Offese al collega: quando l’avvocato non commette illecito

Quando le espressioni dure utilizzate da un avvocato nei confronti di un collega diventano disciplinarmente rilevanti? Con la sentenza n. 103/2026 (puoi leggerla cliccando qui), il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha chiarito il confine tra critica professionale e offesa al collega, ribadendo al contempo il divieto di contattare direttamente una controparte già assistita da un difensore. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.

Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
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commento operativo,
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preclusioni processuali,
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Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.

Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
controversie di lavoro;
precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
procedimenti possessori;
separazione, divorzio e cumulo delle domande;
arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.

Punti di forza
Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto

Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

Il caso: il contatto diretto con la banca assistita da un avvocato

La vicenda nasce da una controversia tra il cliente dell’avvocata sottoposta a procedimento disciplinare e un istituto bancario.

Tra la professionista e una funzionaria della banca erano in corso trattative per la definizione a saldo e stralcio dell’esposizione debitoria del cliente. Durante tali interlocuzioni, al debitore veniva però notificato un atto di precetto, sottoscritto da un avvocato incaricato dall’istituto di credito.

Appresa la notifica, la professionista tentava di contattare telefonicamente il collega, senza riuscirvi. Nello stesso giorno inviava quindi un’e-mail direttamente alla funzionaria della banca, chiedendo spiegazioni.

Successivamente, con una lettera indirizzata all’istituto di credito, formulava una richiesta di risarcimento dei danni, qualificando la condotta contestata come «intimidazione illecita» e definendo il precetto «illegittimo» e notificato «in violazione di legge».

Il Consiglio distrettuale di disciplina dell’Umbria aveva ritenuto la professionista responsabile sia del contatto diretto con la parte assistita sia dell’utilizzo di espressioni offensive e denigratorie nei confronti del collega. Applicava quindi la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un mese.

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Il divieto di contattare la controparte assistita

Il CNF ha confermato la responsabilità per la violazione dell’articolo 41 del Codice deontologico forense, secondo cui l’avvocato non deve mettersi direttamente in contatto con una controparte che sappia essere assistita da un collega.

La disposizione è diretta a garantire un confronto leale tra professionisti e a evitare che la parte, considerata tecnicamente più debole, venga esposta alle iniziative del legale avversario senza la presenza o il controllo del proprio difensore.

Nel caso esaminato, l’avvocata era pienamente consapevole del fatto che la banca fosse assistita da un collega. Tale conoscenza derivava dalla notificazione del precetto, sul quale erano riportati il nome e la firma del legale incaricato.

Anche il tentativo di contattare telefonicamente il collega prima di scrivere alla banca dimostrava, secondo il CNF, che la professionista era a conoscenza dell’incarico difensivo.

Le precedenti trattative non autorizzano il contatto diretto

L’avvocata aveva sostenuto che il contatto fosse giustificato dall’esistenza di trattative già avviate direttamente con la funzionaria della banca.

Il CNF ha respinto però questa ricostruzione.

Dal momento in cui l’avvocato viene a conoscenza del fatto che la controparte è assistita da un altro professionista, ogni successiva comunicazione relativa alla controversia deve essere indirizzata al difensore.

Le precedenti interlocuzioni con funzionari o rappresentanti della parte non consentono di derogare al divieto, soprattutto quando l’incarico al collega emerge dalla notificazione di un atto, come il precetto, che segna il passaggio dalle trattative informali all’azione esecutiva.

L’eventuale urgenza di ottenere chiarimenti e l’impossibilità di raggiungere immediatamente il difensore non eliminano la rilevanza disciplinare del contatto.

L’illecito si perfeziona con il semplice contatto

La sentenza ha chiarito anche la natura dell’illecito previsto dall’articolo 41 del Codice deontologico.

Secondo il CNF, si tratta di un illecito istantaneo, che si perfeziona con il semplice contatto diretto con la controparte assistita.

Non è quindi necessario verificare:

  • se la comunicazione contenesse pressioni o richieste particolari;
  • se l’avvocato intendesse aggirare il collega;
  • se il contatto avesse prodotto conseguenze negative;
  • se la professionista avesse agito in buona fede.

Il contenuto della comunicazione e le ragioni che hanno determinato il contatto possono essere valutati ai fini della determinazione della sanzione, ma non escludono la sussistenza della violazione.

Toni concitati e urla non provano l’offesa

Il CNF è giunto invece a una conclusione diversa per la contestazione relativa alle presunte espressioni offensive utilizzate nel corso di una conversazione telefonica.

Le testimonianze raccolte avevano riferito di «toni elevati», di un «tono concitato» e di «urla», senza però indicare quali parole fossero state concretamente pronunciate.

Per il Consiglio nazionale forense, il tono di voce alterato può essere indice di una condotta poco urbana, ma non è sufficiente a integrare automaticamente la violazione delle disposizioni che vietano apprezzamenti denigratori ed espressioni offensive o sconvenienti.

Per affermare la responsabilità disciplinare è necessario individuare e provare le specifiche parole o frasi lesive della reputazione e del decoro del collega.

In assenza di una prova sul contenuto effettivamente offensivo della conversazione, la condotta non può essere sanzionata sotto questo profilo.

Espressioni aspre consentite se funzionali alla difesa

Il CNF ha analizzato anche il contenuto della lettera con cui l’avvocata aveva chiesto alla banca il risarcimento dei danni.

Nella comunicazione, la condotta dell’istituto e del suo legale era stata qualificata come «intimidazione illecita», mentre il precetto era stato definito «illegittimo» e notificato «in violazione di legge».

Secondo il CNF, si trattava certamente di espressioni severe, ma non necessariamente offensive.

Le parole utilizzate rappresentavano infatti la qualificazione giuridica che il cliente, attraverso il proprio difensore, intendeva attribuire alla condotta della controparte per fondare la richiesta risarcitoria.

La lettera aveva dunque una finalità difensiva ed era pertinente all’oggetto della controversia.

Il confine tra critica professionale e attacco personale

Il diritto di critica dell’avvocato può essere esercitato anche con toni aspri o veementi, purché le espressioni utilizzate:

  • siano funzionali alla tutela dell’assistito;
  • riguardino i fatti o la condotta oggetto della controversia;
  • siano pertinenti rispetto alla questione trattata;
  • non si trasformino in attacchi personali e gratuiti;
  • non aggrediscano la dignità morale e professionale del collega.

Nel caso esaminato, le espressioni contestate non erano rivolte alla persona del difensore, ma alla legittimità della condotta processuale e stragiudiziale attribuita alla banca.

Non essendovi un’aggressione personale, gratuita o ingiuriosa, le affermazioni restavano nell’ambito della dialettica difensiva e non integravano un illecito disciplinare.

La sanzione ridotta all’avvertimento

Il CNF ha quindi accolto parzialmente il ricorso.

È stata confermata la responsabilità per il contatto diretto con la controparte assistita, mentre la professionista è stata prosciolta dall’accusa di avere utilizzato espressioni offensive o denigratorie, perché il fatto non costituisce illecito disciplinare.

La sospensione di un mese è stata sostituita con la sanzione dell’avvertimento.

Ai fini della riduzione, il Consiglio ha considerato diverse circostanze:

  • la forte preoccupazione della professionista per la situazione del cliente;
  • la notificazione inaspettata del precetto durante le trattative;
  • il tentativo, seppure non riuscito, di contattare il collega;
  • la finalità della comunicazione, diretta a ottenere spiegazioni e non a condurre trattative separate;
  • l’assenza di un intento volto a screditare il difensore della banca.

Tali elementi non escludono l’illecito, ma ne attenuano la gravità e giustificano l’applicazione di una sanzione più lieve.

Il principio espresso dal CNF

Dalla sentenza emerge che l’avvocato, una volta venuto a conoscenza dell’assistenza professionale della controparte, deve interrompere ogni interlocuzione diretta relativa alla vertenza e rivolgersi esclusivamente al collega.

Il divieto opera anche quando esistevano precedenti trattative con la parte, quando il difensore non è immediatamente reperibile e quando la situazione viene percepita come urgente.

Diversamente, l’utilizzo di espressioni severe nei confronti della condotta di controparte o del suo difensore non assume automaticamente rilevanza disciplinare. La critica, anche aspra, è consentita quando resta funzionale alla difesa, pertinente alla controversia e priva di attacchi personali gratuiti.

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