Sgombero ERP, quando il ricorso ex art. 700 è inammissibile

Due decreti emessi a un giorno di distanza — Tribunale di Napoli, X sezione civile, decreto di inammissibilità n. cronol. 3983/2026 del 10 luglio 2026 (R.G. n. 13077/2026), e Tribunale di Lagonegro, sez. civ., decreto di rigetto n. cronol. 3951/2026 del 9 luglio 2026 (R.G. n. 566/2026) — offrono un banco di prova ravvicinato sul tema della residualità del ricorso cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. quando è impugnata, in via d’urgenza, un’ordinanza amministrativa di sgombero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica munita di efficacia di titolo esecutivo.

Il contributo ricostruisce la ratio decidendi di entrambi i provvedimenti, ne evidenzia le differenze di tecnica motivazionale — inammissibilità dichiarata come questione assorbente nel primo, esame di merito ulteriore e compensazione delle spese nel secondo — e ne trae alcune indicazioni operative per la difesa degli enti gestori del patrimonio ERP, oltre a un inquadramento sistematico del rapporto fra tutela d’urgenza atipica e opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Conviene partire dai fatti, opportunamente spogliati di ogni riferimento identificativo, perché è nella struttura della fattispecie, più che nei nomi delle parti, che si annida l’interesse sistematico della vicenda.

Il primo caso (Tribunale di Napoli, decreto di inammissibilità n. cronol. 3983/2026 del 10.07.2026, R.G. n. 13077/2026)

Un’occupante, priva di titolo, agisce in via d’urgenza contro l’ordinanza comunale di sgombero di un alloggio ERP, deducendo uno stato di fragilità sociale ed economica, la presenza di una figlia minore, l’assenza di soluzioni abitative alternative.

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L’ente di gestione e il Comune si costituiscono eccependo, in via preliminare, proprio l’inammissibilità del rimedio per difetto di residualità. Il giudice accoglie l’eccezione: l’ordinanza di sgombero, in quanto munita ex lege di efficacia di titolo esecutivo, è aggredibile solo con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., nel cui perimetro l’ordinamento colloca già gli strumenti sospensivi idonei a scongiurare il pregiudizio lamentato. Il ricorso ex art. 700 c.p.c., osserva il decreto, finirebbe altrimenti per aggirare il rimedio tipico appositamente previsto per contestare il diritto della pubblica amministrazione a procedere al rilascio coattivo.

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Gabriele Voltaggio
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Il provvedimento non si ferma qui: per completezza, esamina comunque il fumus e lo esclude, ribadendo che l’unico titolo idoneo a fondare la detenzione legittima di un alloggio ERP è il provvedimento formale di assegnazione, voltura o subentro, mai surrogabile da situazioni di fatto, versamenti di indennità di occupazione o dalla mera protrazione nel tempo dell’occupazione — nemmeno quando a sorreggerla vi siano condizioni di bisogno abitativo genuine e persino gravi.

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Il secondo caso (Tribunale di Lagonegro, decreto di rigetto n. cronol. 3951/2026 del 09.07.2026, R.G. n. 566/2026)

Vicenda diversa nella dinamica ma identica nella struttura giuridica: la ricorrente, sorella del defunto assegnatario, agisce per sospendere l’ordinanza di rilascio, sostenendo di aver diritto al subentro in ragione di una convivenza stabile e dell’assistenza prestata al fratello durante la malattia. Anche qui viene eccepita, e in parte accolta come argomento assorbente, la natura residuale del rimedio cautelare atipico: l’ordinanza di rilascio, munita di efficacia esecutiva dalla normativa regionale, si contesta con l’opposizione ex art. 615 c.p.c., non con il 700.

Il giudice, tuttavia, non si arresta al rilievo di residualità e affronta comunque il merito, giungendo comunque al rigetto: manca la prova della residenza anagrafica presso l’alloggio per il periodo minimo richiesto dal regolamento regionale, e viene tracciata una distinzione che merita di essere sottolineata — quella fra il subentro vero e proprio, disciplinato come successione nella posizione di assegnatario, e la diversa fattispecie della coabitazione a fini assistenziali, che pur essendo lecita e regolamentata non produce mai, per espressa previsione regolamentare, un effetto ampliativo del nucleo o un titolo al subentro.

Due applicazioni della residualità, diversi effetti sul contenzioso ERP

Messi a confronto, i due decreti non sono semplicemente due applicazioni dello stesso principio: sono due modi di applicarlo.

  • Nel primo caso la residualità è dirimente e la disamina del merito resta un obiter, per quanto argomentato; il ricorso è dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
  • Nel secondo, il rilievo di residualità apre il ragionamento ma non lo esaurisce, e il giudice preferisce spendere la propria motivazione soprattutto sul difetto di fumus, dichiarando il ricorso infondato (non inammissibile) e compensando le spese in ragione della complessità interpretativa della normativa regionale in tema di subentro.

Non è una differenza di poco conto per chi si occupa di contenzioso ERP dal lato della difesa dell’ente: l’esito dichiarativo dell’inammissibilità è per definizione meno esposto a un riesame nel merito in sede di reclamo, mentre un rigetto che si spinge nel merito, per quanto favorevole, lascia sul tavolo argomenti che la controparte potrà tentare di rimettere in discussione.

Il nodo teorico: perché la residualità non è un cavillo procedurale

L’art. 700 c.p.c. nasce come clausola di chiusura del sistema cautelare, non come clausola di apertura verso un accesso indiscriminato alla tutela d’urgenza. La sua vocazione sussidiaria — attenuata, ma non abrogata, dalla riforma dell’art. 669-octies introdotta dalla l. 80/2005 — impone che il rimedio atipico ceda il passo ogni volta che l’ordinamento appresti già uno strumento cautelare specifico capace di neutralizzare il pregiudizio dedotto.

Quando l’atto amministrativo che si intende paralizzare è già titolo esecutivo — e le ordinanze di sgombero ERP lo sono, per previsione delle normative regionali di settore che replicano lo schema dell’art. 18, comma 3, e dell’art. 11, comma 12, della disciplina statale — il rimedio proprio non è la sospensiva atipica bensì l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., che già contiene, nel proprio corpo, il potere del giudice dell’esecuzione di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.

Il punto, ben colto da entrambi i provvedimenti, è che l’ammissione del 700 c.p.c. in questi casi non aggiungerebbe una tutela ulteriore: duplicherebbe, per petitum sostanziale e causa petendi, una tutela già interamente disponibile altrove, con l’unico effetto pratico di consentire all’occupante di scegliere il foro e il rito a lui più favorevole. È esattamente questo l’abuso che la clausola di residualità è pensata per prevenire.

Sul piano squisitamente teorico, si potrebbe obiettare che l’opposizione ex art. 615 c.p.c. richiede la pendenza di un procedimento esecutivo già avviato o quantomeno imminente, mentre l’occupante che agisce ex art. 700 c.p.c. sovente lo fa in una fase preventiva, quando l’esecuzione non è ancora stata materialmente intrapresa.

È un’obiezione che i due decreti superano correttamente osservando che l’opposizione all’esecuzione è esperibile anche in forma preventiva, prima dell’inizio dell’esecuzione stessa, proprio per consentire alla parte intimata di ottenere la sospensione del titolo prima che il pregiudizio si consumi.

La preventività dell’azione, dunque, non giustifica la fuga verso l’atipico: il rimedio tipico è già strutturato per intercettare anche la fase antecedente all’avvio dell’esecuzione forzata.

Il profilo ERP: perché la materia amplifica il problema

Nel contenzioso relativo all’edilizia residenziale pubblica il tema della residualità si intreccia inevitabilmente con quello, più delicato sul piano umano, del bilanciamento fra il diritto sociale all’abitazione e l’interesse pubblico al recupero e alla corretta allocazione di un patrimonio strutturalmente scarso. È un terreno su cui la tentazione di piegare lo strumento processuale a un fine di giustizia sostanziale immediata è particolarmente forte, e proprio per questo merita di essere maneggiato con rigore.

Entrambi i decreti richiamano, condivisibilmente, la giurisprudenza costituzionale che riconosce il rango di diritto fondamentale all’abitazione ma ne condiziona la concreta soddisfazione alla effettiva disponibilità di alloggi e all’intermediazione di un provvedimento amministrativo espresso: il diritto alla casa non si traduce in un diritto all’alloggio specifico occupato di fatto, e tantomeno in una legittimazione a paralizzare, con lo strumento processuale sbagliato, un titolo esecutivo regolarmente formatosi.

La coabitazione — anche quando protratta, anche quando sorretta da ragioni assistenziali genuine, come nel caso della sorella che ha accudito il fratello malato — non equivale mai, in assenza dei presupposti di legge e del provvedimento formale dell’ente gestore, a un titolo di subentro. È una distinzione che la disciplina regionale campana traccia con nettezza fra l’art. 19 (subentro) e l’art. 20 (coabitazione assistenziale), e che i giudici, in entrambi i procedimenti, hanno cura di non confondere.

Vale la pena di segnalare, per chi si occupa di difesa erariale in questa materia, una implicazione operativa non trascurabile: l’eccezione di inammissibilità per difetto di residualità va sollevata sempre, in via preliminare e a prescindere dalla solidità delle difese nel merito, perché consente — quando accolta in via assorbente, come nel secondo dei due decreti qui esaminati — di ottenere una pronuncia più difficilmente aggredibile e, soprattutto, di evitare che il giudice, esaminando il merito, consolidi obiter dicta suscettibili di essere ripresi in un successivo giudizio di opposizione all’esecuzione o in un giudizio di merito sul subentro.

La circostanza che uno dei due provvedimenti qui commentati abbia comunque scelto di argomentare anche sul fumus, pur avendo accolto l’eccezione preliminare di residualità solo obiter, testimonia quanto la prassi giudiziaria resti in questa materia sensibile all’esigenza di dare comunque una risposta sostanziale, anche quando lo strumento processuale scelto dal ricorrente sarebbe di per sé sufficiente a definire la lite in rito.

Il richiamo ai precedenti di legittimità e la loro funzione nei due decreti

Entrambi i provvedimenti si appoggiano, sia pure con pesi diversi, a un nucleo di giurisprudenza di legittimità che merita di essere isolato perché costituisce l’ossatura argomentativa replicabile in casi analoghi.

Il decreto lucano richiama Cass., sez. un., 7 luglio 2011, n. 14956, a fondamento del principio per cui l’azione cautelare atipica difetta del requisito della sussidiarietà ogniqualvolta la tutela invocata si sovrapponga, per petitum sostanziale e causa petendi, a quella già conseguibile con il rimedio tipico previsto dall’ordinamento — principio che le Sezioni Unite avevano enunciato in un contesto diverso ma che si presta a una applicazione diretta al rapporto fra art. 700 c.p.c. e art. 615 c.p.c.

Lo stesso decreto richiama altresì Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2023, n. 12957, per il principio, di segno più sostanziale che processuale, secondo cui l’assegnazione di un alloggio ERP non può conseguirsi per facta concludentia, stante la necessità della forma scritta ad substantiam sia per la natura pubblicistica del rapporto sia per l’esigenza di verifica costante della permanenza dei requisiti in capo agli assegnatari: un principio che chiude ogni spazio a letture della coabitazione di fatto come fonte autonoma di titolo.

Il decreto napoletano, dal canto suo, valorizza la sentenza della Corte costituzionale n. 166/2008, la quale, pur riconoscendo il rango di diritto fondamentale all’abitazione, ne condiziona espressamente la concreta soddisfazione all’effettiva disponibilità di alloggi e alla necessaria intermediazione di un provvedimento amministrativo attributivo: un passaggio che serve al giudice partenopeo per disinnescare l’argomento, spesso speso dai ricorrenti in questa materia, secondo cui lo stato di bisogno abitativo legittimerebbe di per sé il mantenimento nella detenzione di un bene pubblico.

Il combinato di questi tre riferimenti — la sussidiarietà cautelare, la forma scritta ad substantiam dell’assegnazione, il condizionamento del diritto sociale alla casa alla disponibilità amministrativa — compone un apparato argomentativo solido, che le difese degli enti gestori possono richiamare in blocco ogni volta che un ricorso ex art. 700 c.p.c. venga proposto contro un’ordinanza di sgombero ERP già titolo esecutivo.

Il regolamento delle spese come indicatore della forza dell’eccezione

Un ultimo rilievo, di taglio più pratico che teorico, riguarda la sorte delle spese processuali nei due procedimenti, che riflette in modo abbastanza trasparente quanto la questione di rito sia stata effettivamente decisiva.

Nel decreto napoletano, dove l’inammissibilità per difetto di residualità è la ratio autonoma e sufficiente della decisione, il giudice applica senza attenuazioni il principio di soccombenza ex art. 91, comma 1, c.p.c., condannando la ricorrente al rimborso integrale degli onorari in favore di entrambi i resistenti costituiti.

Nel decreto lucano, dove la questione di residualità è trattata come premessa ma il cuore della motivazione si sposta sul difetto di fumus — con un apparato argomentativo che ha richiesto, come esplicitato nella stessa ordinanza, “uno specifico approfondimento interpretativo” del rapporto fra la disciplina del subentro e quella della coabitazione assistenziale nel regolamento regionale — il giudice ravvisa in questa complessità interpretativa le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

È un dato che conferma, indirettamente, come l’accoglimento netto e assorbente dell’eccezione di residualità produca non soltanto un effetto processuale più solido, ma anche una conseguenza economica più favorevole per la parte resistente vittoriosa: un ulteriore argomento, se ancora ve ne fosse bisogno, per la difesa degli enti gestori a insistere sulla eccezione preliminare di rito prima ancora di intrattenersi sul merito.

Una notazione conclusiva

La convergenza, a distanza di un solo giorno, di due Tribunali diversi sullo stesso principio non è casuale: è il sintomo di una prassi ricorrente, quella dell’occupante sine titulo (o del preteso subentrante privo dei requisiti sostanziali) che tenta la via del 700 c.p.c. come ultima trincea contro l’esecuzione di un titolo che l’ordinamento ha già deciso di rendere autonomamente esecutivo.

Il rigore con cui la giurisprudenza di merito sta presidiando il requisito della residualità in questa materia non è un formalismo ostile alle ragioni sociali sottese all’occupazione abusiva, ma la condizione stessa perché il sistema delle tutele cautelari resti coerente: se il 700 c.p.c. diventasse la via maestra per contestare ogni titolo esecutivo amministrativo, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. perderebbe la propria funzione, e con essa l’intero disegno codicistico che distribuisce le tutele cautelari secondo un criterio di specialità.

È un equilibrio che vale la pena di ribadire ogni volta che la prassi lo mette alla prova.

Francesco Russo
Avvocato cassazionista presso l’Avvocatura interna dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (ACER Campania). Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo, diritto pubblico dell’economia ed edilizia residenziale pubblica. È autore di contributi e articoli di approfondimento giuridico pubblicati su portali specializzati e riviste online, con particolare attenzione ai temi della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dell’intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi e dei nuovi modelli di decisione pubblica.

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