
Il trattamento fiscale dei proventi derivanti da azioni di responsabilità nel contesto di procedure concorsuali rappresenta un tema di estrema rilevanza per la determinazione del reddito d’impresa. La questione centrale risiede nello stabilire se tali somme, pur se destinate contrattualmente al soddisfacimento dei creditori sociali, costituiscano un arricchimento tassabile in capo alla società o una mera partita di giro finanziaria.
Il caso analizzato dalla risposta n. 96/2026 dell’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla cliccando qui) offre lo spunto per approfondire i confini della soggettività passiva tributaria e la nozione di sopravvenienza attiva ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Il caso
La vicenda trae origine da una istanza di interpello presentata da ALFA S.p.A. in liquidazione, società ammessa alla fase esecutiva di un concordato preventivo in continuità aziendale indiretta. La proposta concordataria omologata prevedeva esplicitamente la promozione di un’azione di responsabilità verso gli ex organi sociali, con l’impegno che i relativi proventi sarebbero stati messi a disposizione dei creditori secondo le cause legittime di prelazione.
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Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
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Leonarda D’Alonzo
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A seguito dell’instaurazione del giudizio, le parti sono giunte alla stipula di un accordo transattivo di natura novativa. In base a tale accordo, a fronte della rinuncia al giudizio e a ogni reciproca pretesa, l’istante ha ricevuto una somma di denaro significativa dai convenuti e dalle loro compagnie assicurative.
La società istante ha sostenuto che tale entrata non dovesse concorrere alla formazione del reddito imponibile IRES e IRAP, in quanto priva di natura incrementale per il patrimonio sociale. Secondo la tesi della contribuente, l’operazione avrebbe determinato gli stessi effetti di una cessione dell’azione ai creditori in un concordato liquidatorio, agendo la società come un mero “soggetto passante”.
La decisione
L’analisi dell’Agenzia delle Entrate si è focalizzata sulla struttura giuridica dell’accordo transattivo. È emerso che le parti non si sono limitate a definire il risarcimento del danno, ma hanno inteso estinguere ogni pretesa attuale o potenziale derivante dalle cariche sociali ricoperte.
L’accordo è stato espressamente qualificato come novativo, comportando la nascita di nuove obbligazioni in sostituzione di quelle originarie oggetto di contestazione. Dal punto di vista fiscale, l’Agenzia ha rigettato la tesi dell’istante. Viene chiarito che la destinazione dei proventi ai creditori, stabilita nella proposta concordataria, non è sufficiente a escludere l’autonoma rilevanza tributaria della somma in capo alla società. In assenza di una specifica norma di esenzione, e considerato che la società mantiene inalterata la propria soggettività passiva anche durante la procedura concorsuale, il provento deve essere ricondotto nell’alveo della tassazione ordinaria.
Nello specifico, la somma percepita rappresenta un componente positivo di reddito derivante dalla rinuncia alle pretese risarcitorie, inquadrabile come sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88 del TUIR. Per quanto concerne l’imposta regionale sulle attività produttive, l’Agenzia ha ribadito il principio di presa diretta dal bilancio. Secondo l’articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la base imponibile è determinata dalla differenza tra valore e costi della produzione, seguendo i criteri di corretta qualificazione e classificazione previsti dai principi contabili.
L’istante aveva prospettato un trattamento contabile che prevedeva la registrazione dell’incasso direttamente a riduzione dei debiti concordatari, senza alcun passaggio a conto economico. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che tale importo assume piena rilevanza ai fini IRAP in quanto iscrivibile nella voce A.5 del conto economico (altri ricavi e proventi), che concorre alla formazione della base imponibile.
La natura della somma, legata alla definizione di una lite e alla rinuncia ad azioni giudiziarie, ne impone l’emersione contabile come componente del valore della produzione, indipendentemente dalla destinazione finanziaria successiva delle risorse.
Conclusioni
In conclusione, la risposta n. 96/2026 conferma un orientamento rigoroso: i proventi di un’azione di responsabilità transatta non perdono la loro natura di ricchezza imponibile sol perché il debitore si è obbligato verso i terzi a utilizzarli per il riparto concordatario.
L’accordo transattivo novativo cristallizza un provento che deve essere assoggettato sia a IRES che a IRAP, rappresentando una sopravvenienza attiva derivante dalla gestione straordinaria dell’impresa.
Inoltre, l’Agenzia ha sottolineato che anche eventuali ulteriori impegni assunti dai convenuti, come la rinuncia a determinati crediti o l’assunzione di debiti previdenziali della società, possono concorrere alla formazione del reddito imponibile al ricorrere dei relativi presupposti.
Resta salvo il potere di controllo dell’Amministrazione sulla corretta imputazione temporale e sulla quantificazione delle poste indicate nel bilancio d’esercizio.









