Concordato biennale e passaggio dal forfetario all’ordinario – Commento alla Risposta dell’AdE n. 87/2026

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 87/2026 (puoi leggerla cliccando qui), affronta il tema della permanenza del Concordato Preventivo Biennale (CPB) nei casi di passaggio dal regime forfetario a quello semplificato e di successivo superamento delle soglie di ricavi. In particolare, il documento chiarisce che il passaggio al regime ordinario non incide di per sé sull’efficacia del concordato, mentre assume rilievo decisivo il superamento della soglia dei 150.000 euro, che determina la cessazione del CPB ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 13/2024.

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Il caso

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disciplinato l’accesso al CPB per i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e per coloro che aderiscono al regime forfetario.

Nel caso esaminato dall’Agenzia, un professionista che nel 2023 applicava il regime forfetario ha deciso, per opzione, di passare al regime semplificato per il periodo d’imposta 2024. Contestualmente, entro i termini previsti, ha aderito alla proposta di concordato basata sulla sua precedente qualifica di forfetario. Il dubbio interpretativo nasce dalla potenziale discrasia tra il regime fiscale effettivamente applicato nel 2024 (semplificato/ordinario) e le regole del concordato accettate (basate sul regime forfetario).

In particolare, l’istante chiedeva se il superamento della soglia di 150.000 euro di compensi nel 2024 comportasse la perdita degli effetti del concordato, pur essendo egli formalmente uscito dal regime forfetario per opzione e non per superamento dei limiti di legge.

Il passaggio al regime ordinario e la permanenza nel CPB

L’Agenzia delle Entrate chiarisce preliminarmente che il passaggio volontario dal regime forfetario a quello ordinario/semplificato nel primo anno di applicazione del CPB non costituisce causa di esclusione o preclusione. L’articolo 11 del d.lgs. n. 13/2024 prevede infatti l’esclusione solo per chi aderisce al regime forfetario per la prima volta proprio nel primo anno del concordato, senza contemplare l’ipotesi inversa. Ne deriva che il contribuente già forfetario nel 2023 può validamente aderire al CPB come tale, anche se dal 2024 opta per un diverso regime contabile.

Tale scelta, tuttavia, comporta un vincolo preciso: pur applicando le regole ordinarie o semplificate per la determinazione del reddito effettivo, il contribuente resta assoggettato alle regole del CPB “per forfetari” accettate in sede di adesione. Non è quindi possibile cumulare i benefici del concordato costruito per i forfetari con le soglie di tolleranza più ampie previste per i soggetti ISA, poiché ciò determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento.

Le soglie di ricavi e la cessazione del concordato

La disciplina del CPB per i forfetari prevede meccanismi specifici di stabilità, ma individua dei “punti di rottura” oltre i quali il patto con il fisco decade per evitare che lo strumento venga utilizzato da soggetti che hanno radicalmente mutato la propria dimensione economica. L’articolo 32 del d.lgs. n. 13 del 2024 stabilisce che il concordato cessa di avere efficacia se il contribuente supera il limite dei ricavi/compensi (fissato ordinariamente a 85.000 euro) maggiorato del 50 per cento.

Si delineano quindi due scenari distinti in base al volume d’affari conseguito:

  1. Superamento tra 100.000 e 150.000 euro: In questo caso, il contribuente fuoriesce immediatamente dal regime forfetario (regola generale del regime stesso), ma il concordato continua a produrre i suoi effetti per l’anno in corso.
  2. Superamento della soglia di 150.000 euro: Questa circostanza è considerata una modifica eccessiva delle caratteristiche del contribuente rispetto alla proposta formulata dall’Agenzia. In tale evenienza, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta stesso in cui si verifica il superamento.

Conclusioni

Nella Risposta n. 87/2026, l’autorità fiscale conclude che, nonostante il contribuente sia passato al regime semplificato per opzione, egli rimane soggetto alle cause di cessazione del CPB previste per la categoria di appartenenza al momento dell’adesione (ovvero i forfetari). Pertanto, l’ipotesi prospettata dall’istante di superare i 150.000 euro di compensi nel 2024 determina l’inevitabile cessazione del concordato con effetto immediato.

Il contribuente non potrà mantenere i benefici del CPB e dovrà assoggettare l’intero reddito effettivo a tassazione ordinaria, venendo meno la protezione offerta dall’accordo biennale a causa dello sforamento della soglia massima di tolleranza legislativa.

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