Associazione professionale, la quota dipende dai patti

La Cassazione, con l’ordinanza n. 15396/2026, ha chiarito quale disciplina trovi applicazione ai rapporti patrimoniali tra professionisti associati quando l’associazione sia stata costituita ai sensi della legge n. 1815 del 1939. La Corte ha ribadito che tali associazioni traggono la propria regolamentazione anzitutto dalla volontà delle parti e che, ove i patti associativi rinviino espressamente alle norme codicistiche sulle associazioni, non può trovare applicazione la disciplina delle società semplici e, in particolare, l’art. 2289 c.c. in tema di liquidazione della quota del socio uscente.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

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Il caso

La controversia nasceva dai rapporti economici intercorsi tra uno studio professionale associato e un professionista che aveva cessato di farne parte. Tra le domande formulate nel giudizio vi era anche quella diretta a ottenere la liquidazione della quota associativa al momento della cessazione del rapporto.

Il tribunale rigettava tale pretesa e la decisione veniva confermata dalla corte d’appello. Il professionista proponeva quindi ricorso per cassazione, sostenendo che avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina delle società semplici e, in particolare, l’art. 2289 c.c., che riconosce al socio uscente il diritto alla liquidazione della quota.

Centralità dell’autonomia negoziale nelle associazioni professionali

Nel rigettare il motivo di ricorso, la Suprema Corte ha ricordato che le associazioni professionali costituite ai sensi della legge n. 1815 del 1939 non sono automaticamente assoggettate alla disciplina delle società di persone.

Secondo la Cassazione, la regolamentazione di tali organismi trova la propria fonte principale nella volontà dei professionisti che li hanno costituiti. Di conseguenza, per individuare la disciplina applicabile occorre innanzitutto esaminare il contenuto dei patti associativi e verificare quali regole le parti abbiano scelto di adottare.

La Corte si colloca così nel solco dell’orientamento che attribuisce rilievo decisivo all’autonomia privata nella conformazione dei rapporti interni degli studi professionali associati.

Il rinvio espresso alla disciplina delle associazioni

L’elemento decisivo della controversia era rappresentato dal contenuto dell’art. 37 dei patti associativi, secondo il quale, per quanto non espressamente disciplinato dall’accordo, trovavano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di associazioni.

La Cassazione ha attribuito pieno valore a tale clausola, osservando che le parti avevano effettuato una scelta precisa circa il regime giuridico destinato a regolare il loro rapporto.

Proprio in ragione di questo rinvio convenzionale, non era possibile sostituire alla disciplina volontariamente prescelta quella delle società semplici, invocata dal ricorrente al fine di ottenere la liquidazione della quota associativa.

Esclusa l’applicazione dell’art. 2289 c.c.

Una volta riconosciuta l’operatività della disciplina delle associazioni, la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di applicazione dell’art. 2289 c.c.

La norma, infatti, riguarda esclusivamente i rapporti tra società e socio uscente e non può essere estesa alle associazioni professionali quando i patti associativi abbiano espressamente richiamato una diversa disciplina.

La Cassazione ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito che aveva applicato l’art. 24, quarto comma, c.c., disposizione secondo cui l’associato che abbia cessato di appartenere all’associazione non può vantare diritti sul patrimonio dell’ente né pretendere la restituzione dei contributi versati.

Esito della decisione e conclusioni

La Cassazione ha accolto il ricorso soltanto con riferimento a una diversa questione concernente il calcolo degli utili e delle ritenute, rigettando invece il motivo relativo alla liquidazione della quota associativa. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio limitatamente al profilo accolto.

Le associazioni tra professionisti costituite ai sensi della legge n. 1815 del 1939 traggono la propria disciplina dalla volontà delle parti; qualora i patti associativi prevedano il rinvio alle norme del codice civile in materia di associazioni, trova applicazione tale disciplina e non quella delle società semplici, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2289 c.c. sulla liquidazione della quota del socio uscente.

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