
La Terza Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza 11 giugno 2026, n. 19196, affronta un caso di deposito telematico dell’appello: un primo invio, effettuato da un avvocato senza procura, e un secondo, eseguito pochi minuti dopo dal difensore, respinto con la quarta PEC per causa non imputabile alla parte.
La Corte dichiara improcedibile l’appello: considera il primo deposito inesistente e non sanabile; ribadisce che il deposito si perfeziona solo con esito positivo dei controlli; afferma che, dopo il rifiuto della quarta PEC e prima della scadenza, la parte doveva attivarsi con l’istanza ex art. 60 c.p.c. L’inerzia resta ingiustificata.
La fattispecie
La vicenda processuale sottoposta all’esame della Terza Sezione presenta una stratificazione di anomalie telematiche che difficilmente si combinano nella pratica quotidiana, ma che proprio per questo offrono alla Corte l’occasione di precisare, in modo organico, i principi che governano il perfezionamento del deposito nel processo civile telematico e i rimedi esperibili dalla parte che subisce un esito negativo del ciclo delle PEC.
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Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
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Contenuti principali
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Punti di forza
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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
GUBER BANCA Spa, soccombente in primo grado nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dalla terza datrice di ipoteca Fe.Al., proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato la nullità del contratto di mutuo fondiario e dell’ipoteca costituita a garanzia del credito.
Il deposito telematico dell’atto di appello si svolgeva in modo intricato:
- alle ore 15:00 dell’8 luglio 2022, la costituzione in appello veniva eseguita con la firma digitale dell’avv. Tizio, soggetto estraneo al giudizio di primo grado e privo di qualsivoglia procura alle liti; alle ore 15:02, il sistema informatico comunicava un «errore imprevisto nel deposito»;
- alle ore 15:52, l’avv. Caio, effettivo difensore della Banca, procedeva a un secondo deposito corredato di propria firma digitale, ottenendo la ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC) e, subito dopo, la comunicazione dei controlli automatici con esito positivo (terza PEC);
- l’11 luglio 2022, tuttavia, la cancelleria accettava il primo deposito — quello firmato dall’avv. Tizio — e rifiutava con la quarta PEC il secondo, motivando il rifiuto con la formula «deposito di atto già pervenuto, causa iscritta con il n. 719/2022».
La Corte di appello di Brescia, investita dell’eccezione di improcedibilità sollevata dalle parti appellate, la rigettava, ritenendo tempestiva la costituzione della Banca per effetto della seconda PEC relativa al deposito del difensore effettivo. La Cassazione, accogliendo il ricorso principale proposto da Fe.Al., capovolge questa conclusione e dichiara l’improcedibilità dell’appello.
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Inesistenza dell’atto e regime ante-Cartabia dell’art. 182 c.p.c.
Il primo profilo affrontato dalla Corte riguarda la qualificazione giuridica del deposito effettuato dall’avv. Tizio. La Terza Sezione, richiamando Cass. n. 10815/2025, qualifica l’atto come processualmente inesistente, non come nullo: l’atto proveniente da chi non ha mai ricevuto né rilasciato procura alle liti è strutturalmente privo di uno degli elementi essenziali del mandato processuale, sicché non può produrre alcun effetto giuridico, nemmeno provvisorio.
Cruciale è la precisazione sul regime normativo applicabile. Poiché il giudizio di appello era stato instaurato nel luglio 2022, trovava applicazione ratione temporis il testo dell’art. 182 c.p.c. anteriore alla riforma operata dal D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia). Nel testo previgente, il potere del giudice di invitare la parte a regolarizzare il difetto di rappresentanza o di autorizzazione era limitato ai vizi sanabili; l’inesistenza dell’atto per carenza assoluta di procura esulava dall’ambito applicativo della norma e non era dunque passibile di sanatoria.
Il regime post-Cartabia — applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023 — ha sensibilmente ampliato i poteri di regolarizzazione del giudice, estendendo l’invito anche a ipotesi che in precedenza avrebbero integrato inesistenza.
La Corte non si sofferma su questa evoluzione normativa, che tuttavia assume rilievo sistematico: per i giudizi introdotti nella vigenza del nuovo testo, la medesima fattispecie potrebbe ricevere una soluzione diversa, ove il giudice disponga la regolarizzazione e la parte vi provveda nei termini assegnati.
Il deposito telematico come fattispecie a formazione progressiva
Il secondo snodo della motivazione ricostruisce l’architettura normativa del deposito telematico nel processo civile.
La Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179/2012 (applicabile ratione temporis, essendo l’art. 196-sexies disp. att. c.p.c. entrato in vigore solo dal 1° gennaio 2023), la tempestività del deposito è fissata al momento in cui il gestore PEC del Ministero della Giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna — la c.d. seconda PEC.
Tuttavia — e questo è il punto che la giurisprudenza ha costruito nel tempo — il perfezionamento della tempestività non equivale al perfezionamento definitivo del deposito. Quest’ultimo è condizionato all’esito positivo delle ultime due fasi del ciclo:
- i controlli automatici (terza PEC)
- e l’accettazione manuale della cancelleria (quarta PEC).
Solo il positivo superamento di entrambe costituisce l’equivalente telematico del timbro «depositato» apposto in ambiente analogico (Cass. n. 19307/2023, richiamata da Cass. Sez. U. n. 28403/2023; già Cass. n. 17404/2020; Cass. n. 27654/2022; Cass. nn. 238/2023 e 4787/2018).
Ne consegue che, in assenza della quarta PEC o in caso di suo esito negativo, il deposito è perfetto quanto alla tempestività ma non efficace quanto alla completezza, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo.
La fattispecie si configura dunque come a formazione progressiva: la seconda PEC radica la tempestività in modo anticipato, ma l’effetto definitivo del deposito rimane sospensivamente condizionato al buon esito dei controlli successivi. La parte interessata è onerata di fornire la prova che l’atto sia pervenuto all’ufficio giudiziario e abbia superato i controlli manuali — prova che non può essere surrogata dalla mera ricezione della seconda PEC.
L’onere di reagire e il rimedio ex art. 60 c.p.c.
Il passaggio più originale della pronuncia, e quello destinato ad avere maggiore ricaduta pratica, riguarda la condotta che la parte è tenuta ad adottare quando riceve una quarta PEC di rifiuto prima ancora che il termine per il deposito sia scaduto.
La Corte esclude che la parte possa restare inerte, anche quando — come nel caso di specie — un nuovo tentativo di deposito sembrerebbe destinato allo stesso esito negativo, essendo il sistema ormai iscritto a ruolo con un numero di causa derivante dal primo (inesistente) deposito.
Il rimedio indicato dalla Corte è l’istanza al giudice ai sensi dell’art. 60, n. 1, c.p.c., che consente alla parte interessata di chiedere la fissazione di un termine quando il cancelliere, senza giusto motivo, ricusa o omette di compiere gli atti richiesti.
La Terza Sezione — agevolmente estendendo il concetto di «cancelliere» all’ufficio giudiziario in senso lato, inclusa la fase automatizzata di accettazione — afferma che questo strumento è «del tutto adeguato a superare la situazione di inerzia della parte», ponendola in condizione di tutelarsi attivamente di fronte a una disfunzione del sistema informatico che non le è imputabile ma che nemmeno può essere ignorata.
Il principio di diritto ricavabile
Il principio di diritto enunciato in motivazione è chiaro:
«In tema di deposito telematico degli atti, in ipotesi di esito negativo dei controlli relativi alle PEC cui è subordinato il perfezionamento del deposito (terza e quarta PEC), la parte depositante — ove ritenga l’erroneità del percorso che ha portato a siffatto esito — ha l’onere di reagire attraverso i rimedi concessi dall’ordinamento, ed in particolare, ove i termini non siano ancora spirati, deve proporre istanza ex art. 60 c.p.c., mentre ove gli stessi siano decorsi, ricorrendone i presupposti, deve richiedere la rimessione in termini».
La bipartizione è significativa:
- quando il termine è ancora pendente, il rimedio è l’istanza ex art. 60 c.p.c.;
- quando il termine è già scaduto, il rimedio è la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ma solo «ricorrendone i presupposti», vale a dire ove la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per cause ad essa non imputabili.
Il sistema è coerente: la rimessione in termini presuppone che la decadenza si sia già consumata; l’istanza ex art. 60 c.p.c. interviene a monte, quando c’è ancora tempo per rimediare, imponendo alla parte una reazione diligente e tempestiva.
Osservazioni critiche
La pronuncia merita attenzione per la chiarezza del percorso argomentativo, ma solleva qualche interrogativo sul piano applicativo.
1) Il primo riguarda la praticabilità concreta del rimedio ex art. 60 c.p.c. nella finestra temporale che intercorre tra la ricezione della quarta PEC di rifiuto e la scadenza del termine.
Nel caso di specie, il rifiuto è comunicato l’11 luglio 2022 — terzo giorno feriale successivo al deposito — e a quella data il termine per la costituzione in appello era già scaduto. La Corte stessa riconosce che la parte «non poteva in alcun modo proporre istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.» perché la decadenza non si era ancora consumata al momento del recapito della quarta PEC, ma poi conclude che avrebbe dovuto proporre l’istanza ex art. 60 c.p.c. Il ragionamento è logicamente corretto, ma presuppone che la parte fosse in grado di monitorare in tempo reale l’intero ciclo delle PEC e di reagire in un lasso di tempo brevissimo. Nella prassi degli studi legali, la quarta PEC può giungere ore o giorni dopo il deposito, e spesso viene letta con ritardo: la rigidità dell’onere imposto appare in tensione con la realtà operativa del processo telematico.
2) Il secondo interrogativo riguarda il profilo della cancelleria.
La Corte accerta che l’ufficio giudiziario ha accettato il deposito dell’avvocato estraneo — un atto inesistente — e ha rifiutato il deposito del difensore effettivo, invertendo la corretta sequenza. Questa scelta della cancelleria non è qualificata come errore rilevante ai fini della non imputabilità della decadenza, ma semplicemente come circostanza che avrebbe dovuto indurre la parte a reagire.
La soluzione è formalmente coerente con il sistema, ma lascia aperta la questione se — in sede di istanza ex art. 60 c.p.c. o di eventuale rimessione in termini — la condotta della cancelleria possa essere valorizzata come causa esterna che ha determinato, o comunque contribuito a determinare, l’esito negativo del deposito.
Va segnalato, infine, che il filone delle pronunce sulla quarta PEC si sta consolidando rapidamente nel 2026:
- L’ordinanza n. 12288 del 2 maggio 2026 della stessa Terza Sezione ha introdotto il canone della «diligente immediatezza» come standard di condotta esigibile dal depositante che riceve un esito negativo;
- la n. 15923 del 23 maggio 2026 ha confermato l’improcedibilità in caso di anomalia «fatale» seguita da inerzia protratta per oltre tre mesi.
La n. 19196 si inserisce in questo filone aggiungendo il tassello dell’art. 60 c.p.c. come rimedio ante-decadenza — un contributo che, per la sua specificità, non era stato ancora esplicitato nelle pronunce precedenti e che costituisce, sul piano sistematico, il collegamento tra la disciplina del deposito telematico e il regime generale dei poteri del giudice nei confronti dei propri ausiliari.
Riferimenti giurisprudenziali
Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2026, n. 19196 – Cass. civ., sez. III, 2 maggio 2026, n. 12288 – Cass. civ., sez. III, 23 maggio 2026, n. 15923 – Cass. Sez. U., 20 novembre 2023, n. 28403 – Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2023, n. 19307 – Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2022, n. 27654 – Cass. civ., sez. VI-2, 28 giugno 2018, n. 4787 – Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2023, n. 238 – Cass. civ., 2025, n. 10815.










