Il principio di apparenza in materia di impugnazioni

Secondo il cd. principio di apparenza l’individuazione del rimedio impugnatorio esperibile contro un provvedimento giudiziale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione offerta dal giudice a quo, indipendentemente dalla sua giuridica correttezza ed altresì a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti.

L’applicazione del principio riveste particolare valenza con riguardo alle sentenze emesse su opposizioni esecutive: esse sono impugnabili con l’appello, qualora l’azione sia stata ricondotta dal giudice emittente la pronuncia nell’alveo dell’opposizione all’esecuzione, mentre sono unicamente ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., ove l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.

L’operatività del suddetto principio postula, tuttavia, una chiara sussunzione sub specie iuris nel provvedimento da impugnare: se invece una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa considerarsi effettiva (cioè a dire, quando essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l’attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, quello adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa del gravame.

I fatti di causa

La società di capitali Alfa s.r.l., per il tramite della mandataria Beta S.p.A., promosse in danno della società di capitali Gamma s.r.l. società agricola e, quali datori di ipoteca, di Tizio e Caio espropriazione immobiliare innanzi il Tribunale di Viterbo, per il soddisfo di un credito portato da plurimi mutui fondiari.

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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

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Nella procedura dispiegò intervento, sempre mercé la mandataria Beta S.p.A., la Delta s.r.l., cessionaria dalla Alfa s.r.l. dei crediti azionati.

Nel proporre uno actu opposizione avverso detta esecuzione, i soggetti esecutati dedussero l’inesistenza di un valido titolo esecutivo per nullità dei contratti di mutuo sotto diversi profili.

Con ordinanza del 31 dicembre 2019, il giudice dell’esecuzione rigettò l’istanza di sospensione dell’esecuzione, assegnando termine di sessanta giorni per l’introduzione del giudizio di merito.

A seguito di reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. degli opponenti [la società agricola Gamma s.r.l. – Tizio e Caio], il Tribunale di Viterbo, in composizione collegiale, con ordinanza del 24 aprile 2020 dispose la sospensione dell’esecuzione, revocando il provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Con atto di citazione notificato il giorno 8 maggio 2020, la Beta S.p.A., in veste di mandataria della Delta s.r.l., introdusse il giudizio di merito sull’opposizione, domandandone la declaratoria di inammissibilità o il rigetto.

All’iniziativa formularono resistenza gli originari opponenti, i quali, in via preliminare, eccepirono la tardiva introduzione del giudizio di merito e il difetto di legittimazione attiva della Delta s.r.l..

Con sentenza n. 848/2023 il Tribunale di Viterbo, disattese queste eccezioni preliminari, ha rigettato l’opposizione, ravvisando l’infondatezza dei relativi motivi, e accertato il diritto della attrice a procedere alla esecuzione forzata in forza dei titoli azionati.

Conseguentemente, propongono unitaria impugnazione di legittimità la Gamma s.r.l. società agricola, nonché i datori di ipoteca Tizio e Caio, per sei motivi; resiste con controricorso la Delta s.r.l. e, per essa, la società Omega.

Il cd. principio di trasparenza e il rapporto col principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Il primo motivo del ricorso di legittimità imputa al giudice territoriale di aver erroneamente qualificato l’opposizione come agli atti esecutivi, anziché all’esecuzione, come invece conforme all’oggetto della domanda, con cui era stato contestato il diritto a procedere all’esecuzione; conseguentemente, il Giudice di legittimità affronta ex officio quale prima questione, preliminare alla trattazione di tutte le altre, la ammissibilità della dispiegata impugnazione di legittimità in ragione della pretesa erronea qualificazione dell’opposizione come agli atti esecutivi, anziché all’esecuzione, operata dal Giudice territoriale.

All’uopo, il Giudice di ultima istanza chiarisce che l’indagine deve essere informata al principio di apparenza.

Invero, il principio di apparenza è immanente al rito delle impugnazioni a garanzia dell’affidamento processuale, della certezza del diritto e della stessa ragionevole durata del processo; id est in omaggio a tale principio assume rilevanza secondaria la correttezza o meno della qualificazione del mezzo di impugnazione operata dalle parti, atteso che detto principio impone al ricorrente sempre, solo e comunque l’adozione dello strumento processuale corrispondente alla qualificazione in concreto operata dal giudice a quo[1].

Orbene, se è vero come è vero che, in omaggio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, al fine di indagare la natura del provvedimento oggetto di gravame [se sentenza od ordinanza] deve farsi riferimento alla sostanza piuttosto che alla forma e/o al nomen iuris, è altrettanto vero che il rilievo attribuito alla sostanza trova temperamento nel principio secondo il quale l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all’azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza.

Emerge ictu oculi come il principio dell’apparenza, seppur non espressamente codificato dal legislatore, è corollario dei principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell’economia dell’attività processuale, evitando l’irragionevolezza di imporre di fatto all’interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio

circa l’esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo; per tale via, dunque, è preclusa in radice alla parte soccombente di scegliere il mezzo d’impugnazione secondo una propria diversa qualificazione.

In altre parole, a tutela delle esigenze di certezza del diritto e di affidamento per la parte ricorrente, sono eliminate le incertezze circa la reale natura dell’atto che, invece, avrebbero luogo qualora fosse privilegiata la discrezionalità della parte nella qualificazione del provvedimento e conseguentemente nella scelta del mezzo da esperire.

Il contrasto tra dottrina e giurisprudenza

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo per spettanze professionali forensi, la dottrina e taluna giurisprudenza hanno avvallato il più radicale orientamento che si pone ad appannaggio della sostanza che prevale sull’apparenza.

All’uopo, le SS.UU. con la nota Sentenza n. 390/2011, hanno escluso la sussistenza di ragioni di particolare evidenza per cui nella materia de qua debba negarsi prevalenza al principio di apparenza.

In specie, alle obiezioni dottrinali, seconde cui l’applicazione del principio dell’apparenza in subjecta materia comporterebbe l’inconveniente di avallare, senza possibilità di rimedio,

l’eventuale errore compiuto dal giudice, può rispondersi evidenziando:

  1. che nell’ipotesi in cui il giudice abbia erroneamente deciso con sentenza una controversia, che avrebbe dovuto essere invece definita con ordinanza non impugnabile, le conseguenze di tale errore, consistenti nel dare adito ad un giudizio di merito di secondo grado, non comportando alcuna elisione o compressione, ma anzi un allargamento dell’esercizio dei diritti di azione e difesa, risultano meno lesive e più accettabili sul piano di un’interpretazione costituzionalmente orientata, rispetto a quelle che deriverebbero, a discapito dei principi di affidabilità e di certezza dei rimedi impugnatori, dalla radicale adesione al principio di prevalenza della sostanza sulla forma;
  2. che nell’inversa ipotesi in cui il giudice abbia deciso con ordinanza non impugnabile, ai ritenuti sensi della l. n. 794 del 1942 art. 30, una controversia che avrebbe dovuto essere invece trattata nelle forme ordinarie e decisa con sentenza, così privando le parti della possibilità di appellare, l’errore non risulta irreparabile, ben potendo essere denunciato con il rimedio straordinario dei cui all’art. 111 Cost., anche e precipuamente al fine di recuperare il secondo grado di giudizio.

Seguendo l’orientamento affermato dagli Ermellini, il principio di apparenza permette di superare l’errore in cui è incorso il Giudice, ponendosi a vantaggio della parte soccombente nella misura in cui, qualora sia pronunciata una sentenza in luogo di una ordinanza, sarebbe ampliato l’esercizio dei diritti di azione e di difesa consentendo un doppio grado di giudizio; analogamente, qualora sia adottata un’ordinanza in luogo di una sentenza, la pronuncia non sarebbe comunque lesiva della posizione della parte soccombente che potrebbe denunciare l’errore del Giudice facendo ricorso al rimedio ex art. 111 Cost., attraverso cui recupererebbe, altresì, il doppio grado di giudizio.

La decisione della Corte

Nel caso in esame, la Terza Sezione, muovendo dal principio di apparenza, secondo cui il rimedio impugnatorio va individuato in base alla qualificazione dell’azione operata dal giudice a quo, a prescindere dalla sua correttezza e dalle prospettazioni delle parti, ne ha circoscritto l’applicazione alle sentenze rese su opposizioni esecutive, affermando quanto segue.

Le sentenze emesse su opposizioni sono impugnabili con l’appello, qualora l’azione sia stata ricondotta dal giudice emittente la pronuncia nell’alveo dell’opposizione all’esecuzione, mentre sono unicamente ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., ove l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.

Laddove sia mancata una qualificazione espressa del giudice a quo ovvero tale qualificazione consti affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente, l’attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, quello adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa del gravame.

In particolare, atteso l’unitario e coordinato apprezzamento di tre elementi strutturali della sentenza (epigrafe – motivazione – dispositivo) che depone, con univocità, per una qualificazione giudiziale in termini di opposizione all’esecuzione, l’autonomo convincimento dell’organo giudicante sulla natura dell’azione delibata è disvelato, in manera pregnante, dal dispositivo finale, segnatamente dalla declaratoria di esistenza del diritto a procedere esecutivamente, costituente l’oggetto tipico della controversia oppositiva contemplata dall’art. 615 cod. proc. civ..

Non solo, sebbene nella motivazione della sentenza oggetto di impugnazione si faccia espresso richiamo all’art. 618 cod. proc. civ., norma che disciplina l’opposizione agli atti esecutivi, trattasi di lapsus calami poiché tale richiamo segue alla locuzione “opposizione all’esecuzione” che è, altresì, recata sia nell’epigrafe che nel dispositivo della sentenza.

Conclusioni

Conclusivamente, può non a torto affermarsi che l’applicazione del principio c.d. di apparenza, ormai immanente al diritto processuale vivente, cui ha aderito la giurisprudenza maggioritaria, impone come necessaria l’indagine sugli atti e anche sul corteo logico – giuridico seguito al fine di accertare se l’adozione da parte del giudice di merito di quella determinata forma del provvedimento decisorio sia stata o meno il risultato di una consapevole scelta, ancorché non esplicitata con motivazione ad hoc.

Note

[1] Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17112.

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