
Con il parere n. 12/2026, pubblicato il 13 aprile scorso, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) torna sul tema della registrazione di conversazioni tra avvocati, chiarendo in quali casi la condotta possa assumere rilievo disciplinare e quando, invece, possa trovare giustificazione (clicca qui per leggere il testo integrale del parere).
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
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L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
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Contenuti principali
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• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Il quesito del COA di Torino
Il COA di Torino ha chiesto al CNF di esprimersi:
“in merito alla correttezza sul piano deontologico della condotta dell’avvocato che registri una conversazione intercorsa con un collega e alla presenza di altre persone durante l’espletamento di una procedura esecutiva, senza il preventivo consenso e all’insaputa dei presenti, chiedendo se tale condotta possa ritenersi consentita, in deroga a quanto stabilito dall’art. 38 comma 2 del Codice Deontologico Forense, qualora la registrazione sia effettuata al solo scopo di dimostrare in giudizio la violazione del diritto di difesa del proprio assistito e la commissione di reati da parte di ufficiale giudiziario proibente l’accesso”.
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Il parere del CNF: divieto e limiti della deroga
Il CNF ribadisce, in via preliminare, che la materia deontologica impone una valutazione caso per caso, ma richiama un principio consolidato: la registrazione di conversazioni con un collega, effettuata senza consenso, è in linea generale vietata, in quanto lesiva dei doveri di correttezza e colleganza sanciti dall’art. 38 cdf.
Il Consiglio ripercorre l’evoluzione dell’orientamento interno. Un precedente risalente aveva ammesso la legittimità della registrazione quando necessaria a evitare un danno ingiusto al cliente. Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha progressivamente ristretto l’ambito della deroga, qualificando la registrazione clandestina come comportamento disciplinarmente rilevante, salvo ipotesi eccezionali.
In particolare, il CNF chiarisce che la condotta può essere scriminata solo in presenza di un pericolo concreto di commissione di un reato o al fine di impedirne la consumazione. Non è invece sufficiente la finalità di acquisire elementi probatori o di documentare ex post una violazione, né è ammissibile una registrazione con funzione meramente esplorativa.
Ne deriva che la tutela del diritto di difesa non consente, di per sé, di derogare al divieto deontologico, se non quando si traduca nella necessità immediata di prevenire la commissione di un reato.
Parere del CNF n. 12/2026, le risposte operative
Ricapitolando, il parere del CNF n. 12/2026 conferma che, sul piano deontologico, la registrazione non consensuale di una conversazione con un collega resta una condotta eccezionale e tendenzialmente vietata.
Di seguito, una pratica e breve checklist che riassume le indicazioni chiave ricavabili.
È consentito registrare una conversazione con un collega senza consenso?
No. La registrazione “di nascosto” di una conversazione con un collega integra, in via generale, una violazione dell’art. 38 del Codice Deontologico Forense, in quanto contraria ai doveri di correttezza e colleganza.
La finalità difensiva può giustificare la registrazione?
Non di per sé. Il fatto che la registrazione sia finalizzata a tutelare il cliente o a documentare una violazione non è sufficiente a rendere lecita la condotta sotto il profilo deontologico.
Quando la registrazione può essere considerata lecita?
Solo in presenza di situazioni eccezionali, in particolare quando vi sia un pericolo concreto di commissione di un reato o quando la registrazione sia necessaria per impedirne la consumazione.
È ammessa una registrazione per acquisire prove da utilizzare in giudizio?
No. L’esigenza di precostituire una prova o di documentare fatti già avvenuti non rientra tra le ipotesi che possono scriminare la condotta.
Qual è, in concreto, l’indicazione che l’avvocato deve trarre dal parere del CNF n. 12/2026?
L’indicazione pratica è di considerare la registrazione senza consenso come una scelta eccezionale, da evitare salvo situazioni del tutto particolari, da apprezzare rigorosamente alla luce del caso concreto e della presenza di un un pericolo concreto di commissione di un reato ovvero affinché non sia portato a compimento, non certo “allorché la registrazione stessa abbia -ex ante- meri fini perlustrativi”.










