nuovamente l’onere probatorio in un parallelo giudizio tributario.

L’ambito residuale di applicazione – presunzioni legali tipiche e inutilizzabilità delle prove – riguarda fattispecie tendenzialmente circoscritte, sebbene quantitativamente rilevanti nella prassi dell’accertamento fiscale. La sentenza non priva dunque l’art. 21-bis del suo effetto pratico principale, ma ne calibra l’automatismo nelle zone di potenziale conflitto con le regole tributarie sostanziali.

Per l’Agenzia delle Entrate

La sentenza chiarisce che il meccanismo dell’art. 21-bis non è incondizionatamente automatico: deve essere filtrato attraverso l’interpretazione conforme. L’Amministrazione finanziaria potrà ancora far valere le proprie ragioni nel processo tributario, specie nelle fattispecie fondate su presunzioni legali, dimostrando che: (a) la fattispecie rientra nel perimetro delle presunzioni legali tipiche dell’ordinamento fiscale; (b) la sentenza penale non ha effettuato un accertamento positivo dell’insussistenza del fatto, limitandosi a rilevare l’insufficienza della prova d’accusa penale.

In tali ipotesi, il giudice tributario procederà ad una propria autonoma valutazione degli elementi probatori fiscali. L’Agenzia delle Entrate dovrà quindi sviluppare una prassi di analisi sistematica delle motivazioni delle sentenze penali assolutorie, al fine di distinguere le ipotesi di assoluzione “piena” da quelle basate su insufficienza o inutilizzabilità delle prove.

Per i giudici tributari

La sentenza impone al giudice tributario un’analisi in due tempi. In primo luogo, verificare se la sentenza penale sia stata pronunciata a seguito di dibattimento (condizione necessaria) e con le formule assolutorie rilevanti (“fatto non sussiste” o “imputato non lo ha commesso”). In secondo luogo, qualificare la natura della fattispecie e il fondamento dell’assoluzione per determinare se operi o meno l’effetto di giudicato.

Questo secondo passaggio richiede una lettura attenta della motivazione della sentenza penale, con specifico riguardo al tipo di valutazione probatoria effettuata dal giudice penale. In particolare, il giudice tributario dovrà verificare: se l’assoluzione sia basata su un positivo accertamento dell’inesistenza del fatto o sulla sola insufficienza probatoria; se i fatti oggetto di valutazione penale coincidano con quelli posti a fondamento dell’accertamento tributario; se la fattispecie tributaria sia disciplinata da presunzioni legali tipiche che richiedono un accertamento autonomo in sede fiscale.

La questione applicativa nelle fattispecie tipiche: esterovestizione e fatture false

Un profilo di particolare rilievo pratico riguarda le fattispecie di esterovestizione societaria e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, che costituivano i casi concreti da cui originavano le ordinanze di rimessione.

In materia di esterovestizione, l’accertamento tributario si fonda sulla presunzione di residenza fiscale in Italia della società che abbia la sede dell’amministrazione nel territorio dello Stato (art. 73, comma 3, d.P.R. 917/1986), con inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente. In presenza di una sentenza penale assolutoria per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) pronunciata senza positivo accertamento della sede effettiva all’estero, il giudice tributario potrà – secondo l’interpretazione conforme – continuare ad applicare la presunzione e richiedere al contribuente la prova contraria.

Analogo discorso vale per le operazioni soggettivamente inesistenti: l’accertamento dell’inesistenza soggettiva si basa su presunzioni legali in materia IVA (cfr. art. 2 d.lgs. 74/2000 e la giurisprudenza di legittimità in tema di fatture false) che il giudice tributario può applicare autonomamente, a prescindere dall’esito del giudizio penale.

La natura processuale della norma e l’applicazione ai giudizi pendenti

La sentenza conferma implicitamente la natura processuale dell’art. 21-bis – già desumibile dall’ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione, sezione tributaria, 4 marzo 2025, n. 5714 (con cui la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite), nonché da Cass., sez. trib., 7 aprile 2025, n. 9160 –,[10] con la conseguenza che la disposizione trova applicazione anche nei giudizi tributari pendenti alla data della sua entrata in vigore (29 giugno 2024), sempreché la sentenza penale di assoluzione sia già passata in giudicato. Questa conclusione, non espressamente ribaltata dalla Corte, acquista ulteriore peso sistematico alla luce dell’interpretazione conforme fornita: sarà il giudice tributario a dover applicare, in ogni giudizio pendente, le limitazioni precisate dalla Corte.

6. Osservazioni conclusive

La sentenza n. 50/2026 si segnala per la tecnica decisoria adottata: la Corte non ha né annullato la norma né si è limitata a un rigetto secco delle questioni, ma ha scelto la via dell’interpretazione conforme, preservando il portato innovativo dell’art. 21-bis e al contempo fissando i limiti entro cui esso può operare senza snaturare l’autonomia del processo tributario.

Questa soluzione appare coerente con l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra processo penale e processo tributario.[11] La Corte, nel ripercorrere la storia del sistema del doppio binario – dalle dichiarazioni di incostituzionalità delle regole di pregiudizialità tributaria degli anni Sessanta del Novecento fino alla stabilizzazione del sistema con il d.lgs. 74/2000 e le successive riforme –[12] ha evidenziato la tensione strutturale tra due esigenze: da un lato, la certezza del diritto e la semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuente; dall’altro, la specificità del diritto tributario sostanziale e processuale, che non può essere integralmente assorbita dai principi del processo penale.

L’interpretazione conforme individuata dalla Corte offre al sistema una chiave di equilibrio: il giudicato penale assolutorio è rilevante e produce effetti anche in campo tributario, ma tale rilevanza è mediata dalla natura della fattispecie e dalla qualità dell’accertamento giudiziale penale. Non ogni assoluzione equivale a un accertamento negativo del fatto imponibile: quando l’assoluzione è frutto di uno standard probatorio più rigoroso di quello tributario, o di regole di inutilizzabilità che nel processo fiscale non trovano applicazione, il giudice tributario conserva il proprio spazio valutativo autonomo.[13]

Restano aperte alcune questioni applicative che la prassi giurisprudenziale dovrà progressivamente definire. In primo luogo, la delimitazione del perimetro delle “presunzioni legali tipiche” rilevanti ai fini dell’esclusione del giudicato: la Corte non ne offre un elenco, lasciando al giudice tributario il compito di individuarle caso per caso, con il rischio di orientamenti difformi tra uffici giudiziari. In secondo luogo, la definizione di “assoluzione fondata esclusivamente sull’inutilizzabilità delle prove” in un contesto in cui le motivazioni delle sentenze penali spesso combinano più ragioni assolutorie: la qualificazione in concreto potrà risultare problematica quando la sentenza penale non distingua nettamente tra le due tipologie di ragioni assolutorie.

Sarà pertanto essenziale un’interpretazione rigorosa e sistematica delle motivazioni delle sentenze penali da parte dei giudici tributari. In questo senso, la pronuncia della Corte promuove – più che una soluzione definitiva – un dialogo interordinamentale tra giurisdizioni, nella prospettiva di una progressiva armonizzazione tra i principi del giusto processo tributario e quelli del giusto processo penale, nel rispetto delle rispettive specificità ordinamentali.

Note

[1]Art. 21-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111).

[2]Sulla ratio della riforma, cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. 87/2024, in cui si evidenzia che la norma censura ha la funzione di rafforzare “l’integrazione dei sistemi sanzionatori nella prospettiva del rispetto del principio del ne bis in idem (criterio di delega di cui all’art. 20, comma 1, lett. a), n. 1))”.

[3]CGT Piemonte, sez. 3, ord. 10 marzo 2025, n. reg. ord. 79/2025; CGT Roma, sez. 13, ord. 16 giugno 2025, n. reg. ord. 256/2025.

[4]In entrambi i giudizi erano già state emesse sentenze penali irrevocabili di assoluzione: nel caso piemontese, la Corte d’appello di Torino aveva assolto i soci della Flashmap srl dal reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa dichiarazione); nel caso romano, la Corte d’appello di Milano aveva assolto i due imputati dal reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti).

[5]C. cost., sent. n. 232 del 1989.

[6]D.lgs. 87/2024, art. 1, comma 1, lett. m), che ha aggiunto al d.lgs. 74/2000 l’art. 21-bis; nonché art. 4, comma 4, che ha modificato l’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l’art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo obblighi di trasmissione di informazioni tra Agenzia delle Entrate e pubblico ministero.

[7]C. cost., sentenza n. 50/2026, punto 27.1.1 della motivazione, in diritto.

[8]Cass., sez. trib., ord. int. 4 marzo 2025, n. 5714, con la quale la sezione tributaria ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa all’ambito di efficacia dell’art. 21-bis. La natura processuale della disposizione – che ne implica l’applicabilità ai giudizi pendenti – è desumibile dal tenore letterale della norma e dalla sua collocazione sistematica, come rilevato anche da Cass., sez. trib., 7 aprile 2025, n. 9160.

[9]C. cost., sentenza n. 50/2026, punto 30.1.3 della motivazione, in diritto.

[11]Cfr. C. cost., sentt. nn. 21 e 79 del 1961, 88 e 89 del 1962, 100 e 101 del 1972, con le quali furono dichiarate incostituzionali le regole di pregiudizialità tributaria del vecchio sistema (in part., la cd. “solve et repete” e la pregiudizialità penale automatica). Tali decisioni sono richiamate espressamente dalla sentenza n. 50/2026 al punto 26 della motivazione, in diritto.

[12]Sul sistema del doppio binario e la sua evoluzione, cfr. C. cost., sent. n. 88 del 1982 (commissioni tributarie) e sent. n. 264 del 1987 (coordinamento tra accertamento definitivo e processo penale), nonché, nella prospettiva più recente del rapporto fisco-contribuente improntato alla compliance, C. cost., sent. n. 137 del 2025, richiamata espressamente dalla sentenza n. 50/2026 al punto 26.5 della motivazione.

[13]C. cost., sentenza n. 50/2026, punti 26.5 e 30.1 della motivazione, in diritto. In questo senso, la Corte cita espressamente la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, Tasoncom srl c. Moldova del 22 ottobre 2024.

Francesco Russo
Avvocato cassazionista presso l’Avvocatura interna dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (ACER Campania). Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo, diritto pubblico dell’economia ed edilizia residenziale pubblica. È autore di contributi e articoli di approfondimento giuridico pubblicati su portali specializzati e riviste online, con particolare attenzione ai temi della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dell’intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi e dei nuovi modelli di decisione pubblica.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

cinque × 1 =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.