ATP e contraddittorio, quando la relazione “vale” per tutti

La relazione conclusiva dell’ATP può essere liberamente valutata dal giudice anche nei confronti delle parti che non hanno partecipato alla fase di istruzione preventiva? La Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 342/2026 (puoi leggerla cliccando qui), è intervenuta sull’utilizzabilità, nel giudizio di cognizione, della relazione redatta all’esito dell’accertamento tecnico preventivo. Per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “L’accertamento tecnico preventivo”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

L’accertamento tecnico preventivo

L’accertamento tecnico preventivo

Il presente lavoro, giunto alla sua III edizione, è aggiornato alle novità introdotte dalla Riforma Cartabia e alla giurisprudenza più recente e conferma la sua impostazione molto apprezzata nelle edizioni precedenti: contiene istruzioni pratiche per la richiesta dell’accertamento tecnico preventivo, istituto che persegue lo scopo di impedire l’inevitabile dispersione degli elementi probatori, in quanto il decorso del tempo produce modificazioni sia ai luoghi che alle persone; nonché per la richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, prevista dall’art. 696 bis c.p.c.

Questo strumento, insieme all’esigenza di preservare gli elementi probatori, favorisce l’interesse alla conciliazione delle parti nella fase antecedente all’instaurazione del giudizio di merito.

Attraverso itinerari giurisprudenziali, riferimenti normativi e formule, si risponde alle principali questioni legate all’applicazione dell’istituto dell’ATP e si risolvono, tra gli altri, quesiti in cui se ne valuta l’applicabilità al diritto industriale, al diritto amministrativo, al diritto previdenziale e al campo della responsabilità medica, la cui applicazione ha subìto importanti cambiamenti a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia.

Maria Teresa De Luca
Avvocato cassazionista. Si occupa di diritto civile e, in particolare, di diritto bancario ed esecuzioni immobiliari. Svolge la funzione di Professionista delegato alle vendite immobiliari presso il Tribunale di Taranto. Autrice di volumi e contributi su riviste giuridiche e portali on line.

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Analisi del caso

La vicenda prende avvio dall’acquisto di una moto che si guasta e provoca danni rilevanti. Prima di instaurare il giudizio di merito, le parti promuovono un accertamento tecnico preventivo (ATP). L’acquirente cita in giudizio il venditore; il venditore chiama in garanzia il produttore, che a sua volta chiama i soggetti a monte della filiera. Il giudice di primo grado accoglie la domanda dell’acquirente e respinge le domande di regresso e manleva; la Corte d’appello conferma la decisione.

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Nel primo giudizio di legittimità la Cassazione chiarisce la portata dell’art. 131 Codice del consumo sul regresso del venditore finale e, in generale, la riconducibilità alla stessa disciplina delle azioni “a catena” tra i soggetti coinvolti. Il giudizio viene riassunto in rinvio; tuttavia la Corte d’appello respinge nuovamente le domande di regresso, questa volta valorizzando un profilo probatorio: ritiene che l’esito dell’accertamento tecnico preventivo non sia utilizzabile verso i soggetti che non vi avevano partecipato, e da ciò fa discendere l’assenza di prova del difetto imputabile alla filiera produttiva.

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La decisione: la relazione dell’ATP, se acquisita, entra nel materiale probatorio

La Cassazione respinge il primo motivo e accoglie il secondo, cassando con rinvio. La relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo, una volta ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, diventa parte del materiale probatorio e può essere liberamente valutata dal giudice nei confronti di tutte le parti del processo, anche di quelle che non hanno partecipato alla fase di istruzione preventiva.

La Corte inquadra la relazione come documento utilizzabile e, se del caso, apprezzabile anche come prova atipica: non ha efficacia privilegiata, ma può concorrere a fondare il convincimento del giudice nel confronto critico con le altre risultanze istruttorie, purché il contraddittorio sia assicurato nel processo di merito mediante la possibilità per le parti di contestarne attendibilità e concludenza, chiedere approfondimenti e articolare mezzi istruttori.

Da qui l’errore attribuito al giudice del rinvio: non è ammissibile trattare, nello stesso giudizio, la relazione come elemento utilizzabile per affermare la responsabilità verso il danneggiato e, al contempo, considerarla come inesistente rispetto al soggetto chiamato in manleva, rigettando la domanda per “mancanza di prova”. La Cassazione evidenzia che un mezzo istruttorio ritualmente acquisito è soggetto al principio di acquisizione e non può produrre effetti probatori “a geometria variabile” a seconda delle parti.

Conclusioni

Se la relazione dell’ATP entra nel processo di cognizione, quindi, il giudice può valutarla nei confronti di tutti, e le parti che non hanno partecipato alla fase preventiva non possono limitarsi a invocarne l’inopponibilità, dovendo invece esercitare il contraddittorio nel merito. Per le domande di regresso e manleva: l’accertamento tecnico preventivo, quando acquisito, non può essere neutralizzato con un argomento meramente formale.

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