Sospensione feriale dei termini processuali: giurisprudenza utile

Ogni avvocato e operatore del diritto sa bene che con l’arrivo dell’estate iniziano le difficoltà (e i dubbi) legati alla sospensione feriale e al calcolo dei termini processuali. Per legge i Tribunali (o meglio, le cancellerie e le segreterie giudiziarie) devono infatti restare aperti al pubblico anche nel periodo estivo, “secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari” (art. 162, Legge 1196 del 1960) ma alcuni termini processuali per le cause civili, penali e amministrative sospendono il loro decorso nel mese di agosto per riprenderlo a settembre.

Con particolare riferimento al diritto civile, a quali materie e in quali fasi si applica la sospensione feriale? Quali cause non sono soggette alla sospensione feriale dei termini? L’operatività della sospensione feriale dei termini può essere estesa anche a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente indicate dalla legge?

Mi chiamo Gabriele Voltaggio, sono un avvocato di Roma e questa è una raccolta di giurisprudenza utile e pratica sulla sospensione feriale dei termini processuali (e sui casi pratici più frequenti) che ho preparato per tutti i colleghi avvocati e per i professionisti del settore, per aiutarli ad orientarsi e comprendere cosa fare per evitare di incorrere in scadenze e rovinarsi così le vacanze estive.

Come funziona la sospensione feriale dei termini

Prima di esaminare la più recente giurisprudenza civile in materia di sospensione feriale, è anzitutto fondamentale ricordare qual è la normativa di riferimento e come funziona il calcolo dei termini feriali durante il periodo di sospensione.
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 742/1969 ss. mm. “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’articolo 201 del codice di procedura penale“.

Sospensione feriale: calcolo termini in avanti e a ritroso

In altre parole, i termini processuali per le cause civili, penali, amministrative che scadono tra il 1° agosto e il 31 agosto riprendono il loro decorso a partire dal 1° settembre. Nel calcolo dovrà inoltre essere computato anche il periodo antecedente alla sospensione. Allo stesso modo, dovendo calcolare un termine a ritroso, dovrà considerarsi anche il periodo posteriore alla sospensione, saltando la finestra temporale dal 31 agosto al 1° agosto per il conteggio dei giorni. Più concretamente, in applicazione della normativa citata e come precisato nel formulario commentato del nuovo processo civile:

  • un termine di 30 giorni che decorre dal 20 luglio, andrà calcolato senza tenere in considerazione i 31 giorni del mese di agosto ma computando nel conteggio anche i giorni di luglio successivi al dies a quo. Di conseguenza, considerando 11 giorni di luglio, 0 di agosto e 19 di settembre (per un totale 30 giorni), il termine in questione scadrà il 19 settembre;
  • dovendo invece calcolare un termine a ritroso, se la scadenza per il deposito è di 40 giorni prima dell’udienza, fissata al 20 settembre, il termine scadrà l’11 luglio (andando a ritroso, dovranno infatti essere computati nel calcolo 20 giorni di settembre, 0 di agosto, e 20 di luglio per un totale di 40 giorni)

Sospensione dei termini feriali: quando si applica

Chiarite le modalità di calcolo dei termini, è allora necessario comprendere in quali materie opera (e in quali no) la sospensione feriale.
In primo luogo, la sospensione non opera nel campo del diritto sostanziale: in via esemplificativa, vanno dunque regolarmente considerati anche i giorni del mese di agosto nel calcolo del termine di scadenza per l’invio della contestazione al venditore dei vizi di un bene acquistato (entro 8 giorni), oppure per la denuncia delle difformità o dei vizi di un immobile eseguito in esecuzione di un contratto di appalto (entro 60 giorni, termine che diventa di un anno se riguarda crolli o difetti strutturali dell’edificio).
Quanto invece ai procedimenti giudiziali, sono soggetti alla sospensione dei termini feriali i giudizi civili, amministrativi e tributari e, in particolare, quelli riguardanti:

  • i rapporti di pubblico impiego di competenza del giudice amministrativo;
  • la materia elettorale;
  • la separazione e il divorzio tra i coniugi e la responsabilità genitoriale (è stato infatti chiarito che “La sospensione feriale dei termini si applica alle cause in materia di separazione, divorzio ed esercizio della responsabilità genitoriale, poiché non rientrano nella materia degli “alimenti“, vedi ex multis Tribunale Udine, Sez. I, Decreto, 27/07/2023);
  • i procedimenti aventi ad oggetto il mantenimento del coniuge economicamente più debole e dei minori;
  • le cause per l’aggiornamento dell’assegno alimentare tra coniugi separati, salvo il caso in cui venga riconosciuta l’urgenza della controversia;
  • l’opposizione a ingiunzione per sanzioni amministrative L. 689/81 (esclusivamente quelle davanti alla Autorità Giudiziaria);
  • il merito, a cognizione ordinaria, successivo alle procedura di urgenza;
  • la riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato competente;
  • il regolamento di competenza e di giurisdizione;
  • l’impugnazione per nullità, revocazione e opposizione di terzo su lodi arbitrali;
  • innanzi il Tribunale delle acque pubbliche e alla Corte dei conti;
  • l’opposizione alla stima di indennità di esproprio;
  • l’impugnativa di delibere condominiali;
  • la locazione e il recesso del locatore per necessità, fatta eccezione per le fase sommarie delle cause di sfratto e convalida;
  • la notifica del decreto ingiuntivo (così come il termine per proporre opposizione).

Sospensione feriale: quando non si applica

Non sono invece soggetti alla sospensione feriale i seguenti termini e materie:

  • l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi;
  • i giudizi cautelari civili (sequestri, danni temuti per crolli, denuncia di nuova opera, diritto d’autore…);
  • le controversie in materia di lavoro;
  • le controversie su previdenza e relative impugnative di sanzioni ai datori di lavoro;
  • il ricorso straordinario al Capo dello Stato;
  • le cause per alimenti;
  • i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione;
  • i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • la dichiarazione e revoca di fallimenti, impugnazioni sia da parte del fallito che da parte dei creditori;
  • le cause in materia di omologazione del concordato preventivo;
  • l’impugnazione della sentenza che, rigettando la domanda di omologa, dichiara il fallimento;
  • le cause di sfratto e convalida di licenza per finita locazione, per la fase di tipo sommario;
  • le controversie relative ai rapporti agrari, soggette al rito del lavoro;
  • l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi;
  • il termine di efficacia del precetto;
  • le opposizioni a decreto di ammortamento di assegni bancari;
  • il procedimento disciplinare, non giurisdizionale, nel pubblico impiego;
  • il procedimento innanzi le Autorità garanti e indipendenti;
  • i termini per la notifica ai responsabili delle violazioni al Codice stradale;
  • il termine per l’impugnativa al Prefetto di violazioni al codice della strada.

Come chiarito dal Tribunale di Treviso, l’art. 3, L. n. 742/1969, che, mediante il richiamo ad altre norme (art. 92 ord. giud. e artt. 429 e 459 c.p.c.) elenca in modo tassativo procedimenti ai quali non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, ha carattere eccezionale, sicché l’operatività della sospensione feriale dei termini non può essere estesa a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente indicate dalla legge (Tribunale Treviso, 27/07/2023).

Giurisprudenza civile in materia di sospensione feriale dei termini

Compreso come opera la sospensione feriale e chiarito in via generale quando si applica (e quando invece non opera), ecco di seguito un elenco di giurisprudenza utile in materia, sia di legittimità che di merito, sulle questioni pratiche più controverse.

Consiglio: Se vuoi approfondire l’applicazione dell’istituto e leggere più commenti e sentenze sul punto, ti suggerisco di consultare:

Formulario commentato del Nuovo Processo civile 2024

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Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

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Sospensione feriale in materia di famiglia

In tema di obbligazioni alimentari, la Cassazione aveva chiarito che nelle cause in materia di mantenimento del coniuge economicamente più debole e dei minori, e a quelle connesse, in quanto rientranti nella ampia nozione di obbligazioni alimentari secondo il diritto eurounitario, non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/06/2023, n. 18044).

Contro tale orientamento, si è tuttavia recentemente pronunciata la Cassazione a Sezione Unite, la quale con la sentenza n. 12946 del 13/05/2024, ha ribadito che ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell’assegno divorzile, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo il caso in cui venga riconosciuta l’urgenza della controversia ai sensi dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario.

Per i giudici delle Sezioni Unite Civili, tale principio è infatti coerente con la ratio della sospensione feriale, volta a garantire la tutela giurisdizionale dei diritti, assicurando il riposo dei legali senza arrecare pregiudizio al diritto giurisdizionale garantito dall’art. 24 Cost. Le cause relative ad alimenti, escluse dalla sospensione, sono infatti ontologicamente distinte dalle cause di separazione o divorzio che riguardano obbligazioni alimentari o di mantenimento, le quali rispondono a finalità di solidarietà familiare e non richiedono lo stato di bisogno previsto dall’art. 438 c.c.

Al procedimento volto a ottenere il ritorno del minore presso l’affidatario al quale è stato sottratto si applica la sospensione feriale dei termini, non potendo esso essere ricondotto alla categoria dei procedimenti cautelari e non essendo ammissibile un’interpretazione analogica o estensiva del disposto dell’art. 3 della l. n. 742 del 1969, laddove vengono individuati i procedimenti sottratti alla predetta sospensione feriale (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/01/2024, n. 2873).

Quanto invece alle controversie aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell’unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato, è stato chiarito che le stesse hanno natura previdenziale, con la conseguenza che non trova applicazione, per esse, il termine di sospensione feriale; tale esclusione, dovendo intendersi riferita all’intero corso del procedimento giudiziario, riguarda anche il giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/04/2023, n. 10668).

Sospensione feriale per notifica e opposizione a decreto ingiuntivo

La sospensione feriale si applica ai termini previsti per la notificazione e l’opposizione dei decreti ingiuntivi: il termine previsto dall’art. 644 c.p.c., entro cui a pena di inefficacia deve essere notificato il decreto ingiuntivo, è infatti di natura processuale per cui non incidendo su situazioni giuridiche sostanziali delle parti e non essendo inerente alle controversie indicate all’art. 3 della legge n. 742 del 1969, è da ritenersi assoggettato alla sospensione feriale.

Vi sono tuttavia alcune eccezioni. In ambito di applicazione dei termini processuali, la sottrazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria alle norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – che, prevista dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969, opera in ogni fase concernente il processo del lavoro, stante lo scopo sollecitatorio perseguito dal legislatore – rileva anche rispetto al termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo concernente crediti di lavoro, nonostante l’inapplicabilità al procedimento monitorio, prima dell’opposizione, del rito del lavoro, data la prevalente rilevanza, ai fini in esame, della materia controversa (Tribunale Palermo, Sez. lavoro, Sentenza, 21/04/2022, n. 1319).

Anche l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 614 cod. proc. civ., per il recupero delle spese dell’esecuzione per obblighi di fare o di non fare, rientra tra i procedimenti soggetti alla regola dell’esclusione dalla sospensione feriale dei termini prevista dagli artt. 1 e 3 della l. n. 742 del 1969 e 92 dell’ordinamento giudiziario, trattandosi di controversia finalizzata al sollecito ristoro delle anticipazioni cui il creditore è stato costretto dall’inadempimento del debitore, quale indefettibile complemento di una effettiva tutela delle ragioni del primo, sicché è tardiva l’opposizione avverso quel decreto ingiuntivo, la quale sia stata proposta in violazione del termine di quaranta giorni, da computarsi senza tenere conto della maggiorazione per la sospensione feriale (Cass. civ., Sez. VI – 3, Ordinanza, 20/07/2016, n. 14961).

Sospensione feriale nei procedimenti di espropriazione

Il regime della sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, ivi incluse le controversie insorte in fase di distribuzione ai sensi dell’art. 512 c.p.c., anche nel caso in cui il diritto del creditore di partecipare alla distribuzione sia contestato deducendo la nullità, la simulazione o l’inefficacia del fatto costitutivo del credito da questi fatto valere in sede esecutiva, senza che rilevi che sia eventualmente invocata una pronuncia espressa sul punto (Cass. civ., sez. VI, 2 maggio 2022, n. 13797).

Quanto invece al termine di 90 giorni di efficacia del precetto, si tratta di un termine previsto a pena di decadenza non soggetto alla sospensione feriale; infatti, il termine di efficacia del precetto è completamente avulso dal processo esecutivo e non ha natura processuale (Cass. 1840/1976; Cass. 3457/1980).

Sono invece soggetti alla sospensione feriale dei termini i procedimenti di espropriazione forzata e anche gli atti del processo esecutivo come l’iscrizione a ruolo del pignoramento, il deposito dell’istanza di vendita o della relazione notarile ex art. 567 c.p.c. (Cass. 4841/1986).

Sospensione feriale del termine di versamento del saldo prezzo di aggiudicazione

Sempre in materia di vendita forzata, il termine di versamento del saldo del prezzo da parte dell’aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto è posto a presidio del relativo ius ad rem circa l’emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., attenendo all’adempimento dell’obbligazione pecuniaria assunta dall’aggiudicatario stesso, attività che non necessita di difesa tecnica, ma che costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale; ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ex art. 1 della legge n. 742 del 1969 (Cassazione civile, 8 giugno 2022, n. 18421).

Sospensione feriale nella liquidazione controllata

In tema di liquidazione controllata, il termine indicato per la presentazione delle domande di cui all’art. 270, co.2 lett. d), CCII è soggetto alla sospensione feriale di cui all’art. 1, L. 742/1969, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nel richiamato art. 270 CCII e nell’art. 201 CCII, che, all’ultimo comma, prevede l’applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all’art. 9 CCII (Tribunale Terni, Sentenza, 17/07/2023, n. 16).

Sospensione feriale nelle controversie in materia di lavoro e previdenza

Nel regime introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un’omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l’art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l’inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 26/05/2023, n. 14788).

Ne consegue che, ai fini della tempestività dell’impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione. In particolare, nel caso in questione, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso tempestivamente proposto in quanto le sanzioni amministrative irrogate riguardavano la fattispecie della violazione dell’obbligo di consegna della lettera di assunzione ai lavoratori, per la quale, in virtù del riaffermato principio di diritto, trova applicazione il periodo di sospensione feriale.

È stato inoltre chiarito che, ai sensi della legge n. 742 del 1969, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria non sono soggette alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche in relazione all’appello e al ricorso per cassazione (Corte d’Appello Catanzaro, Sez. lavoro, Sentenza, 05/04/2023, n. 268), comprese le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 28/02/2024, n. 5300).

Sospensione feriale nei termini di impugnazione

In tema di computo dei termini per proporre impugnazione e stabilire la definitività della sentenza che ha chiuso il processo presupposto, si deve fare corretta applicazione dei principi consolidati, considerando sia il dies a quo del termine ex L. 89/2001, sia il periodo di sospensione feriale (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 01/03/2024, n. 5532).

Con riferimento all’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, è stato chiarito che la stessa rientra tra i procedimenti ai quali non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 20/02/2024, n. 4572).

Sempre in materia di opposizioni esecutive, è stato altresì specificato che la proposizione di un ricorso per cassazione oltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., a causa dell’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alle opposizioni esecutive, comporta l’inammissibilità del ricorso stesso (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 20/02/2024, n. 4572).

Sospensione feriale nel diritto agrario

Le controversie in tema di riscatto agrario, poiché affidate alla competenza del giudice ordinario e non alla competenza delle sezioni specializzate agrarie, sono soggette alla sospensione feriale dei termini, a meno che non sorga la necessità, per effetto di una domanda riconvenzionale, di accertare l’esistenza del rapporto agrario legittimante ed il cumulo di cause venga rimesso, per competenza, alla sezione specializzata (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 25/03/2024, n. 7995).

Rapporto tra sospensione feriale e sospensione eccezionale

In caso di sospensione eccezionale dei termini stabilita dal legislatore, il periodo di un mese della sospensione feriale è assorbito da tale sospensione eccezionale, in quanto quest’ultima neutralizza la necessità della prima. Tuttavia, una volta esauritasi la sospensione eccezionale, riemerge la regola generale e se il termine perentorio per porre in essere un atto giudiziario scade durante il mese d’agosto, lo stesso non può che essere sospeso fino al successivo 31 agosto (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 21/02/2024, n. 4666).

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