
Il presente contributo si propone di offrire una ricostruzione sistematica della disciplina civilistica delle cooperative agricole, con specifico riguardo al difficile equilibrio fra scopo mutualistico, gestione d’impresa e regime fiscale di favore.
L’indagine muove dalla constatazione che, a oltre vent’anni dalla riforma del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il comparto primario continua a rappresentare — sia sotto il profilo quantitativo sia per il peso economico — uno dei campi di applicazione più significativi della forma cooperativa, tanto da propiziare, in letteratura, ripetuti inviti a una riforma organica del Titolo VI del Libro V del codice civile (Tedioli, 2025).
L’analisi prenderà le mosse dal dato costituzionale di cui all’art. 45 Cost., attraverserà i passaggi salienti della legislazione ordinaria — dalla legge Basevi del 1947 alla legge n. 59/1992, fino al citato D.Lgs. n. 6/2003 — per poi soffermarsi sulle questioni ancora aperte in materia di mutualità prevalente, conferimento, recesso del socio, regime IVA dei produttori agricoli e posizione del socio-lavoratore ex L. 3 aprile 2001, n. 142.
Quadro storico e fondamento costituzionale
La cooperazione italiana ha radici che risalgono alla grande crisi agraria di fine Ottocento. Bastino due dati: al 1885 erano già state censite 4.896 cooperative, salite a oltre 7.400 nel giro di un quarto di secolo, con una base sociale che nel 1910 aveva superato il milione di aderenti (Hacısüleyman, 2025). È in questo crogiolo che maturano le prime latterie sociali della Pianura Padana, le cantine sociali del Veneto e della Toscana, gli essiccatoi cooperativi del tabacco campano: forme di mutualismo difensivo, nate per reagire a una situazione di strozzinaggio commerciale sul produttore.
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Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Il ventennio fascimo interruppe quella spinta. Il R.D.L. 15 giugno 1936, n. 273, istitutivo degli ammassi obbligatori del grano, trasformò i consorzi agrari in cinghie di trasmissione della politica autarchica e ridusse la cooperazione a cooperazione obbligata (Vaquero, 2015). È un precedente che non si è mai del tutto cancellato e che ancora condiziona la struttura di alcuni comparti, dalla cerealicoltura alla bieticoltura.
Sul piano delle fonti, il passaggio fondamentale è rappresentato dall’art. 45 Cost., che riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e impegnia il legislatore a promuoverne e favorirne l’incremento e a assicurarne, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La giurisprudenza costituzionale — come osservato dalla dottrina comparata — ha chiarito che il favor costituzionale si rivolge alla cooperazione genuinamente mutualistica, non alla cooperativa di mera facciata, e che la disciplina di vantaggio trova la sua ragion d’essere nella funzione sociale svolta dal movimento cooperativo (Joelma, 2020).
La disciplina positiva del codice civile
Il codice del 1942 collocò la cooperativa nel Libro V, Titolo VI (artt. 2511-2545 octies ratione temporis), definendola per intuitus personae, per la variabilità del capitale, per l’assenza di scopo lucrativo soggettivo e per l’esercizio dell’attività mutualistica verso i soci.
Due interventi intermedi hanno lasciato segni profondi. Il primo è il D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577 — la cosiddetta legge Basevi — che, ancora oggi, campeggia in ogni discussione di settore. La Basevi, come noto, si propose di conservare i vantaggi fiscali e finanziari goduti dalle cooperative, allentandone le costrizioni statutarie per quelle adottanti forme commerciali (Filippi, 2002); permise alle cooperative di consumo di vendere a terzi mantenendo lo status mutualistico e consentì a qualunque cooperativa di assumere lavoratori non soci, segnando in profondità la fisionomia promiscua di molte cantine e latterie italiane (JPL, 2009).
Il secondo intervento è la legge 5 febbraio 1992, n. 59 (c.d. legge Marcucci), che introdusse la categoria dei soci finanziatori, gli strumenti finanziari e tracciò una prima bipartizione fra cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente.
La svolta di sistema arriva con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in vigore dal 1° gennaio 2004, attuativo della delega contenuta nella legge 3 ottobre 2001, n. 366. La riforma ha ridisegnato la cooperativa sulla falsariga della società per azioni, conservandone la specialità mutualistica. I caratteri indefettibili — oggi sanciti dall’art. 2511 c.c. — sono cinque:
- lo scopo mutualistico;
- la variabilità del capitale sociale;
- il divieto di distribuire utili in misura superiore al massimo consentito;
- l’indivisibilità delle riserve;
- la devoluzione obbligatoria, in caso di scioglimento, del patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Fusco & Migliaccio, 2018).
La mutualità prevalente: criteri e verifica concreta
L’art. 2512 c.c. definisce a mutualità prevalente la cooperativa che svolge la propria attività prevalentemente con i soci, consumatori o utenti dei propri beni o servizi. La soglia è individuata da tre parametri alternativi: (i) oltre il 50% del fatturato derivante dalla vendita ai soci; (ii) oltre il 50% del costo del lavoro impiegato in prestazioni di servizi a favore dei soci; (iii) oltre il 50% dei conferimenti dei soci per la produzione o lo scambio di beni o servizi (Fusco & Migliaccio, 2018; Martina, 2010).
La soglia del 50% non è un dettaglio tecnico: è lo spartiacque tra cooperativa costituzionalmente riconosciuta — che gode di integrale deducibilità dei contributi, esenzioni IRES, agevolazioni IVA e accesso al credito agevolato — e cooperativa di diritto comune, soggetta al regime impositivo di una normale società di capitali (Tedioli, 2025).
Sul piano applicativo, l’attenzione si è concentrata sul significato della prevalenza. La dottrina ha chiarito che il concetto va declinato in chiave non solo quantitativa ma anche qualitativa: ciò che rileva è il concreto radicamento della cooperativa nella base sociale, e non il mero rispetto aritmetico della soglia (Martina, 2010).
La giurisprudenza tributaria ha avuto modo di tornare sul punto con decisioni di notevole rilievo sistematico. Emblematico il passaggio della Cassazione, sez. VI-1, ordinanza 22 marzo 2022, n. 9357, secondo cui — ai fini dell’assoggettabilità a fallimento di un consorzio di cooperative agricole — è necessario che il giudice verifichi sia le clausole statutarie e il loro tenore, sia l’attività d’impresa svolta in concreto. Ciò in quanto il riscontro del perseguimento dello scopo mutualistico non è assorbente della verifica degli altri presupposti di legge (Lucifero, 2022). Tale orientamento si colloca in ideale continuità con la Cass., sez. trib., 17 giugno 2011, n. 13295, la quale ha affermato — con riferimento ai consorzi a base mutualistica — l’obbligo di ribaltamento di costi e ricavi sulle consorziate, pena la configurabilità di evasione IVA (Interdonato, 2012). Il filo conduttore è chiaro: la mutualità si presume, ma si dimostra.
Il rapporto mutualistico: conferimento, recesso, esclusione
Il cuore del rapporto mutualistico è l’obbligo di conferimento: il socio si impegna a versare alla cooperativa la totalità (o la quota concordata) dei prodotti agricoli ottenuti dalla propria azienda. L’obbligazione è pacificamente qualificata come di durata — non istantanea — donde la specialità dei criteri di calcolo del valore della quota del socio receduto o escluso (Martina, 2010).
Sul piano della prassi statutaria, due clausole ricorrono con frequenza:
- la clausola di esclusiva, che vincola il socio a conferire in via esclusiva alla cooperativa: essa garantisce la continuità degli approvvigionamenti, ma finisce per limitare sensibilmente l’autonomia imprenditoriale del socio, ed è sovente al centro delle contestazioni in sede di recesso;
- la clausola di ritiro, che impone alla cooperativa di ritirare il prodotto conferito secondo le modalità definite dal regolamento interno.
Il recesso del socio è disciplinato dall’art. 2532 c.c.: in assenza di diversa previsione statutaria, il socio può recedere con un preavviso di almeno tre mesi, termine che nella prassi delle cooperative agricole viene frequentemente ancorato alla chiusura della campagna. Il valore di liquidazione della quota è determinato dallo statuto, ma non può eccedere il valore nominale delle azioni eventualmente rivalutate, con tassativa esclusione delle riserve indivisibili ex art. 2545 quater c.c. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, per le cooperative a mutualità prevalente, la liquidazione va effettuata con riferimento al bilancio dell’esercizio in cui il recesso è efficace, precisazione che restringe in modo significativo la discrezionalità statutaria (Masturzi, 2015).
L’esclusione del socio — disciplinata dall’art. 2533 c.c. — rappresenta lo strumento di tutela della cooperativa nei confronti del socio inadempiente. La questione della revoca della delibera di esclusione è stata oggetto di un acceso dibattito. La Cassazione ha chiarito che la revoca deve essere deliberata dal medesimo organo che ha disposto l’esclusione (assemblea o consiglio, secondo lo statuto) e con le medesime forme, non potendosi configurare una revoca tacita di un atto formale: ciò anche con riguardo al socio moroso nei conferimenti (Niutta, 1994). È una regola che, nella prassi, le cooperative agricole di medie e grandi dimensioni conoscono molto bene, costituendo i ritardi nei pagamenti dei conferimenti una delle cause più ricorrenti di esclusione.
Profili fiscali
Il comparto gode di un regime fiscale composito, stratificato fra normativa IVA speciale, agevolazioni IRES, esenzioni da tributi locali. Una disamina in questa sede necessariamente sintetica non può che richiamare i principali snodi.
Sul versante IVA, l’art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede per i produttori agricoli un regime di detrazione forfettaria proporzionale al volume d’affari. Tale regime – applicabile anche alle cooperative agricole e ai consorzi che ritirano prodotti dai propri soci conferenti – è divenuto un meccanismo di cruciale importanza applicativa, da ultimo ridisegnato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modifiche (D’Angelo, 2019). La cooperativa agricola non è in posizione di debito per l’imposta addebitata in rivalsa, ma è ammessa a una detrazione forfettaria proporzionata al volume d’affari; tale meccanismo – pur costituendo una semplificazione operativa significativa – pone delicate questioni in punto di compatibilità con i principi unionali di neutralità dell’imposta (D’Angelo, 2019).
Sul versante delle imposte dirette, la disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che esenta dall’IRES i redditi delle cooperative agricole e loro consorzi a mutualità prevalente. L’esenzione conosce due limiti strutturali:
- non si estende ai redditi fondiari (terreni e fabbricati) e ai redditi di capitale;
- è condizionata alla destinazione degli utili ai fondi mutualistici ex art. 11 L. 59/1992.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’attività mutualistica non esclude la debenza dell’IVA ordinaria sulle operazioni diverse da quelle agricole in senso stretto — fra cui la somministrazione, la vendita al minuto, la ristorazione — sicché la cooperativa può facoltativamente esercitare l’opzione per il regime ordinario al fine di recuperare la detrazione analitica. L’opzione ha durata biennale ed è irrevocabile per un periodo minimo, onde evitare salti di regime effettuati in chiave meramente opportunistica (D’Angelo, 2019). Ne consegue che la pianificazione fiscale della cooperativa agricola non può prescindere da una valutazione strategica pluriennale del regime IVA applicabile.
La posizione del socio-lavoratore
Il rapporto fra qualità di socio e prestazione di lavoro costituisce uno dei nodi più delicati della materia. La L. 3 aprile 2001, n. 142 ha tentato — come noto — una quadratura del cerchio fra l’automatismo degli artt. 2532 (recesso) e 2533 (esclusione) c.c. e la tutela del lavoratore subordinato. Il comma 2 dell’art. 5 della legge introduce una presunzione di caducazione automatica del rapporto di lavoro al venir meno del rapporto associativo, temperata dalla facoltà del socio-lavoratore di impugnare la delibera di esclusione entro sessanta giorni.
La giurisprudenza della Cassazione ha contribuito in modo significativo a chiarire i confini della disciplina. In particolare, la Cass., sez. lav., 21 novembre 2014, n. 24917, ha affermato il principio della prevalenza della cognizione del giudice ordinario ogni volta che la domanda, ancorché fondata sul rapporto mutualistico, tragga origine da diritti del lavoratore (Laforgia, 2015). Il successivo arresto di Cass., sez. lav., 23 gennaio 2015, n. 1259 (ord.) ha quindi precisato che qualora l’esclusione di un socio-lavoratore si fondi esclusivamente sul licenziamento del medesimo, non si configura l’ipotesi propria dell’art. 5, co. 2, della L. n. 142/2001, con conseguente applicazione dell’art. 18 Stat. Lav. (Laforgia, 2015). La conseguenza pratica è rilevante: l’esclusione mascherata da licenziamento non può sottrarsi al regime di tutela del lavoro subordinato.
Sul piano della contrattazione collettiva, l’art. 7 della L. 142/2001 ha demandato alle organizzazioni sindacali e alle centrali cooperative la stipula di contratti collettivi nazionali di lavoro specifici. Fra i principali: il CCNL Cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, il CCNL Cooperative ortofrutticole, il CCNL Latterie sociali e il CCNL Cooperative di conduzione terreni, stipulati con le confederazioni di categoria (Tullini, 2005). Si segnala, inoltre, la questione della certificazione unilaterale del regolamento interno ex art. 83 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, poi confluito nel D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che ha compresso — secondo alcuni giuslavoristi — lo spazio della contrattazione collettiva nelle controversie interne (Tullini, 2005). Sul punto sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore della giurisprudenza di merito.
Governance, revisione e controlli
La cooperativa si regge su tre organi: l’assemblea dei soci, l’organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico) e l’organo di controllo (collegio sindacale, ove obbligatorio per legge). Tratti peculiari restano:
- il principio “una testa, un voto”, derogabile statutariamente e comunque entro il tetto del 5% dei voti per le materie che attengono al rapporto mutualistico (art. 2538, comma 3, c.c.);
- la disciplina del diritto di recesso (art. 2532 c.c.);
- la disciplina dell’esclusione del socio (art. 2533 c.c.).
La Riforma del 2003 ha altresì aperto alla nomina di amministratori non soci, purché nel rispetto del rapporto previsto dall’art. 2542 c.c. Nella prassi statutaria delle cantine sociali, è frequente la presenza di amministratori tecnici provenienti dall’industria trasformatrice o dalla grande distribuzione, con riflessi non banali sull’articolazione del potere fra soci produttori e management operativo (Guernic, 2021). La dottrina ha prospettato l’opportunità di una più netta separazione fra funzione di indirizzo (assemblea) e funzione di gestione (organo amministrativo), con conseguente riformulazione dei doveri degli amministratori non soci (Guernic, 2021).
La revisione cooperativa — obbligatoria per legge ex art. 2545 sexies c.c. — è affidata alle associazioni di rappresentanza riconosciute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’attività di revisione verifica la sussistenza dei requisiti mutualistici, la corretta tenuta della contabilità, il rispetto delle norme di legge e di statuto. Una revisione negativa può determinare la perdita dei benefici fiscali e, nei casi più gravi, l’adozione di provvedimenti di liquidazione coatta. Sotto questo profilo, la revisione cooperativa rappresenta uno strumento di vigilanza pubblica indiretta che non ha equivalente in altri modelli societari e che potrebbe essere valorizzato come strumento di ripristino della genuinità mutualistica anche in contesti di devianza statutaria (Tedioli, 2025).
Prospettive di riforma e nuove frontiere
Il comparto si trova oggi dinanzi a tre sfide epocali, ciascuna delle quali sollecita un ripensamento della disciplina.
- Internazionalizzazione e concorrenza globale. L’apertura dei mercati, l’accordo CETA col Canada, i negoziati con il Mercosur e la competizione spietata con la Spagna e la Francia su vino, olio e ortofrutta hanno imposto alle cooperative italiane un salto dimensionale e manageriale (Tedioli, 2025). In molte filiere, la risposta è stata la creazione di consorzi di secondo grado e di società per azioni controllate dalla cooperativa, secondo una logica che la dottrina tedesca definisce Filialisierung e che in Italia prende il nome di filierizzazione: una ibridazione della cooperativa con il modello capitalistico, che sembra rispondere più a esigenze di mercato che a logiche di mutualità (Santuari, 2017).
- Innovazione digitale e blockchain. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha stanziato risorse ingenti per la digitalizzazione delle filiere agricole. Le cooperative più strutturate hanno adottato piattaforme di tracciabilità blockchain, sistemi di agricoltura di precisione, portali B2B per la commercializzazione all’ingrosso (Tedioli, 2025). È una transizione che richiede un investimento culturale non indifferente, ma che potrebbe restituire al movimento cooperativo quella funzione di innovazione dal basso che gli è propria e che il mercato capitalistico tende a sottoutilizzare (Giordano, 2015).
- Comunità di energia rinnovabile. Il Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (recepimento della Direttiva RED II) e la regolazione ARERA hanno aperto la possibilità di costituire Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Collettivo anche in forma cooperativa. Le cooperative agricole — come è stato osservato — dispongono di un patrimonio immobiliare, di terreni, di reti consortili e di competenze organizationali particolarmente adatte a fungere da hub fra produzione e autoconsumo (Tedioli, 2025). È una prospettiva che nei prossimi anni ridisegnerà le fonti di reddito delle cooperative di conferimento, con possibili effetti anche sul piano statutario (introduzione di nuove attività mutualistiche ex art. 2525 c.c.).
Considerazioni conclusive
Al termine di questa ricostruzione, è possibile formulare due ordini di considerazioni.
Sul piano ricostruttivo, l’assetto della cooperativa agricola delineato dal codice civile, pur stratificato in oltre un secolo di legislazione, presenta una coerenza interna di non trascurabile rilievo: la disciplina civilistica, quella tributaria, quella giuslavoristica convergono nella costruzione di una figura soggettiva dotata di specialità — variabilità del capitale, scopo mutualistico, indivisibilità delle riserve, devoluzione del patrimonio residuo — e di vantaggi compensativi — fiscalità di favore, accesso al credito agevolato, contrattazione collettiva dedicata. Tale coerenza, tuttavia, è più apparente che reale. Le sentenze richiamate segnalano con chiarezza lo scarto fra statuto e prassi: l’eccessiva diffusione di cooperative di mero cartello, prive di autentica sostanza mutualistica e finalizzate al solo sfruttamento del regime fiscale di favore, è un fenomeno conosciuto da tempo e ancora oggi non adeguatamente contrastato (Tedioli, 2025).
Sul piano propositivo, la riforma organica del Titolo VI — attesa da oltre due legislature — continua a rappresentare un obiettivo mancato della legislazione cooperativa italiana. Le linee di intervento dovrebbero muovere lungo tre direttrici:
- un rafforzamento dei controlli di genuinità, anche attraverso una più rigorosa disciplina della revisione cooperativa;
- una riforma della disciplina fiscale che differenzi in modo più netto le cooperative autenticamente mutualistiche da quelle di puro cartello;
- un aggiornamento della disciplina del socio-lavoratore che tenga conto delle trasformazioni intervenute nei processi produttivi e delle nuove frontiere aperte dalla digitalizzazione e dalla transizione energetica (Fusco & Migliaccio, 2018; Lomuscio et al., 2023; Tedioli, 2025).
In questa prospettiva, la cooperativa agricola italiana può continuare a rappresentare — anche per le generazioni future — non una forma societaria di serie B, ma un patto fra persone che decidono di produrre, trasformare e vendere insieme. La sfida, come sempre, è di natura culturale ancor prima che giuridica: mantenere vivo lo spirito mutualistico dentro forme giuridiche che il mercato tende irresistibilmente a normalizzare (Fusco & Migliaccio, 2018; Tedioli, 2025).










