
La scelta della donna di interrompere la gravidanza entro i primi 90 giorni, senza coinvolgere il compagno, non può essere considerata di per sé un comportamento ingiurioso tale da giustificare la revoca di una donazione per ingratitudine. La decisione della Corte di Cassazione (n. 14567/2026) ribalta le pronunce di merito, chiarendo i confini tra autonomia della gestante, onere della prova e applicazione del principio di non contestazione.
Consiglio: per approfondimenti, segnaliamo la pubblicazione del volume “Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025”, disponibile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025
La legge “semplificazioni 2025” ridisegna in modo profondo l’equilibrio tra tutela dei legittimari, autonomia privata e sicurezza dei traffici, con effetti immediati sulla circolazione dei beni di provenienza donativa. Il volume offre un percorso chiaro, tecnico e operativo: dal quadro previgente alle nuove regole su riduzione, trascrizione e tutela dei terzi, con focus sulle ricadute pratiche per chi opera ogni giorno.
Perché acquistarlo
- Capisci cosa cambia davvero con la riforma 2025 e dove impatta (donazioni, riduzione, circolazione dei beni, trascrizione).
- Gestisci il “rischio provenienza donativa” con una lettura orientata al mercato e alla stabilità degli acquisti, anche in chiave notarile e contrattuale.
- Approccio pratico-operativo: tecniche applicative, snodi interpretativi e implicazioni per atti, contenzioso e prassi.
- Focus su tutela dei terzi e credito ipotecario: cosa cambia e come incidono le nuove regole sulla certezza dei traffici.
- Regime transitorio e casi applicativi per affrontare situazioni reali e decisioni operative.
Contenuti in evidenza
- Riforma delle donazioni e legittima come diritto di credito
- Nuova disciplina degli artt. 561–563 c.c. e ricadute sulla reintegrazione
- Trascrizione e modifiche agli artt. 2652 e 2690 c.c.
- Provenienza donativa: gestione del rischio, prassi, cautele e bilanciamento degli interessi
- Tutela dei terzi, affidamento e credito ipotecario
- Disciplina transitoria e riflessi processuali
Autrice
Ivana Panella, Notaio in Cesenatico, esperta in contratti, diritto societario, successioni e donazioni.
Se lavori su successioni, donazioni o trasferimenti con “provenienza donativa”, questo è il manuale che ti permette di orientarti subito nelle nuove regole e scegliere le soluzioni operative più sicure nel 2025.
Leggi descrizione
Ivana Panella, 2026, Maggioli Editore
24.00 €
22.80 €
Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025
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Punto fermo su aborto e revoca delle donazioni
Con l’ordinanza pubblicata il 16 maggio 2026, n. 14567, la II° Sezione Civile della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva confermato la revoca di due donazioni immobiliari per presunta “ingiuria grave” ai sensi dell’art. 801 c.c. La vicenda ruotava attorno alla scelta della donna di interrompere la gravidanza senza informare il compagno, donante degli immobili.
La Suprema Corte ha stabilito che “La decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni (…) senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione”. Viene in tal modo segnato un confine tra autonomia della gestante e rapporti patrimoniali tra conviventi.
Due donazioni e una gravidanza interrotta
La vicenda si svolge a Modena, dove un uomo aveva donato alla compagna due metà indivise di un appartamento con autorimessa (atti del 25 giugno e 23 settembre 2009). La relazione era iniziata da pochi mesi e la donna aveva già una figlia da una precedente relazione. Secondo l’uomo, la compagna avrebbe interrotto la gravidanza senza consultarlo, nonostante il suo desiderio di paternità, e ciò avrebbe costituito una grave ingiuria tale da giustificare la revoca delle donazioni.
La donna, invece, sosteneva che era stato lui a suggerire l’aborto, preoccupato per le ripercussioni sulla propria separazione coniugale. Il Tribunale di Modena prima e la Corte d’Appello poi avevano accolto la domanda dell’uomo, ritenendo che la scelta della donna fosse espressiva di “mancanza di riconoscenza”.
Cassazione ribalta la pronuncia: errore sul principio di non contestazione
La Suprema Corte ha individuato due errori fondamentali nelle decisioni di merito.
- Errata applicazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.). La Corte d’Appello aveva ritenuto che alcune contraddizioni nelle difese della donna equivalessero a una mancata contestazione dei fatti allegati dall’uomo. Ma la Cassazione chiarisce che: la contestazione deve avvenire nella comparsa di risposta, non nelle memorie successive; le memorie ex art. 183, comma 6, n. 3, servono solo per articolare prove, non per modificare il thema decidendum; non si può esonerare l’attore dall’onere della prova solo perché la difesa della controparte è contraddittoria. La Corte scrive: “Si è realizzata una patente violazione del principio di non contestazione (…) tradottasi in un’evidente inversione dell’onere probatorio”.
- Mancanza di prova dell’ingiuria grave. Per configurare l’ingiuria grave, la giurisprudenza richiede un comportamento che esprima: radicata avversione, disistima delle qualità morali del donante, mancanza di rispetto della sua dignità.
La sola scelta di interrompere la gravidanza, esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge n. 194/1978, non può integrare tali requisiti.
Ruolo della legge n. 194/1978, autonomia della gestante e limiti del partner
La Cassazione richiama in modo esplicito gli articoli 4 e 5 della legge n. 194:
- la decisione sull’interruzione volontaria della gravidanza spetta esclusivamente alla gestante entro i primi 90 giorni;
- il coinvolgimento del partner è una facoltà, non un obbligo.
La Corte costituzionale aveva già chiarito che questa impostazione non viola né la tutela della famiglia né quella della paternità. Di conseguenza, la scelta della donna, pure se non condivisa dal compagno, non può essere qualificata come atto ingiurioso. La Cassazione formula un principio che avrà un impatto significativo: la decisione di abortire senza informare il partner non è, di per sé, ingiuria grave ai fini della revoca della donazione. Ciò significa che, per ottenere la revoca, il donante dovrà provare ulteriori comportamenti della donataria che manifestino un vero disprezzo nei suoi confronti.
Rinvio alla Corte d’Appello
La sentenza è stata cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi al principio di diritto enunciato. L’ordinanza della Cassazione rappresenta un punto fermo nel rapporto tra:
- autonomia decisionale della donna,
- diritto del donante alla revoca per ingratitudine,
- corretto uso del principio di non contestazione,
- onere della prova nei giudizi di revocazione.
La decisione tutela la libertà della gestante e richiama i giudici di merito a un rigoroso rispetto delle regole processuali.
Principio di diritto
In tema di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto delle regole fissate dalla legge n. 194/1978, senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé, in assenza di prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della dignità di quest’ultimo, costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione ai sensi dell’art. 801 del codice civile.











