Mediazione demandata dal giudice: l’omissione causa l’improcedibilità della domanda giudiziale

La mediazione demandata dal giudice può essere disposta anche quando le parti abbiano già esperito, senza esito positivo, il tentativo obbligatorio ante causam. È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 736 del 9 aprile 2026, che chiarisce la diversa funzione dei due modelli di mediazione e le conseguenze processuali dell’inerzia delle parti: se il nuovo tentativo ordinato dal giudice non viene avviato, la domanda giudiziale diventa improcedibile. Per approfondire, consigliamo il volume “Le ultime novità nella mediazione civile e commerciale”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Le ultime novità nella mediazione civile e commerciale

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Il testo fornisce una guida chiara e operativa delle novità introdotte dal recente correttivo (D.Lgs. n. 216/2024) tramite l’esame di temi centrali quali la condizione di procedibilità, la mediazione demandata dal giudice, la durata della procedura e l’efficacia esecutiva degli accordi raggiunti.
Particolare attenzione è dedicata anche alle nuove disposizioni relative alla mediazione telematica, agli incontri da remoto e ai benefici fiscali per le parti interessate. Scritto da un team multidisciplinare di professionisti, mediatori civili e commerciali iscritti all’Organismo di Mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, il volume si propone come strumento prezioso per avvocati, commercialisti, mediatori, giudici e operatori che desiderano approfondire e applicare con competenza la nuova disciplina della mediazione.

Claudia Bruscaglioni
Avvocato, Mediatore ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e mediatore di international business disputes con accreditamento del CEDR. Ha oltre 25 anni di esperienza di trattative nei settori societario e bancario, project financing, energy, construction.
Carlo Francesco
Bubani Cremonese, Dottore commercialista, Revisore legale e degli enti locali, Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Ha esperienza trentennale come consulente aziendale e dirigente in società italiane e multinazionali quotate. Esperto in organizzazione aziendale, negoziazione, multiculturalità e leadership, è relatore in webinar e seminari sugli strumenti ADR.
Morena La Tanza
Commercialista, Consulente aziendale, Revisore legale e Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Responsabile dell’Organismo di mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, è relatrice in convegni e seminari sulle materie ADR.
Massimo Oldani
Commercialista, Gestore della crisi da sovraindebitamento, Consulente tecnico del giudice in ambito civile e penale, Mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e Arbitro. Formatore in tecniche ADR e Responsabile scientifico riconosciuto dal Ministero della Giustizia in enti di formazione per mediatori.
Flavia Silla
Avvocato patrocinante in Cassazione e Dottore commercialista in Milano e Roma nonché Revisore legale, Mediatore ai
sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e pubblicista. È socio fondatore di Enne.Zero, associazione tra avvocati e professionisti della negoziazione.
Collabora da tempo in qualità di docente a corsi e seminari organizzati da importanti società di formazione.

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Claudia Bruscaglioni, Carlo Francesco Bubani Cremonese, Morena La Tanza, Massimo Oldani, Flavia Silla,, 2025, Maggioli Editore
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La mediazione quale strumento d’elezione per la soluzione delle controversie

Com’è noto, con la Direttiva comunitaria n. 52 del 21 maggio 2008, il Consiglio e il Parlamento europeo, ha disciplinato la mediazione quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie nelle materie civili e commerciali.

Conseguentemente, il nostro paese ha accolto la prefata normativa comunitaria con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, nel proseguo novellato, dapprima, dal D.lgs. n. 149/2022 e, di poi, dal D.lgs. n. 216/2024, con cui si sono ampliate le materie soggette al preventivo esperimento della mediazione.

Ora, come emerge anche dai considerando della primitiva direttiva, l’intenzione coltivata dal legislatore comunitario è quella di introdurre, come, d’altronde, già previsto nel diritto anglosassone, uno strumento di natura negoziale che fosse alternativo a quello squisitamente giudiziale.

L’obiettivo non è soltanto quello di contribuire a instillare nella società dei diversi paesi membri dell’unione la cultura della negoziazione quale strumento alternativo alla litigiosità di carattere giudiziario, bensì anche quello di contenere il ricorso alla giurisdizione.

Sotto quest’aspetto, la normativa comunitaria incoraggia il ricorso alla mediazione riconoscendo anche incintivi di natura fiscale, prospettando alle parti che si determinano a ricorrere a tal strumento di componimento negoziale riconoscimenti di carattere premiale, anche sotto il profilo delle spese di lite.

La mediazione obbligatoria

Come si è osservato in precedenza, con il D. Lgs. n. 28 del 2010, il legislatore italiano ha recepito, tra l’altro, la direttiva comunitaria in questione, introducendo, per tal via, a livello normativo, l’istituto della mediazione civile come strumento alternativo alla soluzione delle controversie tra le parti.

In particolare, l’art. 5, comma uno, del D. Lgs. n. 28 del 2010, introduce la mediazione obbligatoria stabilendo, tra l’atro, che “…Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ..”.

Giova evidenziare che, ai sensi del citato art.5, nelle materie ivi indicate, il preventivo espletamento della mediazione è obbligatorio con la conseguenza che, qualora esso non venga celebrato dalle parti, la domanda giudiziale verrà dichiarata improcedibile dal giudice.

L’omesso esperimento della mediazione nelle materie per le quali essa è obbligatoria può essere eccepito dalla parte interessata ovvero rilevato d’ufficio dal giudicante non oltre la prima udienza.

Orbene, è d’uopo dar conto, altresì, che, in forza della riforma c.d. Cartabia, la mediazione, attualmente, oltre ad incidere, tra l’altro, sulla durata temporale, elevandola da tre a sei mesi, è contemplata come strumento di componimento delle controversie anche nell’ambito del Patrocinio a Spese dello Stato.

Precisamente, in quest’ottica, il legislatore nazionale ha voluto incentivare, ulteriormente, il ricorso a tal strumento di soluzione negoziale, circoscrivendone l’utilizzabilità soltanto alle materie per le quali è già previsto il preliminare tentativo della mediazione, riconoscendo il compenso, dimidiato rispetto ai compensi tabellari posti secondo il D.M.55/2014, ai difensore iscritti negli appositi elenchi, laddove l’esito della procedura sia di carattere positivo.

La mediazione demandata dal giudice

Nondimeno, accanto alla mediazione obbligatoria, il legislatore ha introdotto anche la c.d. mediazione demandata.

Difatti, con l’art. 5 quater, di cui al D. Lgs. n.28 del 2010, si è disciplinata la mediazione demandata dal giudice secondo il quale “…“Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, ((fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione)), valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. (…). All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale…”.

Ebbene, la mediazione in esame, rappresenta un istituto diverso da quello di carattere obbligatorio in precedenza illustrato, atteso che, in tal ipotesi, la decisione di ricorrere a tal strumento di composizione negoziale è rimessa al prudente apprezzamento del giudicante.

È, pertanto, rimesso all’insindacabile valutazione del magistrato, cui è affidata la decisione di una controversia, di invitare, anche nell’ambito del giudizio di primo grado, le parti a celebrare una mediazione anche per le materie di carattere non obbligatorio.

E pur tuttavia, con il recente approdo giurisprudenziale, che ci presteremo a esaminare nel proseguo, il ricorso alla mediazione viene incentivato dal giudicante anche laddove le parti abbiano già espletato il preventivo ricorso a tal strumento con esito negativo.

Ciò anche ove l’invito rivolto dal giudicante alle parti a celebrare una nuova mediazione abbia a oggetto una materia per la quale la legge pone l’obbligatorietà, a pena d’improcedibilità, del preventivo esperimento di tal strumento di risoluzione negoziale.

Il principio affermato dal giudice di merito

Illustrati, seppur succintamente, e in modo non esaustivo, i caratteri salienti dell’istituto della mediazione civile, con la sentenza in scrutinio, la giurisprudenza di merito, ha confermato, sulla base del precedente orientamento giurisprudenziale, che al giudice è riservato il potere di invitare, con apposita ordinanza, a celebrare, nuovamente, un nuovo tentativo di mediazione, e ciò anche laddove il precedente tentativo sia stato esperito con esito negativo.

Con la pronuncia ora in commento, il giudicante compie un’approfondita analisi della mediazione, scrutinandola nei suoi diversi aspetti, da quella di carattere obbligatorio a quella demandata dal giudice, evidenziando, giusto appunto, che spetta al magistrato decidere se sia utile rimettere le parti ancora una volta davanti al mediatore.

In questa indagine, il giudicante esalta, alla luce del dettato normativo innanzi descritto, la differenza tra la mediazione obbligatoria e quella demandata dal giudice.

Difatti, nella mediazione demandata, l’obbligatorietà dell’esperimento non discende dall’oggetto della controversia, come si evince dal portato normativo del primo comma dell’art.5, dove sono elencate tassativamente le materie per le quali la preventiva celebrazione della mediazione è obbligatoria, ma, piuttosto, da una prudente valutazione che il giudicante compie sul merito della controversia, anche alla luce delle risultanze istruttorie emerse durante l’incardinato processo.

Seguendo questa riflessione, se le risultanze istruttorie offrono un quadro istruttorio che non consentirebbe al giudicante di giungere alla decisione del merito della causa, nulla esclude che questi, perseguendo la ratio della legge, che è proprio quella di addivenire ad una composizione degli interessi delle parti, inviti queste ultime a celebrare una nuova mediazione.

E ciò, si badi bene, anche se oggetto della controversia fosse una materia per la quale le parti, in ossequio al dettato dell’art. 5, comma uno, del D. Lgs. n. 28 del 2010, avevano, seppur con esito negativo, già esperito l preventivo obbligo di mediazione.

Cosicché, con la sentenza in esame, si statuisce, tra l’altro, che “…Nel caso della mediazione demandata, diversamente dall’ipotesi contemplata dall’art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 28 del 2010, l’obbligatorietà non discende dall’oggetto della controversia, ma da una valutazione discrezionale operata dal giudice, tenuto conto della natura della causa, dello stato dell’istruzione, del comportamento delle parti e di ogni altra circostanza, e, dunque, della potenziale “mediabilità” della lite. A nulla rileva, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, che sia stato già esperito il procedimento di mediazione ante causam, in quanto obbligatoria ex lege, atteso che si tratta di modelli diversi e non alternativi, fondati su presupposti diversi….”. (Trib. Latina, Sezione Civile, Sent. n. 736 del 9 aprile 2026).

A nulla rileva, quindi, che il precedente tentativo di mediazione, la cui celebrazione primitiva non impedisce che il giudice ne disponga una nuova, con l’ulteriore conseguenza, in punto di diritto, che l’inattività delle parti che non si attivano per espletare una nuova mediazione, conduce, similmente al mancato esperimento della mediazione obbligatoria, alla dichiarazione processuale dell’improcedibilità della domanda.

In tal direzione, si precisa che “…la mediazione demandata (…) una volta disposta, essa vada esperita entro l’udienza fissata nell’ordinanza per la verifica dell’esito conciliativo, pena, in mancanza, come già osservato, l’improcedibilità della domanda giudiziale…”. (Trib. Latina, Sezione Civile, Sent. n. 736 del 9 aprile 2026).

Nella fattispecie sottoposta al vaglio del giudicante, la controversia aveva a oggetto un giudizio di divisone dell’asse ereditario, la cui domanda giudiziale era stata incardinata, presso il competente tribunale, dopo il fallimento della mediazione obbligatoria.

Dagli atti di causa e, in particolare, dall’espletata fase istruttoria, eseguita anche tramite CTU, era emerso che l’immobile, compreso nel compendio ereditario, era affetto da irregolarità edilizie e urbanistiche.

A fronte di tal dato istruttorio, appellandosi all’orientamento giurisprudenziale corroborato dalle Sezioni Unite Civile (Cass. Civ., Sez. Un., n. 25021 del 7 ottobre 2019), secondo le quali il giudicante non può procedere alla utile divisione di un immobile oggetto di irregolarità urbanistiche, non superate da idonea documentazione agli atti mancante, atteso che al giudice non è consentito realizzare con la pronuncia un effetto maggiore di quello che le parti possono perseguire nell’ambito della loro autonomia negoziale.

Conseguentemente, il giudicante, sposato il predetto insegnamento delle Sezioni Unite, appellandosi, inoltre, proprio alla ratio sottesa all’istituto della mediazione, ha rimesso le parti dinanzi al mediatore, affinché in quella sede, nell’ambito dell’esercizio della loro autonomia negoziale, potessero giungere a una soluzione negoziale della controversia.

Eppure, di fronte al predetto invito del giudicante, reso all’uopo con apposita ordinanza, ecco che le parti non si attivavano, ritenendo, erroneamente, che tal invito, trattandosi di mediazione demandata, non assumesse il tono di una mediazione obbligatoria, in quanto decisa dal giudicante sulla base di un suo apprezzamento discrezionale.

All’udienza in precedenza fissata dal giudicante, questi constatando l’omissione della nuova mediazione, ai sensi del comma secondo dell’art. 5, del D. Lgs. n. 28 del 2010, dichiarava l’improcedibilità della domanda compensando, così, anche le spese processuali.

Conclusioni

Alla luce delle superiori argomentazioni giuridiche, possiamo giungere alle seguenti riflessioni.

Dal punto di vista del legislatore, l’istituto della mediazione assume, ormai, il valore di uno strumento d’elezione di composizione delle controversie nelle materie civili.

In forza delle varie riforme susseguitesi nell’ultimo triennio, la mediazione è uno strumento di soluzione delle controversie rimesso al giudicante che da questi può essere utilizzato anche laddove il precedente tentativo espletato dalle parti in contesa abbia avuto esito negativo.

Ciò collima appieno con la ratio dell’istituto in esame proteso a favorire il ricorso a uno strumento di soluzione alternativa, rispetto a quella di carattere giudiziale, delle controversie in materia civile.

Avv. Giovanni Stampone
Avvocato in Roma. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con tesi in Diritto amministrativo su “Interesse legittimo e responsabilità aquiliana secondo la Direttiva CEE n. 665/1989” (rel. Prof. Franco Ledda). Collabora come redattore con le riviste giuridiche Giuricivile.it, Diritto.it e CondominioZeroProblemi. Autore del volume "Il contratto di concessione", con contributi sui temi della giurisdizione e della competenza nelle comunicazioni. Svolge attività di volontariato come avvocato presso l’O.D.V. “Avvocato di Strada” – sportello di Roma, offrendo ascolto e consulenza legale a persone senza fissa dimora.

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